Chi deve iscriversi al RENTRI?

Scopri se sei soggetto all’obbligo di iscrizione a RENTRI e in quale modalità, o se rientri tra i soggetti esonerati con possibilità di iscrizione volontaria

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI.

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati RENTRI e chi, invece, è esonerato ma può comunque utilizzare il sistema.

I Soggetti Obbligati RENTRI

L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.

«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»

A seguire, il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali e artigianali;
    • Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

Nel momento in cui un’impresa produce un rifiuto pericoloso, scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Dal punto di vista della tempistica, se al momento della produzione del rifiuto pericoloso non sono ancora scaduti i termini dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023, l’impresa si iscriverà nello scaglione di appartenenza, in funzione del numero dei suoi dipendenti. Se, sulla base del numero dei suoi dipendenti, è già passato il termine per lo scaglione di appartenenza, l’impresa si iscrive nel momento in cui ha prodotto il rifiuto pericoloso.

Vediamo ogni categoria soggetta agli obblighi RENTRI nel dettaglio.

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Obblighi per la Categoria 2 bis ANGA

Le imprese e gli enti iscritti alla Categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Questa categoria comprende, ad esempio, aziende edili o concessionari auto che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.

Secondo l’articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati in quanto Produttori, rispettando le tempistiche previste dall’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

L’iscrizione come Trasportatori di propri rifiuti non implica automaticamente l’obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore.

Un caso particolare riguarda le attività di stoccaggio D15 o R13. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un’attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all’iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

Schematizziamo gli obblighi RENTRI per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.

  • Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI: le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l’attività di trasporto nell’ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l’obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
  • Compilazione dei FIR: se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione “incaricati” del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
    Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti: le imprese della Categoria 2-bis con più di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di “Produttore” e “Trasportatore” nel Registro Digitale.
  • Compilazione del MUD: i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l’iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall’articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.

Obblighi per la Categoria 3 bis ANGA

Aggiornamento 12 dicembre 2024
Con l’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024 n. 166, è stata disposta l’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali. Di conseguenza, per i soggetti precedentemente iscritti a questa categoria (si veda sotto) sono apportate delle integrazioni alle istruzioni di compilazione di Registro e FIR, che eliminano l’obbligo di compilare i campi relativi al numero di iscrizione all’Albo.

Gli iscritti alla Categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) comprendono principalmente distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che si occupano anche della gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature (RAEE).

Per i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis ANGA, l’obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dal tipo di attività svolta e dal rispetto delle modalità semplificate previste dalla normativa. Coloro che operano secondo le modalità semplificate definite dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI.

Se i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis svolgono attività di gestione dei RAEE al di fuori delle modalità semplificate indicate dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, diventano soggetti agli obblighi generali di iscrizione al RENTRI. In questi casi, i distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica devono rispettare le stesse regole previste per i Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.

Obblighi per Attività Agricole ed Estrattive

Gli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile, e i gestori di attività estrattive, sono soggetti a specifici obblighi di iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Le tempistiche di iscrizione sono determinate dal numero di dipendenti dell’attività: per più di 50 dipendenti scadenza di iscrizione al 13 febbraio 2025, e tra 10 e 50 dipendenti scadenza di iscrizione 14 agosto 2025.

Le attività agricole ed estrattive che non producono rifiuti pericolosi sono esonerate dall’iscrizione al RENTRI.

Per quanto riguarda la gestione dei Registri di Carico e Scarico, quindi, gli imprenditori agricoli e le attività estrattive con più di 50 dipendenti devono usare il formato digitale per i rifiuti pericolosi a partire dal 13 febbraio 2025. Negli altri casi questo sarà necessario a partire dalla data di iscrizione a RENTRI.

La trasmissione dei dati al RENTRI deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo all’annotazione. Tuttavia, chi utilizza modalità alternative previste dall’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (per esempio, documenti di conferimento a gestori pubblici o circuiti organizzati convenzionati), è esonerato dalla digitalizzazione e dalla trasmissione dei dati al RENTRI.

Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi devono gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) seguendo obblighi specifici. A partire dal 13 febbraio 2025, sono tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo e possono compilarlo manualmente, tramite i propri sistemi gestionali, o utilizzando i servizi di supporto forniti dal RENTRI. Dal 13 febbraio 2026, invece, il FIR dovrà essere emesso obbligatoriamente in formato digitale.

Le imprese agricole che non emettono il FIR, ma utilizzano un documento di conferimento per affidare i propri rifiuti al gestore pubblico o a circuiti organizzati convenzionati, non sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI.

Attività commerciali e iscrizione al RENTRI

Le attività industriali e artigianali, come quelle svolte da aziende metalmeccaniche, laboratori di analisi, autofficine, idraulici e imprese edili, sono tenute all’iscrizione al RENTRI in funzione del numero di dipendenti e del tipo di rifiuti prodotti.

Se l’attività è svolta in forma diversa da quella d’impresa, come nel caso di un idraulico indipendente, l’iscrizione non è necessaria.

Allo stesso modo, un laboratorio di analisi o un’autofficina sono tenuti a iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

Anche le attività del settore terziario come le banche, le palestre, gli istituti superiori con indirizzo chimico e le società di logistica sono tenute all’iscrizione al RENTRI se producono rifiuti pericolosi. Le tempistiche di iscrizione seguono quanto stabilito dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59.

Specifichiamo inoltre che attività commerciali come i rivenditori di beni di consumo, sono ugualmente soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei Registri di Carico e Scarico solo per i rifiuti pericolosi da esse prodotti. Questo riguarda anche le attività di servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio e agenzie di viaggio, e attività commerciali alimentari.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI è previsto anche per i professionisti medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi, con l’iscrizione da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Per i Registri Cronologici di Carico e Scarico, se i soggetti adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative previste dall’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, dovranno trasmettere i dati al RENTRI.

