Chi deve iscriversi al RENTRI?

Scopri se sei soggetto all’obbligo di iscrizione a RENTRI o se rientri tra i soggetti esonerati con possibilità di iscrizione volontaria

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI.

Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati RENTRI e chi, invece, è esonerato ma può comunque utilizzare il sistema.

I soggetti obbligati RENTRI

L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.

«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»

A seguire, il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali e artigianali;
    • Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

Questi soggetti devono accreditarsi alla piattaforma telematica del RENTRI per assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti o gestiti, con conseguenti obblighi di aggiornamento costante delle informazioni.

Focus Categoria 2bis ANGA – Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionali gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 512 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori. Trasmetteranno al RENTRI le registrazioni inserite nel registro tenuto in qualità di produttori.

Scadenze iscrizione dei soggetti obbligati

Come abbiamo visto, il quadro normativo del RENTRI delinea distintamente i soggetti che devono accreditarsi alla piattaforma telematica per assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti o gestiti, con conseguenti obblighi di aggiornamento costante delle informazioni.

Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, inoltre, definisce delle precise scadenze di iscrizione per ogni tipologia di soggetto obbligato, in modo da permettere un passaggio graduale al nuovo sistema.

I produttori di rifiuti, dunque, dovranno fare molta attenzione alle tempistiche di iscrizione a RENTRI relative al loro inquadramento, per adeguarsi in tempi utili ad evitare sanzioni.

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I soggetti esonerati dal RENTRI

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione includono:

  1. Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
  2. Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
  3. Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
  4. Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti sia pericolosi che non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
  5. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
  6. Produttori di rifiuti non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Focus Categoria 3bis ANGA – Gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3bis, quando svolgono le attività di gestione RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI.

Possibilità di iscrizione volontaria al RENTRI

È importante notare che anche i soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione possono comunque decidere di aderire al RENTRI su base volontaria.

Questo può essere vantaggioso per garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti e per evitare futuri adempimenti obbligatori, come ad esempio riguardo alle tempistiche di adeguamento.

L’iscrizione volontaria comporta l’applicazione delle stesse regole e obblighi dei soggetti obbligati, inclusi i costi, e dunque offre la diretta possibilità di anticipare eventuali normative più stringenti. In questo modo è anche possibile rendersi conto se è necessario avvalersi o meno di strumenti quali software di gestione rifiuti con funzionalità integrate a RENTRI.

Esistono, come visto, diverse eccezioni e categorie esonerate dall’iscrizione, soprattutto tra i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi.

Se sei in dubbio sulla tua obbligatorietà, è fondamentale verificare se la tua attività rientra tra quelle previste dalla normativa. L’iscrizione volontaria rimane sempre un’opzione valida per migliorare la gestione dei rifiuti e anticipare possibili obblighi futuri.

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FAQ sui soggetti obbligati RENTRI

  • È possibile iscriversi volontariamente al RENTRI?

    Sì, i soggetti non obbligati possono iscriversi volontariamente al RENTRI per usufruire dei benefici legati alla tracciabilità digitale e alla semplificazione delle procedure.

  • Gli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali verranno automaticamente iscritti al RENTRI?

    No, non vi è un’iscrizione automatica al RENTRI per i soggetti già iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

  • Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, quali obblighi vi sono con riferimento al RENTRI?

    Il produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico.

  • Quali obblighi vi sono per gli iscritti alla categoria 3 bis?

    Parliamo di distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). I trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all’applicazione delle regole generali per l’iscrizione al RENTRI.

  • Chi fa solo stoccaggio D15 o R13 è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?

    L’attività di stoccaggio dei rifiuti con codice D15 o R13 è un’attività di trattamento autorizzata. Chi svolge tale attività deve iscriversi al RENTRI.

  • I trasportatori iscritti con art.2bis devono iscriversi?

    Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006,si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.

  • I rivenditori di beni di consumo che avviano agli impianti di recupero apparecchiature utilizzate nei loro uffici devono iscriversi?

    I rivenditori di beni di consumo come tutte le attività commerciali, sono soggetti agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei registri di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi da essi prodotti.

  • Un’azienda metalmeccanica è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività industriali o artigianali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.

  • Un’impresa che si occupa di estrazione di minerali è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    Anche qui, sì, in ragione sempre del fatto che i soggetti che svolgono attività industriali o artigianali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.

  • Un’impresa che si occupa di costruzioni stradali è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
    Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente.

  • Un’impresa che si occupa di piccole ristrutturazioni è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un idraulico è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività artigianali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.
    L’idraulico che invece esercita l’attività in forma diversa da quella d’impresa non è invece tenuto ad iscriversi al RENTRI.

  • Un hotel è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano l’attività dei servizi di alloggio e ristorazione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un’azienda di comunicazione è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano l’attività dei servizi di informazione e comunicazione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un'agenzia di viaggi è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano l’attività di noleggio e agenzia di viaggio sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un'istituto superiore ad indirizzo chimica è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che forniscono servizi di istruzione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Una banca è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano attività finanziarie e assicurative sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un laboratorio di analisi è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che i laboratori di analisi producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un ospedale privato convenzionato è tenuto ad iscriversi al RENTRI?

    È molto probabile che le strutture sanitarie producano rifiuti pericolosi e pertanto sono tenute all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenute all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Una palestra è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che esercitano attività artistiche, sportive e di intrattenimento sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Un’autofficina è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività industriali o artigianali sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti.
    L’autofficina che invece esercita l’attività in forma diversa da quella d’impresa non è invece tenuta ad iscriversi al RENTRI.

  • Un’azienda agricola è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    Gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 c.c. che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal volume d’affari, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti. Qualora invece l’imprenditore non producesse rifiuti pericolosi sarà esonerato dall’iscrizione.
    Si rammenta che, diversamente dalle altre tipologie di attività, dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 sono tenuti ad iscriversi al RENTRI anche gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi anche se non organizzati in forma di impresa.

  • Un’impresa che si occupa di commercio di alimentari o di ristorazione è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività commerciale alimentare o di ristorazione sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se, invece, producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Una società di logistica è tenuta ad iscriversi al RENTRI?

    I soggetti che svolgono attività commerciali logistiche sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.

  • Chi si iscrive al RENTRI: la persona fisica o l'impresa?

    L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata dall’impresa o dall’ente. La pratica di iscrizione deve essere presentata via telematica, accedendo con dispositivo di identità digitale intestato a persona fisica che rappresenta l’impresa, riconosciuta all’interno della visura del Registro Imprese. Il rappresentante può successivamente incaricare una persona fisica, anch’essa dotata di dispositivo di identità digitale, ad operare per suo conto.

  • I soggetti delegati del RENTRI sono consulenti ambientali?

    I soggetti delegati autorizzati a gestire gli adempimenti RENTRI sono associazioni imprenditoriali rappresentative, società di servizi, gestori del servizio di raccolta, circuiti organizzati di raccolta. Non si tratta di consulenti ambientali.

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