Tempistiche di iscrizione al RENTRI

Facciamo un focus dettagliato sui tempi d’iscrizione al RENTRI fornite dal Decreto Ministeriale n.59/2023

L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di rifiuti, con tempistiche di adesione che variano a seconda delle categorie coinvolte.

Nel panorama delle scadenze messe in atto dal nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, le prioritarie sono sicuramente quelle legate ai tempi di iscrizione al Registro. Analizziamo dunque nel dettaglio le tempistiche di iscrizione al RENTRI per chi ne ha l’obbligo.

Calendario delle tempistiche di iscrizione al RENTRI

Prima di entrare nel dettaglio delle tempistiche, è utile ricordare chi è obbligato a iscriversi al RENTRI. I soggetti coinvolti sono:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Trasportatori di rifiuti;
  • Gestori di impianti di smaltimento e recupero;
  • Intermediari e commercianti di rifiuti.

La normativa sul RENTRI prevede un calendario di iscrizione scaglionato, che differenzia le tempistiche in base alla dimensione dell’impresa e al tipo di attività svolta.

Di conseguenza, le tempistiche di iscrizione al RENTRI seguono un programma suddiviso in tre fasi principali, con scadenze differenti per le diverse tipologie di aziende.

A determinare gli scaglioni è, dunque, un criterio dimensionale delle imprese: va considerato il numero di dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell’articolo 13 del D.M. 59/2023

Di seguito, vediamo queste scadenze chiave a seconda delle dimensioni dell’azienda obbligata.

Vuoi avere Gratis la Guida al RENTRI?

Più di 30 pagine dove approfondire tutti gli argomenti
Scarica Gratis Ora

Grandi imprese e produttori di rifiuti pericolosi

Il RENTRI entra ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023. Da questa data, il sistema è operativo e sono disponibili le specifiche tecniche per l’iscrizione.

Non tutte le aziende sono immediatamente obbligate a iscriversi. Questa fase ha rappresentato l’avvio del processo e l’introduzione delle modalità operative.

I primi soggetti obbligati in ordine di tempo ad eseguire la procedura d’iscrizione al RENTRI sono le grandi imprese e produttori di rifiuti pericolosi. Le grandi aziende, i produttori di rifiuti pericolosi e i gestori di impianti di smaltimento e recupero hanno, infatti, tempo fino al 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi per iscriversi al RENTRI.

Queste categorie sono state le prime a essere coinvolte nella transizione verso la tracciabilità elettronica dei rifiuti per via della loro portata nel settore.

Piccole e medie imprese

Nel corso del 2024 e del 2025, l’obbligo di iscrizione al RENTRI verrà esteso alle piccole e medie imprese (PMI). Questo processo avverrà in maniera graduale, con scadenze che potrebbero variare in base alla specifica categoria di appartenenza. Le PMI avranno dunque più tempo rispetto alle grandi aziende per adeguarsi e completare la procedura di iscrizione.

Entro il 15 giugno del 2025 ed entro i 60 giorni successivi, la scadenza finale, tutte le PMI soggette all’obbligo di iscrizione dovranno essere operative all’interno del sistema RENTRI.

Infine, dal 15 dicembre 2025 devono iscriversi entro 60 giorni​ tutti i produttori di rifiuti pericolosi non indicati ai punti precedenti.

Tabella riepilogativa delle tempistiche di iscrizione al RENTRI

Periodo Soggetti coinvolti
Dal 15 dicembre 2024 entro i 60 giorni successivi
  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
  • Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi)
  • Associazioni, delegati
Dal 15 giugno 2025 entro i 60 giorni successivi
  • Enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50
  • Enti/Imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50
Dal 15 dicembre 2025 entro i 60 giorni successivi
  • Produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti

Cerchi un software per il RENTRI?

Scopri quanto è semplice e veloce gestire rifiuti aziendali con Rifiutoo
PROVA GRATIS RIFIUTOO

FAQ sulle tempistiche d'iscrizione a RENTRI

  • Se l'impresa opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento, l'iscrizione è unica?

    Nel caso di impresa che opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento l’iscrizione è unica: al momento dell’iscrizione l’impresa indicherà di svolgere sia l’attività di trasporto rifiuti che quella di impianto di recupero o smaltimento.

  • La mia azienda fa intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti: sono obbligato all'iscrizione RENTRI?

    Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • Sono un'impresa di ristorazione o un'impresa commerciale di alimentari, sono obbligato a RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività commerciali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:

    • i propri sistemi gestionali (come ad esempio Rifiutoo);
    • i servizi messi a disposizione dal MASE
  • La mia attività svolge servizi di logistica: sono obbligato a RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività di logistica sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine devono registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:

    • i propri sistemi gestionali (come ad esempio Rifiutoo);
    • i servizi messi a disposizione dal MASE
  • La mia azienda non è obbligata all'iscrizione al RENTRI, posso iscrivermi comunque?

    I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo di iscrizione, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. In questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.

    Se il soggetto non obbligato a iscriversi al RENTRI riceve il FIR compilato dal trasportatore non è obbligato all’iscrizione.

  • Sono un medico libero professionista, devo iscrivermi al RENTRI?

    I professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L’iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

    Registri Cronologici di Carico e Scarico

    Questi soggetti, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono i registri di carico e scarico e non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

    Se invece tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006 : – a partire dal 13 febbraio 2025 sono obbligati alla tenuta in formato cartaceo secondo il nuovo modello stabilito dal D.M. 4 aprile 2023 n.59 che dovranno vidimare presso la Camera di commercio.

    Dalla data di iscrizione sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi datti al RENTRI. La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

    Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)

    I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa -a partire dal 13 febbraio 2025, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione al RENTRI, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.

    A partire dal 13 febbraio 2026, dovranno emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.

    I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i relativi dati al RENTRI.

  • Sono un parrucchiere acconciatore, devo iscrivermi al RENTRI?

    I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI

    Se si avvalgono di quanto previsto dall’art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all’obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

    Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall’art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione.

  • Sono un estetista, devo iscrivermi al RENTRI?

    I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (es. istituti di bellezza, tatuatori). [art. 190 c. 6] sono soggetti ad obbligo di iscrizione al RENTRI

    Se si avvalgono di quanto previsto dall’art. 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006, e adempiono all’obbligo di tenuta del registro mediante la conservazione del FIR o del documento di conferimento o tramite analoghe evidenze documentali o gestionali, non dovranno conseguentemente trasmettere al RENTRI i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

    Se invece tengono i registri di carico e scarico secondo le modalità definite dall’art. 190 sono soggetti agli obblighi di trasmissione.

  • La mia azienda fa solo stoccaggio D15 o R13, devo iscrivermi a RENTRI?

    L’attività di stoccaggio dei rifiuti con codice D15 o R13 è un’attività di trattamento autorizzata. Chi svolge tale attività deve iscriversi al RENTRI.

  • La mia impresa è iscritta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2 bis, devo iscrivermi al RENTRI per il trasporto dei propri rifiuti?

    Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.

  • Cosa succede se non mi iscrivo al RENTRI entro i termini previsti?

    Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi).

  • Che software devo usare per RENTRI?

    Puoi scegliere il software da utilizzare in base alle tue necessità. Assicurati di scegliere un partner in grado di seguirti su ogni aspetto riguardante il RENTRI, e che lo strumento sia del tutto interoperabile con in sistema RENTRI.

    Leggi di più
  • Sulla base degli scaglioni di entrata in vigore, come si calcola e su quale anno, il numero dei dipendenti per capire l'obbligatorietà?

    Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

    Leggi di più

Gli utenti hanno commentato:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *