La normativa sul RENTRI
Esploriamo il quadro normativo del RENTRI alla luce dei contenuti e degli obiettivi dei decreti europei e italiani in tema di rifiuti
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) prende forma dalle direttive europee sui rifiuti e sui D.Lgs. 3 apr. 2006 n. 152, D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, D.Lgs. n. 213/2022, D.M. 4 apr. 2023 n. 59 italiani.
Il sistema nasce, di fatto, dall’esigenza di conformarsi alle direttive europee ed è dunque stato istituito come parte di una strategia per rendere più trasparente ed efficiente la gestione dei rifiuti in Italia.
Esaminiamo nel dettaglio il quadro normativo che regola il RENTRI, con particolare riferimento ai decreti attuativi e al loro sostanziale scopo.
Origine e derivazione Europea
Il RENTRI si basa su direttive dell’Unione Europea, che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto ambientale.
Le principali normative europee di riferimento sono:
- Direttiva 2008/98/CE: la Direttiva Quadro sui Rifiuti che stabilisce i principi per una corretta gestione dei rifiuti nell’Unione Europea, promuovendo la prevenzione, il riciclo e il riutilizzo.
- Regolamento (CE) n. 1013/2006: relativo alle spedizioni di rifiuti, questo regolamento disciplina il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, assicurando che sia sicuro e tracciabile.
- Direttiva UE 2018/851: gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione.
Normativa Italiana e decreti attuativi per il RENTRI
In Italia, il RENTRI è stato istituito attraverso una serie di decreti legislativi e ministeriali che ne delineano il funzionamento e i requisiti di conformità per le imprese.
Regolamentazione e aggiornamento nazionale
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico Ambientale (T.U.A.), modificato da. D. Lgs. 116/2020 e dal D. Lgs. 213/2022, è il fondamento della normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti.
- L’articolo 188-bis cita il Sistema di tracciabilità dei rifiuti
- L’articolo 190 introduce il concetto di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.
- L’articolo 193 introduce al tema del trasporto dei rifiuti.
- Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Abroga il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI ed istituisce il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.
- Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recepisce le direttive del “Pacchetto Economia Circolare” dell’UE, modificando la parte IV del D.Lgs. 152/2006 e introducendo l’obbligo di tracciabilità attraverso il sistema RENTRI.
- Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, è il regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023). Per agevolare la consultazione del decreto, da qui puoi scaricare il documento ufficiale del DM 59/2023 in PDF direttamente.
Alcuni Decreti Direttoriali:
- Il Decreto Direttoriale 22 settembre 2023, n. 97, ha istituito la Tabella delle scadenze RENTRI.
- Il Decreto Direttoriale 6 novembre 2023, n. 143, ha introdotto le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, in Attuazione all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g), del D.M. 59/2023.
- Il Decreto Direttoriale 19 dicembre 2023, n.251 ha introdotto le modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro carico scarico e nuovo formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.M. 59/2023.
Introduzione della tracciabilità digitale dei rifiuti
Con il Decreto Legislativo 213/2022, in vigore dal 16 giugno 2023, si è ufficializzata l’introduzione del RENTRI, il sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. Di fatto, il decreto trasferisce la disciplina del RENTRI dall’articolo 6 del D.L. 135/2018 all’articolo 188-bis del TUA.
Viene qui disposto in modo ufficiale che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere registrate nel RENTRI. In questo frangente, vengono stabilite anche le sanzioni in caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, o errori nelle comunicazioni successive.
Questa disposizione, semplice ma radicale, ha la finalità principale di promuovere la trasparenza e ampliare l’efficacia del controllo.

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Modalità operative per la registrazione e il monitoraggio
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, conosciuto anche come decreto RENTRI, è operativo dal 15 giugno 2023, e regola appunto le modalità operative del sistema Registro Elettronico Tracciabilità dei Rifiuti.