Per i rifiuti non pericolosi, è sufficiente la compilazione e la vidimazione del FIR tramite RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

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Obblighi per i Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02

Parrucchieri, estetisti e tatuatori sono tenuti all’iscrizione al RENTRI come Produttori Iniziali di rifiuti, qualora producano rifiuti pericolosi.

Per questi soggetti, che svolgono le attività corrispondenti ai codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure), e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), l’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in base al numero di dipendenti.

In caso di tenuta di Registro Cronologico di Carico e Scarico ai sensi dell’articolo 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, parrucchieri, estetisti e tatuatori sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale e alla trasmissione dei dati relativi al RENTRI.

Per i rifiuti non pericolosi, non devono iscriversi al RENTRI, ma sono comunque tenuti a vidimare digitalmente il FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025.

Reti fognarie e iscrizione al RENTRI

I soggetti che svolgono l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie devono iscriversi al RENTRI sia come Trasportatori di rifiuti sia come Produttori di rifiuti, a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, continuano a utilizzare il Modello Unico di cui all’articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006, che viene vidimato tramite l’applicazione VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025, per il trasporto da deposito temporaneo a impianto di destino, dovrà essere utilizzato il Nuovo Modello di FIR.

Centri di raccolta e iscrizione al RENTRI

Le cooperative che si occupano di ritiro e smaltimento dei rifiuti e i gestori dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/2006, sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta, il Registro di Carico e Scarico deve essere in formato digitale e i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. Dal 13 febbraio 2026, i gestori dei centri di raccolta devono emettere il FIR in formato digitale e trasmettere i dati entro dieci giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino.

Per i rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025, i gestori dei centri di raccolta devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo attraverso il portale RENTRI e compilarlo utilizzando i sistemi gestionali o i servizi di supporto del RENTRI.

Obblighi per i Cantieri

I soggetti che svolgono attività di costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni sono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

In particolare, l’obbligo riguarda anche i cantieri attivi come Unità Locali che producono rifiuti pericolosi.

L’iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Il numero dei dipendenti si riferisce all’impresa e non alla singola Unità locale.

Se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI.

Obblighi degli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca

Gli enti appartenenti al settore Istruzione e Ricerca sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.

Se producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 in formato cartaceo.

Il Formulario Rifiuti cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

  • l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
  • il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

In entrambi i casi il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI.

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Modalità di calcolo del numero dei dipendenti

Il numero di dipendenti è un parametro essenziale per determinare gli obblighi e le modalità di iscrizione al sistema RENTRI.

Il MASE tramite il Supporto RENTRI ha pubblicato un chiarimento su come si calcola il numero di dipendenti, offrendo linee guida precise per enti e imprese.

Il numero di dipendenti è la totalità delle persone che lavorano per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro subordinato e che percepiscono una remunerazione per il lavoro svolto. Questo dato è riferito alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Nel calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi:

  • i dipendenti a tempo pieno,
  • i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive,
  • titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Scadenze iscrizione dei soggetti obbligati

Come abbiamo visto, il quadro normativo del RENTRI delinea distintamente i soggetti che devono accreditarsi alla piattaforma telematica per assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti o gestiti, con conseguenti obblighi di aggiornamento costante delle informazioni.

Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce delle precise scadenze di iscrizione per ogni tipologia di soggetto obbligato, in modo da permettere un passaggio graduale al nuovo sistema.

I produttori di rifiuti, dunque, dovranno fare molta attenzione alle tempistiche di iscrizione a RENTRI relative al loro inquadramento, per adeguarsi in tempi utili ad evitare sanzioni.

I soggetti esonerati dal RENTRI

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:

  1. Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
  2. Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
  3. Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
  4. Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
  5. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
  6. Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Ricordiamo che, come riportato dettagliatamente sopra, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis, quando svolgono le attività di gestione RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI.

Possibilità di iscrizione volontaria al RENTRI

È importante notare che anche i soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione possono comunque decidere di aderire al RENTRI su base volontaria.

Questo può essere vantaggioso per garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti e per evitare futuri adempimenti obbligatori, come ad esempio riguardo alle tempistiche di adeguamento.

L’iscrizione volontaria comporta l’applicazione delle stesse regole e obblighi dei soggetti obbligati, inclusi i costi, e dunque offre la diretta possibilità di anticipare eventuali normative più stringenti. In questo modo è anche possibile rendersi conto se è necessario avvalersi o meno di strumenti quali software di gestione rifiuti con funzionalità integrate a RENTRI.

Esistono, come visto, diverse eccezioni e categorie esonerate dall’iscrizione, soprattutto tra i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi.

Se sei in dubbio sulla tua obbligatorietà, è fondamentale verificare se la tua attività rientra tra quelle previste dalla normativa. L’iscrizione volontaria rimane sempre un’opzione valida per migliorare la gestione dei rifiuti e anticipare possibili obblighi futuri.

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Domande frequenti sui Soggetti Obbligati RENTRI

  • È possibile iscriversi volontariamente al RENTRI?

    , i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI per usufruire dei benefici legati alla tracciabilità digitale e alla semplificazione delle procedure.

  • Gli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali verranno automaticamente iscritti al RENTRI?

    No, non vi è un’iscrizione automatica al RENTRI per i soggetti già iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

  • Ai fini del calcolo dei dipendenti, cosa si intende per “a libro paga”?

    Nelle FAQ predisposte dal MASE, e disponibili nell’area Supporto del portale al link https://www.rentri.gov.it/supporto, l’espressione “a libro paga” viene utilizzata per identificare quei soggetti che hanno con l’impresa un contratto di lavoro subordinato e, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.

  • Se l'impresa opera sia come Trasportatore di rifiuto sia come impianto di trattamento, l'iscrizione è unica?

