I soggetti delegati del RENTRI

Scopriamo chi sono i soggetti delegati al RENTRI e qual è il loro ruolo come soggetti incaricati della gestione dei rifiuti per conto dei produttori

I produttori iniziali di rifiuti sono soggetti obbligati a gestire gli adempimenti previsti dal RENTRI, ma possono demandare alcune funzioni a specifici soggetti delegati, anche detti soggetti incaricati.

In questo approfondimento vedremo chi sono i soggetti a cui si possono delegare le attività in ambito tracciamento rifiuti, quali obblighi devono rispettare, come accedono al sistema e quali operazioni possono svolgere.

Chi sono i soggetti delegati?

Come abbiamo anticipato, i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del RENTRI direttamente o tramite delega. I soggetti delegati autorizzati a gestire gli adempimenti sono:

  1. Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale (ad es. CNA, Confcommercio, Unioncamere, …);
  2. Società di servizi di emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali rappresentative;
  3. Gestori del servizio di raccolta, ovvero gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  4. Circuiti organizzati di raccolta, conformemente a quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 152/2006.

Questi soggetti sono incaricati di adempiere a diverse attività operative legate alla tracciabilità dei rifiuti, tra cui la gestione del Registro Cronologico di Carico e Scarico e la trasmissione dei formulari per conto del produttore al RENTRI.

In questo contesto, è importante sottolineare che i consulenti ambientali non sono autorizzati a fungere da soggetti delegati per il RENTRI, come vedremo meglio di seguito.

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Obblighi dei soggetti delegati

I soggetti delegati devono rispettare una serie di obblighi. In particolare, sono tenuti a:

  • Iscriversi al RENTRI, attestando il possesso dei requisiti previsti, come indicato nell’art. 21 del Decreto Legislativo 152/2006.
  • Rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni, che devono essere annotate e trasmesse secondo quanto stabilito dall’art. 190 comma 7 dello stesso decreto.

Sebbene i soggetti delegati possano svolgere operazioni operative per conto dei produttori di rifiuti, la responsabilità ultima sulle informazioni trasmesse rimane sempre in capo ai produttori stessi.

Tutti gli obblighi descritti e applicati ai soggetti incaricati sono definiti ampiamente dalla normativa in tema di RENTRI.

Area soggetti delegati: accesso e funzionalità

A partire dal 15 dicembre 2024, in accordo con la prima scadenza di iscrizione per i soggetti obbligati, l’accesso all’area soggetti delegati del portale RENTRI sarà attivo.

L’area è riservata ai soli soggetti incaricati, che da qui possono svolgere le seguenti funzioni:

  • Gestire le deleghe ricevute dai produttori iniziali di rifiuti e iscriverli al RENTRI.
  • Trasmettere dati relativi ai formulari e al registro di carico e scarico per conto dei produttori.
  • Consultare e verificare l’anagrafica degli operatori deleganti e i dati trasmessi.
  • Scaricare certificati utili alla trasmissione dati, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID.
  • Versare contributi annuali e diritti di segreteria attraverso il sistema PagoPA, anche per conto dei produttori deleganti.

Come si accede all’area soggetti delegati

L’accesso al portale RENTRI avviene attraverso specifici strumenti di autenticazione digitale:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per persona fisica o giuridica;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Gli utenti che accedono devono avere i poteri di rappresentanza dell’impresa o essere stati autorizzati dall’impresa stessa. Dopo l’autenticazione, il primo passo è creare il profilo del soggetto delegato, una procedura che varia a seconda che si tratti di un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o di altre organizzazioni.

Una volta completata la configurazione del profilo, il rappresentante del soggetto delegato può eseguire le operazione che abbiamo elencato sopra, e inoltre può svolgere alcune funzioni amministrative come:

  • Abilitare altre persone (incaricati) a operare sul RENTRI;
  • Iscrivere i produttori deleganti al RENTRI;
  • Gestire le unità locali del produttore per cui è stata conferita delega.

I consulenti ambientali non sono soggetti delegati

Come abbiamo visto, il sistema RENTRI permette ai produttori di rifiuti di delegare alcuni adempimenti a soggetti incaricati, ma la scelta di chi può svolgere tali funzioni è regolata da normative stringenti.

I consulenti ambientali non possono agire come soggetti delegati, mentre le associazioni imprenditoriali, i gestori del servizio di raccolta e altri soggetti riconosciuti dalla legge possono operare per conto dei produttori. Come già detto, non smetteremo mai di ripetere che la responsabilità delle informazioni rimane sempre in capo ai produttori iniziali di rifiuti.

L’accesso e la gestione delle pratiche RENTRI avviene tramite strumenti digitali certificati e prevede verifiche rigorose per garantire la correttezza e la completezza dei dati trasmessi. La corretta gestione del RENTRI, attraverso soggetti qualificati, assicura il rispetto delle normative ambientali e la tracciabilità dei rifiuti.

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FAQ sui soggetti delegati RENTRI

  • Il produttore iniziale di rifiuti può delegare altri soggetti per gli adempimenti previsti dal RENTRI?

    Si, i soggetti delegati sono persone fisiche o giuridiche autorizzate dai titolari degli obblighi a gestire le procedure di iscrizione, compilazione e trasmissione dei dati al RENTRI, operando in nome e per conto degli obbligati stessi.

  • Il rappresentante dell’impresa può nominare degli incaricati?

    Si, perché i soggetti delegati sono autorizzati dai titolari degli obblighi a gestire le procedure di iscrizione, compilazione e trasmissione dei dati al RENTRI, e operano in nome e per conto degli obbligati stessi.

  • Se i rifiuti di un’impresa sono gestiti da un intermediario, chi deve effettuare l'iscrizione al Rentri? Il produttore o l'intermediario?

    L’obbligo di iscrizione al RENTRI del produttore prescinde dal fatto che il produttore si avvalga di un intermediario. L’intermediario dovrà comunque sempre iscriversi al RENTRI. In breve, ogni soggetto che agisce sul RENTRI deve essere iscritto al RENTRI.

  • Il consulente che attualmente redige il MUD per conto delle ditte può iscriversi quale delegato?

    I soggetti che possono essere delegati dai produttori sono definiti dall’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e sono unicamente:

    • Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
    • Il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
    • Il consulente può invece essere nominato dall’impresa quale incaricato.
  • Chi sono i soggetti obbligati al RENTRI?

    Enti e imprese di trattamento dei rifiuti, o professionisti che raccolgono o trasportano, commerciano, o svolgono funzione di intermediario su rifiuti pericolosi, consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, imprenditori agricoli con particolari tetti.

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