Tra i suoi punti principali:
- L’obbligo di registrare cronologicamente il carico e lo scarico dei rifiuti tramite i nuovi modelli di Registro;
- La compilazione e trasmissione dei Formulari di identificazione dei rifiuti;
- La condivisione dei dati con ISPRA e altri organi di controllo.
Inoltre, il decreto stabilisce le modalità di interoperabilità con il Regolamento (CE) n. 1013/2006, per le spedizioni internazionali di rifiuti.
Il RENTRI non è solo una piattaforma di tracciabilità, ma un vero e proprio strumento di gestione avanzata dei rifiuti che coinvolge vari Soggetti Obbligati.
Il Decreto Ministeriale 59/2023 prevede che tali soggetti si iscrivano al RENTRI e trasmettano periodicamente informazioni dettagliate sulla movimentazione e lo smaltimento dei rifiuti.
Infine, l’Articolo 4 del DM 59/2023 specifica che i Registri Elettronici devono essere conservati in modalità digitale, garantendo l’immodificabilità e la disponibilità per eventuali controlli.
Fase di transizione prevista dalla normativa
Le imprese hanno tempo fino al 15 dicembre 2024 per completare l’adeguamento agli obblighi imposti dal RENTRI, grazie a una fase di transizione che consente loro di familiarizzare con il nuovo sistema.
Durante questo periodo, diversi decreti direttoriali forniranno ulteriori indicazioni e scadenze per l’iscrizione.
La normativa prevede dunque una fase di sperimentazione e una successiva entrata in vigore graduale, con l’obiettivo di permettere agli operatori di adeguarsi progressivamente.

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Domande frequenti sulla Normativa RENTRI
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Quando entra in vigore RENTRI?
Il RENTRI è entrato in vigore il 15 giugno 2023, come stabilito dal D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, che ha appunto introdotto l’obbligo di iscrizione per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
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Che software serve per fare RENTRI?
Per adattarsi ai cambiamenti introdotti dai nuovi obblighi di conformità nella gestione dei rifiuti, le aziende devono dotarsi di software per la gestione dei rifiuti che siano interoperabili con il sistema RENTRI, oltre a soddisfare le linee guida stabilite dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) per garantire sicurezza, efficienza e trasparenza.
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Quali direttive europee hanno influenzato l'istituzione del RENTRI?
L’istituzione del RENTRI è stata influenzata dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.
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Quando è entrato in vigore il regolamento del RENTRI?
Il regolamento del RENTRI è entrato in vigore il 15 giugno 2023 con il d.m. 59 del 4 aprile 2023, stabilendo le modalità di funzionamento e gli obblighi per gli operatori del settore dei rifiuti.
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Qual è il ruolo del Ministero dell'Ambiente nel contesto del RENTRI?
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è responsabile della gestione e del coordinamento del RENTRI, stabilendo le norme operative, monitorando l’adesione al sistema e intervenendo in caso di irregolarità o violazioni.
Buonasera,
due società gestite dallo studio in cui lavoro hanno ricevuto via pec la comunicazione di iscrizione al RENTRI.
Una ha due dipendenti e svolge l’attività di commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, mentre l’altra, che non ha dipendenti svolge l’attività di trasporto di merci su strada.
dalle vs istruzioni, fra l’altro molto dettagliate, non mi sembra che nessuna delle due debba obbligatoriamente iscriversi.
Mi viene il dubbio dal momento che nessun altro ha ricevuto questa comunicazione.
Grazie
Buongiorno Francesca,
qualora la comunicazione via PEC sia stata inviata da Ente pubblico o autorità competenti consigliamo di verificare quanto ivi riportato e di contattare l’ufficio preposto.
Riguardo ai due casi per come riportati possiamo assumere che:
– per la società che svolge attività di commercio al dettaglio di articoli medicali con 2 dipendenti, qualora non produca rifiuti pericolosi non rientra nelle classi obbligate all’iscrizione al RENTRI.
– per quanto riguarda la società di trasporti qualora non gestisca rifiuti ed non effettui trasporto di rifiuti non rientra nelle classi obbligate all’iscrizione al RENTRI.
