Nuovo modello di Registro Carico e Scarico

Scopriamo come il nuovo modello di Registro Cronologico di Carico e Scarico introdotto da RENTRI impatta le procedure

Per gestire il Registro Carico /Scarico su RENTRI, è necessario utilizzare i nuovi modelli scaricabili dal portale RENTRI, e vidimarli presso le Camere di Commercio a partire dall’iscrizione al sistema.

Il Registro di Carico e Scarico, di fatto, rimane il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti, secondo l’articolo 190 del Decreto Legislativo 152 del 2006.

Tramite l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, in Italia, la trasformazione digitale sta coinvolgendo anche in questo processo.

Come cambia il Registro carico e scarico con RENTRI

Il Regolamento RENTRI per il Registro stabilisce tre principali direttive.

  1. Nuovi modelli di Registro e le relative istruzioni di compilazione;
  2. Obbligo di vidimazione e tenuta del Registro a partire dall’iscrizione al RENTRI;
  3. Obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul Registro di Carico e Scarico.

A partire dal 4 novembre 2024, i nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico, già disponibili sul portale RENTRI, potranno essere usati per la stampa e la vidimazione.

Chi non è obbligato a registrarsi al RENTRI potrà scaricare il PDF del nuovo modello dalla sezione dedicata del sito, stamparlo e vidimarlo presso le Camere di Commercio senza dover completare alcuna registrazione o iscrizione al sistema.

Fino al 13 febbraio 2025 – 12 febbraio ultimo giorno per il vecchio modello, quindi –  e sino al termine delle scadenze previste per l’iscrizione, il Registro continuerà ad essere in formato cartaceo, ma dovrà comunque rispettare i nuovi modelli.

Per chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 23 gennaio 2025 inizieranno le vidimazioni virtuali. Il registro sarà tenuto in formato digitale grazie all’assegnazione di un Codice Univoco da parte delle Camere di Commercio tramite l’apposita applicazione disponibile sul portale RENTRI.

Dal momento dell’iscrizione al sistema, gli operatori dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel Registro di Carico e Scarico con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Per la gestione del Registro in formato digitale sarà possibile utilizzare il proprio gestionale, purché compatibile con il sistema RENTRI, oppure avvalersi dei servizi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente (MASE).

Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre chiarito che l’adozione volontaria del nuovo Formulario Digitale sarà consentita solo al termine della fase di sperimentazione.

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Cosa non cambia del Registro Carico Scarico

La disciplina già prevista dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06 rimane immutata per alcuni punti fondamentali.

  • I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, tra cui si possono individuare i Soggetti Obbligati al RENTRI;
  • i soggetti esonerati all’obbligo di tenuta;
  • possibilità di tenere il registro con modalità alternative (ad esempio conservando i FIR del rifiuto);
  • luogo di tenuta del Registro e periodo di conservazione;
  • tempi per l’annotazione dei movimenti sul Registro;
  • possibilità per i Delegati di tenere il Registro per conto dei propri Clienti, Deleganti, etc.

Com’è fatto il nuovo modello di Registro carico scarico

Vista del Nuovo Modello di Registro Carico Scarico RENTRI

Il nuovo modello di Registro di Carico e Scarico è stato progettato per garantire una gestione più trasparente e sicura delle operazioni di tracciabilità dei rifiuti.

  • Ogni registrazione deve essere numerata in modo progressivo e non può essere modificata, al fine di garantire l’integrità e la correttezza dei dati.
  • Inoltre, tutte le annotazioni devono essere conservate in formato digitale e messe a disposizione degli enti di controllo.
  • Il modello prevede anche la possibilità di rettificare eventuali errori, con la tracciatura di tali correzioni, che dovranno essere trasmesse al RENTRI.
  • Un aspetto fondamentale del nuovo modello è la capacità di riprodurre i documenti e di estrarre i dati dagli archivi informatici.

Come abbiamo visto, l’intero processo è progettato per essere interoperabile con i sistemi informatici e conformarsi alle normative dell’AgID e al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Sistemi gestionali come Rifiutoo, ad esempio, sono stati sviluppati per rispettare appieno queste normative.

Rifiutoo, in quanto soluzione gestionale in cloud per la gestione dei rifiuti, garantisce che le registrazioni siano consultabili dagli enti di controllo, che i documenti possano essere riprodotti e i dati estratti dagli archivi informatici.

Inoltre, assicura che la numerazione delle registrazioni sia progressiva e non modificabile, e che eventuali rettifiche dei movimenti siano tracciate e inviate correttamente al RENTRI. I dati vengono infine inviati in conservazione digitale, in conformità alle regole previste dal sistema.

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Tempi di trasmissione Dati al RENTRI

Come già descritto, i dati del registro devono essere trasmessi al RENTRI mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. La trasmissione può avvenire tramite interoperabilità con il sistema gestionale dell’utente o utilizzando i servizi di supporto del RENTRI​.

Un esempio?
Immagina di effettuare un movimento a metà del mese corrente (poniamo il giorno 15/10), l’invio al RENTRI dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo (quindi 30/11).

Una similitudine che puoi riscontrare facilmente con i termini di pagamento delle fatture “30 giorni data fattura fine mese – 30GGDFFM”. Anche qui si intende che il pagamento verrà effettuato a fine mese successivo alla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il produttore iniziale di rifiuti abbia individuato un Soggetto Delegato per la tenuta del proprio Registro è bene ricordare che ai sensi dell’art. 18 del Regolamento RENTRI, la trasmissione dei dati viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

La trasmissione può essere effettuata tramite il proprio Gestionale interoperabile con il RENTRI oppure tramite i servizi del MASE.