    Nel caso di impresa che opera sia come Trasportatore di rifiuto sia come impianto di trattamento l’iscrizione è unica: al momento dell’iscrizione l’impresa indicherà di svolgere sia l’attività di trasporto rifiuti sia quella di impianto di recupero o smaltimento.

  • Quando le imprese edili che fanno attività di demolizione e costruzione devono iscriversi al RENTRI?

    Non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e costruzione, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

  • I soggetti iscritti in categoria 9 e 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono iscriversi al RENTRI?

    I soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie 9 e 10 devono iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, con le tempistiche fissate per questi dal Regolamento in relazione al numero di dipendenti.

  • Un'impresa con obbligo di iscrizione deve registrare al RENTRI le Unità Locali che producono esclusivamente rifiuti urbani?

    No, le Unità Locali che producono solo rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta non devono iscriversi.

  • Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quali obblighi vi sono con riferimento al RENTRI?

    Il Produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico.

  • L'impresa che produce sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, deve iscriversi e mantenere il Registro solo per i rifiuti pericolosi?

    • Impianti di trattamento, intermediari e trasportatori di rifiuti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.
    • I Produttori di rifiuti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi con più di 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai rifiuti pericolosi e non pericolosi.
    • I produttori di rifiuti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti, acque, fumi e fanghi fino a 10 dipendenti dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.
    • I produttori di rifiuti da attività di servizio, commerciali, sanitarie, edili, agricole dovranno registrare le operazioni di Carico e Scarico relative ai soli rifiuti pericolosi.
  • Chi si iscrive al RENTRI: la persona fisica o l'impresa?

    L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata dall’impresa o dall’ente. La pratica di iscrizione deve essere presentata via telematica, accedendo con dispositivo di identità digitale intestato a persona fisica che rappresenta l’impresa, riconosciuta all’interno della visura del Registro Imprese. Il rappresentante può successivamente incaricare una persona fisica, anch’essa dotata di dispositivo di identità digitale, ad operare per suo conto.

  • Chi fa solo stoccaggio D15 o R13 è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?

    L’attività di stoccaggio dei rifiuti con codice D15 o R13 è un’attività di trattamento autorizzata. Chi svolge tale attività deve iscriversi al RENTRI.

  • I trasportatori devono iscriversi al RENTRI?

    Devono iscriversi al RENTRI i trasportatori che effettuano l’attività di trasporto a titolo professionale e, quindi, se iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4 e 5. Questi soggetti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • I trasportatori iscritti con art.2bis devono iscriversi?

    Sì, i trasportatori iscritti con art. 2 bis devono iscriversi al RENTRI, ma solo come Produttori di rifiuti, non come trasportatori.

  • I rivenditori di beni di consumo che avviano agli impianti di recupero apparecchiature utilizzate nei loro uffici devono iscriversi?

    Sì, i rivenditori di beni di consumo devono iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi derivanti dalle apparecchiature utilizzate nei loro uffici.

  • Un’azienda metalmeccanica è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’azienda metalmeccanica deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in base al numero di dipendenti e alla tipologia dei rifiuti prodotti.

  • Un’impresa che si occupa di estrazione di minerali è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di estrazione di minerali deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, considerando anche il numero di dipendenti.

  • Un’impresa che si occupa di costruzioni stradali è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di costruzioni stradali deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti. Se invece produce solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 dovrà emettere il Formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente.

  • Un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in funzione del numero di dipendenti. Se produce solo rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025 dovrà compilare il FIR cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un idraulico è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    L’idraulico che esercita l’attività in forma diversa da quella d’impresa non è tenuto ad iscriversi al RENTRI.

  • Un hotel è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un hotel deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in funzione del numero di dipendenti. In caso contrario, cioè se non produce rifiuti pericolosi, potrà limitarsi ad assolvere gli obblighi di compilazione del Formulario cartaceo e vidimazione digitale tramite RENTRI.

  • Un’azienda di comunicazione è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano l’attività dei servizi di informazione e comunicazione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il Formulario di Identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un'agenzia di viaggi è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’agenzia di viaggi deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, in base al numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un istituto superiore a indirizzo chimica è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    Sì, un istituto superiore con indirizzo chimico deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti.

  • Una banca è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una banca deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in funzione del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un laboratorio di analisi è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che i laboratori di analisi producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.

  • Un ospedale privato convenzionato è tenuto a iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che le strutture sanitarie producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenute all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.

  • Un medico, o un dentista, è obbligato a iscriversi al RENTRI?

    L’obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dalla tipologia di rifiuti prodotti e dalla forma organizzativa del professionista:

    • I medici e dentisti che producono rifiuti pericolosi sono obbligati all’iscrizione al RENTRI, da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.
    • I medici e dentisti che producono solo rifiuti non pericolosi sono esonerati dall’iscrizione se operano come liberi professionisti e non sono inquadrati in forma di ente o impresa.
  • Uno studio odontoiatrico deve iscriversi al RENTRI?

    Gli studi dentistici non organizzati in forma di impresa sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al RENTRI. Devono in ogni caso assolvere gli obblighi relativi alla gestione e alla conservazione dei Formulari di Identificazione dei rifiuti.

  • Una palestra è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una palestra deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Un’autofficina è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’autofficina deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti.

  • Un’azienda agricola è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 c.c. che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal volume d’affari, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, in relazione al numero dei dipendenti. Qualora invece l’imprenditore non producesse rifiuti pericolosi sarà esonerato dall’iscrizione.

  • Un’impresa che si occupa di commercio di alimentari o di ristorazione è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, un’impresa che si occupa di commercio di alimentari o di ristorazione deve iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi e in base al numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • Una società di logistica è tenuta a iscriversi al RENTRI?

