Le attività industriali e artigianali, come quelle svolte da aziende metalmeccaniche, laboratori di analisi, autofficine, idraulici e imprese edili, sono tenute all’iscrizione al RENTRI in funzione del numero di dipendenti e del tipo di rifiuti prodotti.
Se l’attività è svolta in forma diversa da quella d’impresa, come nel caso di un idraulico indipendente, l’iscrizione non è necessaria.
Allo stesso modo, un laboratorio di analisi o un’autofficina sono tenuti a iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.
Anche le attività del settore terziario come le banche, le palestre, gli istituti superiori con indirizzo chimico e le società di logistica sono tenute all’iscrizione al RENTRI se producono rifiuti pericolosi. Le tempistiche di iscrizione seguono quanto stabilito dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59.
Specifichiamo inoltre che attività commerciali come i rivenditori di beni di consumo, sono ugualmente soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei Registri di Carico e Scarico solo per i rifiuti pericolosi da esse prodotti. Questo riguarda anche le attività di servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio e agenzie di viaggio, e attività commerciali alimentari.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI è previsto anche per i professionisti medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi, con l’iscrizione da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.
Per i Registri Cronologici di Carico e Scarico, se i soggetti adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative previste dall’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, dovranno trasmettere i dati al RENTRI.
Per i rifiuti non pericolosi, è sufficiente la compilazione e la vidimazione del FIR tramite RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
Un azienda municipalizzata che fa trasporto rifiuti per il comune di appartenenza deve iscriversi al rientri
Buongiorno Giuseppe,
confermiamo che una municipalizzata che gestisce il trasporto rifiuti deve iscriversi al RENTRI, in quanto rientra tra i soggetti obbligati. Se l’attività include la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali o urbani, l’azienda è tenuta a seguire gli obblighi di tracciamento definiti dal RENTRI, come l’iscrizione, la tenuta dei registri e l’utilizzo del formulario digitale, in conformità al Decreto Ministeriale n. 59/2023.
Buon lavoro
Salve siamo un’azienda metalmeccanica con 9 dipendenti che produce rottami di ferro non pericolosi dobbiamo iscriverci? siamo 9 dipendenti + 5 soci
Grazie mille
Buongiorno Chiara,
con “dipendenti” si definisce da normativa persone che “lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione”. Se così fosse, il conteggio totale di dipendenti della vostra azienda risulterebbe rientrare nel secondo scaglione di ingresso per il RENTRI.
Buon lavoro
Studio dentistico con meno di 10 dipendenti deve iscriversi al RENTRI?
Buongiorno Vittoria,
i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. L’iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Buon lavoro