Modalità di tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico

Come già descritto, le modalità di tenuta del Registro di Carico e Scarico dipendono direttamente dai criteri dimensionali selezionati dal Regolamento RENTRI e seguono le date indicate nell’obbligo all’iscrizione.

Rimane da sottolineare il cambiamento dal vecchio al nuovo modello di Registro in quanto, indipendentemente dal criterio dimensionale, il documento verrà cambiato da quello precedente del D.M. 148/1998. Ecco uno schema per semplificare il concetto.

diagramma Modalità tenuta di Registro Carico Scarico Nuovo Modello RENTRI

Tabella Tempistiche di adozione dei Modelli di Registro C/S

Abbiamo visto come i vecchi modelli del Registro previsti dal D.M. 148/1998, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall’introduzione del nuovo modello, il 13 febbraio.

Abbiamo inoltre spiegato che la cosa fondamentale da tenere a mente per il nuovo modello di Registro carico scarico è, dunque, che dall’iscrizione al RENTRI scatta l’obbligo di tenuta del Registro in formato digitale.

Proponiamo ora di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del nuovo modello di Registro Carico Scarico in conformità con le scadenze RENTRI.

Tempi Modalità
Fino al 12 febbraio 2025
si tiene il Registro cartaceo con il VECCHIO MODELLO (D.M. 148/1998)
Compilazione del Registro
– Con proprio gestionale
– Manuale

Tenuta del Registro
– Presso la propria Unità Locale
– Presso Soggetti Delegati

Vidimazione del Registro
– Presso la Camera di Commercio

Dal 13 febbraio 2025 per gli operatori professionali e i produttori rifiuti con +50 dipendenti
si tiene il Registro digitale sul NUOVO MODELLO
Compilazione del Registro
– Con proprio gestionale
– Con servizi del MASE

Tenuta digitale del Registro
– Con proprio gestionale
– Con servizi del MASE
– Presso Soggetti Delegati

Vidimazione digitale del Registro
– Con proprio gestionale tramite RENTRI
– Con servizi del MASE tramite RENTRI

Dal 13 febbraio 2025 per i produttori rifiuti con meno di 50 dipendenti
si tiene il Registro cartaceo su NUOVO MODELLO
Compilazione del Registro
– Con proprio gestionale
– Con servizi del MASE
– Manuale

Tenuta del Registro
– Presso la propria Unità Locale
– Presso Soggetti Delegati

Vidimazione del Registro
– Presso la Camera di Commercio

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Domande Frequenti sul Registro Elettronico Carico Scarico

  • Cos'è il nuovo modello di Registro Carico e Scarico dei Rifiuti?

    Il nuovo modello di Registro Carico e Scarico dei Rifiuti è un formato digitale standardizzato che sostituisce i vecchi modelli cartacei, facilitando la tracciabilità, l’automazione e la gestione dei rifiuti.

  • Come gestire la transizione tra i due registri?

    Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro. Eventuali giacenze iscritte nel vecchio registro non devono essere iscritte anche in quello nuovo.
    Si consiglia pertanto a tutti gli operatori di iscriversi al RENTRI (ed utilizzare il registro digitale) entro il 12 febbraio 2025.

  • Quali sono le modalità di tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico nel RENTRI?

    Il Registro Cronologico di Carico e Scarico deve essere tenuto in formato digitale, aggiornato in tempo reale, e conforme ai modelli previsti dalla normativa. I produttori iniziali di rifiuti devono registrare tutte le operazioni di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’operazione.

  • Che cosa non cambia nel Registro di Carico e Scarico rispetto al passato?

    Rimane invariata l’obbligatorietà di mantenere traccia dettagliata di tutti i movimenti di rifiuti, così come l’obbligo di tenere aggiornati i registri entro i termini previsti dalla norma.

  • Il registro sarà unico per tutti produttori, trasportatori, destinatari ed intermediari?

    , il registro è unico per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione.

  • Quali sono le conseguenze della mancata tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico?

    La mancata tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico comporta sanzioni amministrative che possono includere multe, sospensione delle autorizzazioni e, nei casi più gravi, l’interdizione dall’attività di gestione dei rifiuti.

  • I cantieri edili saranno sempre esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico ove non producano rifiuti pericolosi?

    I produttori di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non devono tenere il registro di carico e scarico. Tuttavia, se svolgono attività stabili che generano rifiuti pericolosi, l’iscrizione potrebbe essere necessaria.

  • Eventuali giacenze sul registro cartaceo tenuto con il vecchio modello come vengono gestite sul registro digitale?

    Nel nuovo registro di carico e scarico non dovranno essere riportate le giacenze. La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.

  • Se il registro è digitale, come posso garantire il "luogo di tenuta del registro" presso l'unità locale?

    Il registro dovrà essere riferito all’unità locale, e presso l’unità locale dovrà essere garantito, in caso di ispezione, l’accesso al sistema gestionale oppure ai servizi di supporto per la tenuta del registro.

  • Come avvengono i controlli sui registri?

    L’operatore deve rendere consultabili le registrazioni agli organi di controllo, attraverso Rifiutoo o il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI. In sede di ispezioni o verifiche, presso l’operatore, da parte degli organi di controllo l’operatore deve garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni trasmesse al RENTRI.

  • I dati del registro trasmessi al RENTRI, possono essere modificati successivamente?

    I dati annotati sui registri di carico e scarico e poi trasmessi al RENTRI, possono essere modificati successivamente alla trasmissione con una registrazione di rettifica che va anch’essa trasmessa al RENTRI.

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