    Sì, una società di logistica è tenuta a iscriversi al RENTRI se produce rifiuti pericolosi, tenendo conto del numero di dipendenti. Se non produce rifiuti pericolosi, valgono comunque gli obblighi legati al FIR.

  • I soggetti delegati del RENTRI sono consulenti ambientali?

    I soggetti delegati autorizzati a gestire gli adempimenti RENTRI sono associazioni imprenditoriali rappresentative, società di servizi, gestori del servizio di raccolta, circuiti organizzati di raccolta. Non si tratta di consulenti ambientali.

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Gli utenti hanno commentato:

78 risposte a “Soggetti obbligati”

  1. GIUSEPPE SPAGNOLO ha detto:

    Un azienda municipalizzata che fa trasporto rifiuti per il comune di appartenenza deve iscriversi al rientri

  2. chiara ghibellini ha detto:

    Salve siamo un’azienda metalmeccanica con 9 dipendenti che produce rottami di ferro non pericolosi dobbiamo iscriverci? siamo 9 dipendenti + 5 soci
    Grazie mille

  3. Vittoria Taliento ha detto:

    Studio dentistico con meno di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Vittoria,
      i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L’iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

      Buon lavoro

  4. Francesca ha detto:

    Buongiorno,
    una ditta individuale che ha come codice attività “trasporto merci su strada” ha ricevuto la comunicazione dell’iscrizione obbligatoria. Non ci sono dipendenti. E’ obbligato?
    Grazie
    Francesca

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Francesca,

      grazie per la domanda. L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nelle categorie indicate dalla normativa, tra cui i trasportatori di rifiuti, a prescindere dalla presenza di dipendenti.

      Se la ditta individuale svolge attività di trasporto di rifiuti, è tenuta all’iscrizione obbligatoria al RENTRI, anche se non ha dipendenti. Tuttavia, è importante distinguere tra il trasporto di merci generiche e quello di rifiuti:
      Se trasporta solo merci (non rifiuti), potrebbe non rientrare tra i soggetti obbligati.
      Se invece trasporta rifiuti (anche occasionalmente), l’iscrizione è necessaria.
      Consigliamo di verificare i dettagli dell’attività effettivamente svolta e, se necessario, confrontarsi con un consulente ambientale o con la Camera di Commercio per ulteriori chiarimenti.
      Buon lavoro

  5. Marco ha detto:

    Buonasera,
    vorrei chiedere se una caserma rientra tra i soggetti con obbligo di iscrizione
    Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Marco,

      le caserme come altri enti della pubblica amministrazione sono soggette all’obbligo di iscrizione al RENTRI solo se producono determinati tipi di rifiuti. In particolare: Rifiuti speciali pericolosi, Rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, di manutenzioni o di servizio.
      Qualora la caserma producesse esclusivamente rifiuti urbani, non sarà soggetta a obbligo RENTRI.
      Consigliamo di analizzare accuratamente le tipologie di rifiuti prodotti e gestiti dalla caserma per una verifica accurata dell’eventuale obbligo RENTRI.
      Buon lavoro

  6. Marco ha detto:

    Questa novità riguarda anche gli enti della pubblica amministrazione con più di 50 dipendenti che produce rifiuti rsu e speciali (pericolosi e non)?
    Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Marco,

      la normativa RENTRI coinvolge anche enti della pubblica amministrazione ma con alcune specifiche distinzioni.
      La produzione di Rifiuti Urbani (RSU) non rientra di per sé tra gli obblighi di tracciabilità RENTRI salvo che l’ente non li produca in qualità di impresa e entità assimilabile.
      Mentre qualora l’ente pubblico produca rifiuti speciali pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali o commerciali, rientra nell’obbligo.
      Consigliamo di verificare la classificazione dei rifiuti prodotti e le attività svolte dall’ente per comprendere meglio gli obblighi normativi derivanti.
      Saluti

  7. Antonella ha detto:

    Salve,

    l’obbligo di iscrizione al Rentri vale anche per attività di ristorazione con somministrazione, oltre i 50 dipendenti, senza produzione di rifiuti pericolosi?

    Grazie.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Antonella,

      Se l’attività non produce rifiuti pericolosi, non vi è obbligo di iscrizione al RENTRI. L’obbligo si applica alle aziende che producono rifiuti speciali pericolosi o che superano determinate soglie per i rifiuti speciali non pericolosi.

      Le attività di ristorazione con somministrazione, anche oltre i 50 dipendenti, generalmente producono:

      – Rifiuti urbani o assimilabili (es. scarti alimentari, imballaggi, ecc.), che non rientrano nell’obbligo di iscrizione al RENTRI.
      – Rifiuti speciali non pericolosi, come oli vegetali esausti, che potrebbero richiedere tracciabilità. Tuttavia, l’iscrizione al RENTRI per rifiuti non pericolosi è obbligatoria solo per aziende che svolgono attività industriali, artigianali o di altro tipo specifico, e non per attività di ristorazione.

      Consigliamo comunque di verificare la corretta classificazione dei rifiuti prodotti con il gestore del servizio di smaltimento o il proprio consulente ambientale per confermare la conformità normativa.

      Buon lavoro

  8. FEDERICO ha detto:

    buongiorno
    una autoriparazione ditta individuale deve iscriversi?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Federico,

      per una ditta individuale nel settore dell’autoriparazione, l’iscrizione al RENTRI è generalmente obbligatoria per la produzione di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, dipende dalle dimensioni aziendali. Consigliamo di verificare la classificazione dei rifiuti prodotti e la dimensione dell’attività per essere sicuro di rispettare gli obblighi normativi.

