I professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L’iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Registri Cronologici di Carico e Scarico
Questi soggetti, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non tengono i registri di carico e scarico e non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.
Se invece tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006 : – a partire dal 13 febbraio 2025 sono obbligati alla tenuta in formato cartaceo secondo il nuovo modello stabilito dal D.M. 4 aprile 2023 n.59 che dovranno vidimare presso la Camera di commercio.
Dalla data di iscrizione sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi datti al RENTRI. La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa -a partire dal 13 febbraio 2025, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione al RENTRI, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
A partire dal 13 febbraio 2026, dovranno emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i relativi dati al RENTRI.
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