Se vuole consultare le classi obbligate all’iscrizione, può consultare il nostro approfondimento sui Soggetti Obbligati RENTRI.
Si ricorda per necessità di chiarezza che le due aziende dovranno comunque utilizzare i Nuovi modelli di Registro Carico Scarico e Formulario di Identificazione dei Rifiuti.
Buon proseguimento
Buongiorno,
per gli estetisti e parrucchieri che fanno smaltire con ritiro presso la sede rifiuti pericolosi (lamette, decoloranti…), a società terze specializzate, quali obblighi sussistono?
Corretta l’interpretazione di NON obbligo iscrizione RENTRI e solo obbligo del registro cartaceo di carico e scarico?
Buongiorno Francesca,
abbiamo inserito un chiarimento apposito per gli obblighi riguardanti Estetisti e Parrucchieri nella nostra guida sui Soggetti Obbligati RENTRI, dove può verificare la sua situazione.
Saluti
Buongiorno,
sono un idraulico che smaltisce vendendo occasionalmente fili di rame o ferro recuperati dai cantieri e mi occupo personalmente del trasporto fino alla sede dell’acquirente. Quali obblighi ho?
Grazie
Buongiorno Marco,
può verificare se il suo caso rientra tra i soggetti esonerati dal RENTRI leggendo la nostra Guida sui Soggetti Obbligati al RENTRI.
Saluti
Buongiorno,
il muratore che trasporta con mezzo proprio macerie recuperate dalla demolizione di edifici presso le ditte specializzate allo smaltimento, ha l’obbligo dell’iscrizione al RENTRI? Sono obbligatori sia il registro cartaceo di carico e scarico che il formulario di identificazione dei rifiuti?
Buongiorno,
il muratore che trasporta con mezzo proprio macerie da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi) è tenuto a iscriversi al RENTRI se ricade in una delle seguenti categorie:
– Produttore iniziale di rifiuti pericolosi che trasporta i propri rifiuti;
– Produttore iniziale di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione o simili, se l’impresa ha più di 10 dipendenti.
Se il muratore è un’impresa con meno di 10 dipendenti e trasporta solo rifiuti non pericolosi, non è obbligato all’iscrizione al RENTRI, ma restano in vigore altri obblighi.
Il Registro di carico/scarico è obbligatorio per aziende che trattano rifiuti pericolosi o per i rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione se l’impresa ha più di 10 dipendenti. Non risulta obbligatorio per i rifiuti non pericolosi se l’impresa ha meno di 10 dipendenti, ma è comunque buona prassi mantenerlo per una corretta gestione documentale.
Il FIR è sempre obbligatorio quando si trasportano rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti o dall’iscrizione al RENTRI.
Attenzione: per il registro di carico scarico e formulari cambieranno i modelli per tutte le aziende (sia obbligate sia non obbligate) secondo le indicazioni contenute nel DM 59 2023 a partire dal 13 febbraio 2025.
Saluti
Buongiorno ho letto le sue risposte molto chiare ma non trovo riscontro alla domanda che ora le pongo…noi siamo un impresa individuale con figlio collaboratore con attività in conto proprio iscritti slla categoria 2 bus di movimento terra demolizioni edifici…la mia domanda è il fir che devo compilare è quello con carico/scarico?Grazie
Buongiorno Fiorenza,
in qualità di impresa individuale iscritta alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di movimento terra e demolizioni, l’azienda è tenuta alla gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni, nel rispetto delle normative vigenti.
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) deve essere sempre compilato per il trasporto dei rifiuti, ma è importante distinguere il registro di carico e scarico, che è obbligatorio solo per determinate categorie di soggetti.
Buon lavoro
Buongiorno, come comportarsi se devo caricare del rottame ferroso di una società messicana ma il rifiuto si trova in giacenza presso una logistica qui in Italia? Al momento il materiale sono dei pezzi non conformi ma da portar via dal trasportatore