      Se hai dubbi, puoi consultare la tua Camera di Commercio o un consulente ambientale.
      Saluti

  9. Franco Rontani ha detto:

    Buongiorno
    il personale somministrato da agenzie è escluso dal conteggio dei dipendenti o è da considerare persone che “lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione”?
    grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Franco,

      grazie per la domanda. Il personale somministrato da agenzie non è assunto direttamente dall’azienda utilizzatrice, ma è considerato come lavoratore subordinato ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (articolo 30 e seguenti), in quanto svolge la propria attività presso l’azienda utilizzatrice seguendo istruzioni e direttive di questa.

      Pertanto si ritiene che in base al D.Lgs. citato i lavoratori somministrati operino sotto vincolo di subordinazione rispetto all’azienda utilizzatrice. Per questo motivo, nelle interpretazioni pratiche, vengono generalmente inclusi nei conteggi per obblighi normativi che fanno riferimento a:
      – Lavoratori subordinati;
      – Personale che percepisce una remunerazione e svolge attività lavorative nell’interesse dell’azienda utilizzatrice.

      Consigliamo comunque per un approfondimento sull’argomento di rivolgersi alle autorità competenti locali come ARPA e CCIAA per ottenere una conferma applicabile al vostro caso specifico che può variare rispetto la normativa locale.

      Buon proseguimento

  10. Mosconi Marialuisa ha detto:

    Buongiorno,un ente locale ,nello specifico , un comune con meno di dieci dipendenti , che produce rifiuti speciali in ambulatorio medico comunale , è obbligato ad iscriversi al Rentri ? E se si quali sono le scadenze per iscriversi?
    Grazie

  11. stefano ha detto:

    buonasera, una caserma militare che produce sia Rsu sia rifiuti speciali, che ha un appalto con una ditta di smaltimento rifiuti, che gli smaltiscono tutto, ha obbligo di iscrizione al rentri?

  12. Giuseppe ha detto:

    Buonasera siamo una pasticceria gelateria artigianale e caffetteria ditta individuale 10 dipendenti siamo obbligati? Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Giuseppe,

      l’obbligo di iscrizione al RENTRI dipende da 3 fattori principali: numero dipendenti, tipologia di rifiuti prodotti, attività svolta.
      Essendo voi attività che non svolge gestione o trattamento di rifiuti per conto terzi siete considerati dei produttori iniziali.
      Per il vostro caso, qualora produciate rifiuti pericolosi (solventi, oli esausti, …) l’iscrizione a RENTRI è obbligatoria, indipendentemente dal numero di dipendenti.

      Per confermare se rifiuti specifici prodotti nella vostra attività (es. solventi o detergenti chimici) rientrino nella categoria dei rifiuti pericolosi, consultate il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e rivolgetevi a un consulente ambientale o all’ARPA o alla CCIAA locale.

      Saluti

  13. DANIELA ha detto:

    Buongiorno, una ditta con meno di 10 dipendenti, che lavora in ambito agricolo e produce rifiuti pericolosi (contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci), è soggetta all’iscrizione al RENTRI? Solitamente i rifiuti agricoli vengono smaltiti tramite convenzione agricola territoriale, con ditta specializzata. Come sarà quest’anno?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Daniela,
      una ditta agricola con meno di 10 dipendenti che produce rifiuti pericolosi, come contenitori vuoti non bonificati di fitofarmaci, è soggetta all’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti). Questo obbligo si applica a tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti.

      Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti tramite convenzioni agricole territoriali con ditte specializzate, questo metodo potrà continuare ma sarà necessario garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI, assicurandosi che tutte le operazioni siano registrate e conformi alle nuove disposizioni.

      Saluti

  14. Ivan ha detto:

    Buongiorno,

    siamo una ditta di tornitura di 2 soci, siamo obbligati a iscriverci al rentri?

    Se no cosa cambia con il formulario e il registro di carico e scarico?

    Grazie

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Ivan,

      In base alla normativa vigente, una ditta di tornitura composta da soli 2 soci non è obbligata a iscriversi al RENTRI se non produce rifiuti pericolosi. Tuttavia, se vengono prodotti rifiuti pericolosi, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria, indipendentemente dal numero di dipendenti o dalla forma societaria, poiché tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati.

      Qualora non siate soggetti obbligati ad iscrizione a RENTRI ci teniamo specificare che in tutti i modi al 13/02/2025 saranno da adottare i Nuovi Modelli di Registro Carico Scarico e Formulario di Identificazione Rifiuti

      Saluti

  15. matteo ha detto:

    Buongiorno, siamo una ditta Individuale artigianale formata dal Titolare e da un collaboratore Famigliare (quindi con meno di 10 dipendenti).
    Produciamo Olio Esausto (Rifiuto pericoloso), che smaltiamo a norma di legge una volta all’anno.
    Dato per scontato l’obbligo di Iscrizione al RENTRI, sul registro di carico e scarico digitale dobbiamo registrare solo il Rifiuto pericoloso oppure anche i Rifiuti Non Pericolosi (Rottami di Tornitura ferrosi e non Ferrosi)

  16. Ylenia ha detto:

    Buongiorno Chiedo gentilmente se un’organizzazione di volontariato che esegue il servizio di pronto soccorso e quindi produce rifiuti pericolosi se non ha dipendenti è soggetta al RENTRI?
    Grazie

  17. Bruno Fontana ha detto:

    Buongiorno
    Non è chiaro se una impresa individuale senza dipendenti con attività 96.02.01 (parrucchiere) deve iscriversi al RENTRI. Se no, quali a altri obblighi soggiace utilizzando solamente materiali per tali attività
    Grazie

  18. lamberto fazzini ha detto:

    Impresa attività di giardinaggio, titolare e tre dipendenti, produttore di rifiuti non pericolosi (…rifiuto? o sottoprodotto?)derivanti dalla propria attività. Iscritto all’albo gestori ambientali in procedura semplificata per il trasporto dei propri rifiuti. È tenuto alla iscrizione al rentri? Ha necessità di stampare e vidimare i Fir per il conferimento di sfalci e potature ad un centro di recupero? Grazie, Lamberto.

