Le sanzioni previste dal RENTRI

Esploriamo il regime sanzionatorio del RENTRI previsto dalla normativa in caso di mancanze o trasgressioni

Il mancato rispetto delle regole imposte dalla normativa sul RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) comporta una serie di sanzioni che possono variare in base alla gravità dell’infrazione e alla tipologia dei rifiuti gestiti.

Le inesattezze potrebbero compromettere la conformità normativa dell’azienda, esponendola a rischi legali e non solo.

La mancata iscrizione o eventuali errori, infatti, possono minare gli sforzi aziendali per una gestione sostenibile dei rifiuti, con un impatto significativo sia sull’ambiente, sia sulla reputazione di affidabilità dell’azienda stessa.

Sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutte le aziende e gli enti che producono, trasportano o trattano rifiuti. Ognuno di questi soggetti deve accreditarsi al sistema entro le tempistiche di iscrizione relative al proprio inquadramento in tema RENTRI

Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi).

È comunque prevista una riduzione della sanzione se l’iscrizione avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti, la sanzione è ridotta di un terzo.

Specifichiamo in ogni caso che le correzioni dei dati sono esenti dalle sanzioni  se comunicate entro i termini previsti.

Oltre al rischio di sanzione, è fondamentale ricordare che errori o omissioni nelle registrazioni possono ostacolare la corretta tracciabilità dei rifiuti, rendendo difficoltoso monitorarli e garantirne una gestione efficiente.

Inoltre, problemi nella corretta registrazione possono tradursi in interruzioni operative e in ritardi nel processo di smaltimento, cosa che va ad incidere negativamente sull’efficienza delle attività quotidiane dell’azienda.

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Sanzioni per errori in RENTRI

Oltre alla mancata iscrizione, la normativa prevede per il RENTRI sanzioni anche in caso di omessa o incompleta tenuta di registro di carico e scarico da parte dei soggetti responsabili, o il trasporto dei rifiuti senza il formulario di identificazione.

Anche in questi casi, gli importi delle multe applicate sono commisurati in base alla tipologia di rifiuti coinvolti e alle dimensione dell’azienda coinvolta.

Vediamoli nello specifico.

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

La corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti è fondamentale per garantire la tracciabilità.

In questo caso le sanzioni sono così divise:

  • Per rifiuti non pericolosi: da 2.000 a 10.000 euro.
  • Per rifiuti pericolosi: da 10.000 a 30.000 euro.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono ridotte da 1.040 a 6.200 euro per rifiuti non pericolosi, e da 2.070 a 12.400 euro per rifiuti pericolosi.

Nei casi più gravi, è prevista una sanzione accessoria di sospensione per un mese della carica rivestita dal responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore

Trasporto senza formulario

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire con il formulario di identificazione correttamente compilato.

Nello specifico le sanzioni sono:

  • Mancata compilazione o dati incompleti: multa da 1.600 a 10.000 euro.
  • Nel caso di rifiuti pericolosi: è prevista la reclusione fino a 2 anni, in base all’articolo 483 del Codice Penale.

Tabella riassuntiva delle sanzioni

Di seguito puoi trovare le sanzioni previste dal sistema RENTRI sintetizzate in tabella.

Tipologia Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRI da 500 a 2.000 EUR da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità da 500 a 2.000 EUR da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S Da 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EUR. Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EUR
Mancata o irregolare tenuta del FIR da 1.600 a 10.000 EUR da 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

Riduzione delle sanzioni

Come visto sopra, il legislatore prevede riduzioni delle sanzioni in determinati casi, soprattutto per errori formali o per dati comunque recuperabili da altre fonti.

  • Se le informazioni mancanti o inesatte nel formulario sono recuperabili da altre documentazioni (catasto, registri cronologici), la multa può ridursi a un valore tra 270 e 1.550 euro.
  • La sanzione per l’omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici può essere ridotta se i formulari di trasporto permettono comunque di ricostruire le informazioni necessarie.

Nonostante le possibilità previste di riparare ai propri errori iniziali, ignorare le norme del RENTRI comporta sanzioni sia economiche sia penali. Ma, come spiegato sopra, può anche danneggiare la reputazione dell’azienda e portare a blocchi operativi. Nei casi più gravi, si rischia la sospensione dell’attività.

Diviene quindi lampante quali siano le priorità attuali in tema di gestione rifiuti.

Domande frequenti sulle sanzioni previste dal RENTRI

  • A quanto ammonta la sanzione per mancata iscrizione al RENTRI per rifiuti non pericolosi?

    La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi.

  • A quanto ammonta la sanzione per mancata iscrizione al RENTRI per rifiuti pericolosi?

    La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

  • A quanto ammonta la sanzione per mancata trasmissione dei dati dei rifiuti non pericolosi al RENTRI?

    La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi.

  • A quanto ammonta la sanzione per mancata trasmissione dei dati dei rifiuti pericolosi al RENTRI?

    La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, comporta, ai sensi dell’art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

  • Come si fa il registro di carico scarico su RENTRI?

    Per gestire il Registro di carico e scarico su RENTRI, è necessario utilizzare i nuovi modelli scaricabili dal portale RENTRI, vidimandoli presso le Camere di Commercio a partire dall’iscrizione al sistema.

  • Quando entra in vigore RENTRI?

    Il RENTRI è entrato in vigore il 15 giugno 2023, come stabilito dal D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, che ha appunto introdotto l’obbligo di iscrizione per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

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