  19. Maria ha detto:

    Buonasera,
    Un’impresa che è iscritta all’albo dei gestori ambientali per le categorie 2-bis, R.Met C e 4 C e che detiene anche la qualifica di recuperatore, ma ha meno di 10 dipendenti, è tenuta ad iscriversi?

  20. Luca ha detto:

    Buongiorno,

    una Cooperativa B che si occupa di sgombero o di manutenzione del verde ( quindi come risulta ramaglie, erba) è obbligata all’iscrizione al RENTRI? Quale norma di legge la obbliga o la esonera?
    Grazie,
    Luca

  21. Marina ha detto:

    Buongiorno. Sono una ditta individuale senza dipendenti, produco solo rifiuti derivanti dall’uso di fotocopiatrice (toner e tamburi usati e vaschetta di recupero toner). Il mio comune smaltisce questo tipo di rifiuti con tracciabilità. Ho l’obbligo di iscrivermi al RENTRI?

  22. Andrea Borca ha detto:

    Buongiorno.
    Una ditta produttrice di rifiuti pericolosi con meno di 10 abitanti iscritta in cat 5 conto proprio deve iscriversi come trasportare professionale o secondo le tempistiche dei produttori di rifiuti pericolosi?

  23. Michela Piacentini ha detto:

    Buongiorno,
    siamo un hotel con 9 dipendenti. Due soci non iscritti come dipendenti. Dobbiamo iscriverci al Renti?
    Quali potrebbero essere i rifiuti pericolosi per un hotel che offre camera e colazione?
    Ringrazio per l’attenzione

  24. Maurizio BIANCHI ha detto:

    Buongiorno, un artigiano gommista con un solo collaboratore familiare che produce solo rifiuti da pneumatici è esonerato dall’iscrizione al RENTRI ed alla compilazione del MUD, ma deve ugualmente tenere il registro di carico e scarico per la tracciabilità?
    Grazie

  25. Monica ha detto:

    Buongiorno
    Siamo un azienda artigianale di lattoneria metalmeccanica. I nostri rifiuti sono scarti di materiale ferroso (acciaio/alluminio/lamiera) e plastico (plexiglas/forex etc). Nr 15 dipendenti + 1 dipendente in somministrazione + 3 soci. Rientriamo nell’obbligo di iscrizione? Grazie

  26. Antonella ha detto:

    Buongiorno
    Siamo un’azienda che produce scarti di materiale ferroso e non ferroso, in seguito alle lavorazioni che dobbiamo fare.
    Ho letto che esiste la possibilità di essere assolti dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico tramite la tenuta dei registri Iva di acquisto e di vendita secondo le procedure fissate dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.
    Se è vero, cosa dobbiamo fare?? Grazie

  27. Guadalupe Magana ha detto:

    Buongiorno.

    Ho o una ditta individuale di pulizie uffici, con zero dipendenti, gli uffici hanno già il loro cassonetti di raccolta. Devo iscrivermi ?

  28. Anna ha detto:

    Infermiera professionista che svolga attività su territorio e’ tenuta al rientri

  29. Paolo ha detto:

    Buongiorno
    siamo un azienda con 23 dipendenti divisi in due sedi ed in due città diverse. Produciamo gelato ed i nostri rifiuti sono residui di frutta, casette di plastica, plastica in generale, carta, cartone, indifferenziata; insomma tutto ciò che è nella normale gestione dei rifiuti casalinga. Non produciamo rifiuti speciali.
    È prevista per noi l’iscrizione al RENTRI?
    Se si dovremmo compilare anche il registro con rifiuti non pericolosi?
    Siamo una PMI

  30. DANIELA ha detto:

    Un impresa edile che si occupa di demolire, costruire, ristrutturare deve iscriversi al RENTRI?

  31. alessia ha detto:

    Buongiorno,
    siamo una cooperativa edile con 4 dipendenti iscritta all’albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2-bis. Non produciamo rifiuti pericolosi, ma solo rifiuti provenienti da lavorazioni edili. Al momento abbiamo il formulario cartaceo vidimato dalla camera di commercio. Siamo tenuti a iscriverci al RENTRI ? nel caso non dovessimo iscriverci cosa siamo tenuti a fare dal 13/02, non ho capito molto come funziona il nuovo FIR.
    Grazie

  32. Cinzia Farese ha detto:

    Buongiorno
    Mi permetto di scrivere per due aziende:la C.T.C. Gruppo Vassallo Srl (azienda edile) e la Vassallo Impianti Srl (società impiantistica/elettrica), entrambe registrate al rentri ma con un forte dubbio sull’iscrizione e sulla tenuta del registro carico/scarico.
    Qui di seguito si riportano alcuni dati che potrebbero essere utili per comprendere le due realtà:

    – Entrambe le aziende sono iscritte in categoria 2 bis ma di fatto la C.T.C. Gruppo Vassallo SRL impresa prettamente edile, recupera generalmente detriti da costruzione e/o demolizione trasportandoli direttamente alle ditte che smaltiscono per conto nostro.(Profilia, Baseco, Stefano Bianchi ecc.)

    – La Vassallo Impianti Srl società prettamente impiantistica effettua manutenzioni sia elettriche che impiantistiche (sostituzione neon/recupero gas).
    Una volta sostituiti o recuperati (neon/gas di condizionamento), gli stessi vengono trasportati nei magazzini della sede legale in Via Federico Alizeri 26 r. Genova ma non vengono smaltiti direttamente (per i neon ci pensa direttamente la Ricupoil mentre per i gas recuperati dagli impianti, gli stessi vengono custoditi in bombole di recupero e trasportati direttamente allo smaltimento – ditta Gasmarine).

    Entrambe le aziende, come per ogni anno, fanno pervenire presso la Ricupoil tutti i formulari recuperati dove poi successivamente verranno direttamente agli Enti preposti con conseguente rilascio MUD.
    Detto questo il nostro grande e forte dubbio si pone nel sapere se entrambe le aziende devono tenere e gestire il registro di carico e scarico.
    Nel caso fosse necessario e chiarificatorio potremmo eventualmente allegare le visure camerali di entrambe in modo daavere un quadro generale societario e poter eventualmente comprendere al meglio le procedure corrette da adottare.
    Ringraziando anticipatamente, in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.
    Cinzia Farese
    C.T.C. Gruppo Vassallo S.r.L.

  33. Davide Pizzo ha detto:

    Ditta di giardinaggio S.N.C. con 1 dipendente e 2 soci iscritta all albo trasportatori deve iscriversi al RENTRI?

  34. PITARRA ELISABETTA ha detto:

    Buongiorno, una parrocchia che fa raccolta materiale ferroso 1/2 volte l’anno è obbligata a iscriversi? se si deve anche produrre i documenti di trasporto o può delegare. Grazie

  35. Daniela Berardi ha detto:

    Buongiorno, sono amministratore di una società che svolge lavori di taglio e piegatura lamiere , i nostri rifiuti sono principalmente scarti di lavorazione di ferro e alluminio che noi stocchiamo in alcuni cestini e poi rivendiamo. Il tutto senza trasporto, viene direttamente la società incaricata che fa il formulario. A questo punto mi chiedo se abbiamo l’obbligo per febbraio oppure giugno?
    Siamo 12 dipendenti e l’amministratore
    Saluti

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Daniela,

      dai dati che riporta è plausibile ritenere che siate obbligati a RENTRI a partire da giugno 2025. Si ricorda che comunque per tutti i soggetti – anche non obbligati all’iscrizione a RENTRI – verranno aggiornati i modelli di Registro Carico Scarico e Formulari di identificazione rifiuti.
      Si consiglia di approfondire comunque con il vostro consulente ambientale o di contattare lo Staff di Rifiutoo per un’analisi dedicata.

      Saluti

  36. CARMEN ha detto:

    Siamo un negozio d’arredamento con 14 dipendenti, che dopo il montaggio deve smaltire in discarica comunale gli imballi dei mobili( cartone e polistirolo), legno e rifiuti ingombranti ( divani, poltrone ect); attualmente siamo iscritti all’albo dei trasportatori ambientali con l’uso del formulario cartaceo, non la nuova normativa siamo obbligati ad iscriverci al RENTRI oppure basta gestire il formulario FIR?

  37. laura Oppo ha detto:

    Buonasera, mi scuso ma mi hanno mandato l’informativa e volevo capire per me e i colleghi come me, se potremmo per strani motivi rientrare. Abbiamo un ufficio di intermediazione immobiliare (agenzia immobiliare) e i rifiuti che “produciamo” sono carta e cartone, indifferenziata di qualcosa che non si separa (una penna esaurita ad esempio), plastica e l’unica cosa potrebbe essere “pericolosa” è il toner o le cartucce delle stampanti, che smaltiamo nell’apposito raccoglitore in piattaforma ecologica da sempre. Essendo uno studio di questo tipo, dobbiamo iscriverci? Grazie mille e mi scuso del disturbo. Laura

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Laura,

      In base alla normativa vigente (DM 4 aprile 2023 sul RENTRI), sono obbligati all’iscrizione i seguenti soggetti:
      – Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal numero di dipendenti).
      – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali, ma solo se hanno più di 10 dipendenti.
      – Trasportatori, intermediari e impianti di trattamento.

      Dagli elementi che riporta si fa riferimento a una attività che non produce rifiuti speciali derivanti da attività industriali o artigianali, ma rifiuti assimilabili agli urbani. Si ipotizza che l’unico rifiuto potenzialmente pericoloso possa essere il toner esausto che, a quanto descritto, non viene conferito a privati ma in piattaforma ecologica. Altro punto riguarda il numero di dipendenti dell’attività: non riportati.

      Date queste premesse è plausibile ritenere che non siate soggetti ad obbligo RENTRI.

      Si consiglia di approfondire con un consulente ambientale o di contattare lo Staff di Rifiutoo per effettuare una analisi completa del caso.

      Buon lavoro

  38. ANNA ha detto:

    BUONGIORNO,
    NOI SIAMO UN CANTIERE NAUTICO CHE UTILIZZA ANTIVEGETATIVE CON MATERIALI SPECIALI NON PERICOLOSI. I CODICI DEI RIFIUTI (FACENDO GIA’ IL REGISTRO DEI RIFIUTI) SONO SENZA ASTERISCO: 190813, 080111, 150110.
    L’AZIENDA HA MENO DI 10 DIPENDENTI.
    PER NOI C’è OBBLIGO O NO DI ISCRIVERSI AL RENTRI O ALTRE COSE SIMILI DA FARE?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Anna,

      nel caso esposto se non producete rifiuti pericolosi e non rientrate nelle categorie riportate all’interno di questa guida, non si rileva obbligo di iscrizione RENTRI.
      Si ricorda che comunque per tutti gli operatori, a prescindere dall’obbligo di iscrizione a RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro carico scarico e formulari di identificazione rifiuti. Consigliamo di approfondire le Guide sul Nuovo Registro e Nuovo Formulario

  39. Michela ha detto:

    Un’azienda di manutenzione del verde che trasporta rifiuto ricavato dalle potature di piante e abbattimenti di alberi è obbligata all’iscrizione e alla stampa del nuovo formulario? avendo l’iscrizione all’albo gestore ambientale 2bis.

  40. silvio ha detto:

    Buongiorno ,ho effettuato l’iscrizione volontaria al RENTRI , ho una piccola azienda di giardinaggio , quindi trasporto risulte di potature e sfalci (rifiuti non pericolosi),sono a chiedere se lo compilazione del Fir puo’ essere fatta ,nel mio caso , in modalita’ digitale e non cartacea? .Grazie

  41. Alex ha detto:

    Salve, ho una piccola impresa edile (1 operaio) e produciamo rifiuti non pericolosi, quindi non abbiamo l’obbligo di iscrizione al RENTRI ma se vado nel l’aria dei non obbligati e provo a precompilare il fir, nella sezione trasportatori non fa mettere la mia ditta dice che non è presente come operatore rentri (perché non sono obbligata all’iscrizione) ma sono registrato all’ente nazionale ambiente . Per trasportatore devo per forza iscrivermi o mi tocca fare la compilazione manuale?

  42. Miky ha detto:

    Salve ho una ditta edile iscritta all’albo nazionale ambiente categoria 2bis ma non produco rifiuti pericolosi e ho meno di 10 operaio (ne ho 3), essendo categoria 2/bis ho l’obbligo di iscrizione o avendo meno di 10 operai e non producendo rifiuti speciali posso usare la sezione per chi non è obbligato (in quest’ultimo caso ho dei pagamenti da fare)? Grazie
    Ps il vostro softwere è solo per chi ha l’obbligo di iscrizione?

  43. Fabiano ha detto:

    Ciao! nel caso di un consorzio di cooperative bisogna iscrivere al Rentri il consorzio oppure ogni singola cooperativa?

  44. Addabbo ha detto:

    Buongiorno, un’impresa artigiana (gommista) senza dipendenti che produce solo rifiuti da pneumatici, è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?

  45. PULITA GIOVANNI ha detto:

    Buongiorno,
    una ferramenta che opera all’ingrosso e al dettaglio con 26 dipendenti ha l’obbligo di iscriversi al RENTRI?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Giovanni,

      abbiamo bisogno di più elementi per poterla aiutare nel comprendere se la vostra azienda è obbligata all’iscrizione a RENTRI. Le consigliamo di leggere attentamente le caratteristiche dei soggetti obbligati all’interno dell’articolo e le relative Domande frequenti.

      Saluti

  46. Mauro Matteini ha detto:

    Salve, piccola impresa edile categoria 2 BIS, quando vado a compilare il FIR sulla sezione trasportatori il programma dice che “Il codice fiscale —— indicato come trasportatore non corrisponde ad alcun operatore iscritto al RENTRI”, e non è più possibile proseguire, come possiamo fare? Il trasporto lo facciamo in conto proprio per i rifiuti da noi stessi prodotti, pertanto non siamo trasportatori professionali. Forse il programma è ancora da implementare per la nostra categoria?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Matteo,

      al capitolo Obblighi per la Categoria 2 bis ANGA del qui presente articolo trova tutte le indicazioni sui possibili motivi per cui le risultano gli errori che riporta nel suo commento.

      Saluti

  47. Bruno Nespoli ha detto:

    Buongiorno. un’impresa individuale (gommista) con titolare un solo responsabile tecnico che produce solo rifiuti da pneumatici, è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?

  48. SARA ha detto:

    buongiorno volevo chiedere:

    le ditte che si devono iscrivere al RENTRI (quindi con tenuta di scarico e carico) non ricadono nella lettera B) imprese edili speciali non pericolose per attività di produzione e demolizione….

    Imprese edili anche con più di 50 dipendenti che trasportano rifiuti non pericolosi devono fare solo la registrazione esatto?

    Noi come categoria dei rifiuti abbiamo:
    – 170504 (terra e roccia)
    – 170405 (ferro e acciaio noi NO trasporto)
    – 170904 (rifiuti di costruzione e demolizione)
    – 170302 (miscele bituminose)
    – 170203 (plastica)
    – 080318 (toner noi NO trasporto)
    – 170604 (materiale isolante)
    – 150106 (imballaggi materiale misti)
    – 150102 (imballaggi di plastica)

    siamo obbligati a tenere il registro carico/scarico?

  49. Andrea ha detto:

    Buongiorno, Comune con oltre 50 dipendenti già iscritto al Rentri in quanto produttore anche di rifiuti speciali pericolosi, 2 unità locali la seconda iscritta anche come trasportatore conto proprio cat. 2bis all’albo gestori.
    Nel registro Rentri vanno annotati anche i carichi e gli scarichi dei rifiuti non pericolosi?

  50. Gaia ha detto:

    Salve, un’impresa installatrice di caldaie, quelle sostituite vengono trasportate all’impresa per il riciclaggio. Devono iscriversi al rentri? Hanno meno di 10 dipendenti.

  51. fiorenzo ha detto:

    Buongiorno, sono un libero professionista con 1 dipendente, faccio il perito automobilistico, come rifiuti produciamo soprattutto carta, penne esaurite e toner che viene smaltito nei centri ecologici, ho l’obbligo di iscrizione?
    Grazie

  52. Andrea Fasulo ha detto:

    Una Pubblica Amministrazione regionale che si occupa di valorizzazione dei beni culturali ed utilizza servizi di terzi per lo smaltimento di toner e cartucce esauste, di attrezzature elettroniche (pc, stampanti monitor ecc.) mobili, neon, vetro,lampade, ha l’obbligo dell’iscrizione? In attesa di cortese riscontro colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti.

  53. Maria ha detto:

    Buonasera, una lavanderia senza dipendente deve iscriversi al rentri e deve anche compilare il fir elettronico? Entro quando ci si deve iscrivere?

  54. salvatore campisi ha detto:

    Salvatore , artigiano gommista produco rifiuti speciali non pericolosi ( pfu e rottami ferrosi ), sono obbligato ad iscrivermi al rentri e vidimare il registri di carico e scarico , basta solo la registrazione al rentri?

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