Obblighi RENTRI per le Imprese Edili

Le Imprese Edili devono affrontare obblighi specifici nell’ambito del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Vediamo quando l’iscrizione è obbligatoria, cosa cambia se operi in Categoria 2-bis e quali sono le regole per FIR, Registri Rifiuti e le Unità Locali.

Per capire se iscriversi o meno a RENTRI le Imprese Edili devono valutare se producono rifiuti pericolosi e se hanno più di 10 dipendenti. In base a questi due parametri scatta o meno l’obbligo.

Inoltre, la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi è centrale: l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria solo per le Imprese Edili che producono rifiuti pericolosi. Le imprese che generano solo rifiuti non pericolosi, come gli inerti da demolizione e costruzione, non sono obbligate a iscriversi, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Quando un’Impresa Edile deve iscriversi al RENTRI

L’Impresa Edile deve iscriversi al RENTRI nei seguenti casi:

  • se produce rifiuti pericolosi, anche in piccole quantità;
  • se ha più di 10 dipendenti e trasporta i propri rifiuti pericolosi:
  • se svolge attività di stoccaggio autorizzate anche di rifiuti non pericolosi (D15 o R13);
  • se tiene un Registro di Carico e Scarico Rifiuti presso un cantiere considerato Unità Locale.

Al contrario, non sono obbligate all’iscrizione a RENTRI le Imprese Edili che:

  • producono solo rifiuti non pericolosi, come ad esempio inerti da demolizione non contenenti materiali e sostanze pericolose;
  • hanno meno di 10 dipendenti e non svolgono attività di trattamento;
  • utilizzano il portale RENTRI solo per emettere FIR vidimati, in quanto dal 13 febbraio 2025 anche i non obbligati all’iscrizione dovranno emettere FIR vidimati digitalmente tramite RENTRI.

Imprese con meno di 10 dipendenti e produttori di soli rifiuti non pericolosi, dunque, non sono formalmente obbligati all’iscrizione ma possono comunque registrarsi a RENTRI per accedere alle funzionalità di compilazione e vidimazione dei FIR.

Nel caso in cui i rifiuti edili inizialmente considerati non pericolosi, diventino pericolosi, cioè ad esempio se contengono amianto, vernici con solventi, rifiuti da bonifica, e così via, l’impresa è obbligata all’iscrizione e alla gestione digitale dei Registri e FIR.

Iscrizione cantieri su RENTRI

Le Unità Locali sono sedi operative o gestionali dove si producono rifiuti soggetti a registrazione. Come chiarito nella Circolare MASE del 27 settembre 2024, un cantiere può essere considerato Unità Locale solo se vi è svolta un’attività stabile, come la presenza di un ufficio o magazzino. Dunque:

  • se si producono rifiuti pericolosi in cantiere e si tiene un Registro, il cantiere deve essere iscritto come Unità Locale;
  • se si producono solo rifiuti non pericolosi, il cantiere non deve essere iscritto, ma dal 13 febbraio 2025 è obbligatoria la vidimazione digitale del FIR cartaceo anche per il cantiere non iscritto.

Se hai bisogno di approfondire il tema delle Unità Locali e il loro ruolo nel RENTRI, puoi leggere la nostra guida su Come Funziona RENTRI.

Quello che è indispensabile sapere, oltre alle tempistiche, è che per l’iscrizione a RENTRI delle Unità Locali e dei cantieri si può procedere con un’unica pratica per tutte le sedi, effettuando quindi un’iscrizione centralizzata. In alternativa, si può scegliere l’iscrizione indipendente, per cui è possibile produrre una pratica per ogni sede.

Infine, le Unità Locali vanno registrate tramite l’Area Iscrizione del portale RENTRI, mentre le sedi non obbligate possono registrarsi tramite l’Area Produttori Non Iscritti.

Trasportatori dei propri rifiuti edili

Nella nostra Guida ai Soggetti Obbligati RENTRI abbiamo fornito un focus sulla posizione degli iscritti alla Categoria 2-bis ANGA: le Imprese Edili che trasportano solo i propri rifiuti, iscritte alla Categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, sono obbligate al RENTRI solo se sono anche produttori di rifiuti pericolosi.

In questi casi, in fase di iscrizione, è obbligatorio spuntare sia “Produttore” che “Trasportatore”. È necessario, comunque, indicare l’attività di trasporto nel RENTRI solo per i rifiuti pericolosi.

L’iscrizione non è richiesta per i trasportatori di propri rifiuti edili non pericolosi, salvo casi particolari come lo stoccaggio autorizzato D15 o R13, come anticipato sopra.

Cerchi un software per il RENTRI?

Scopri quanto è semplice e veloce gestire rifiuti aziendali con Rifiutoo
RICHIEDI ORA

Scadenze per l’iscrizione RENTRI delle Imprese Edili

Le scadenze per l’iscrizione al RENTRI sono stabilite dal Decreto Ministeriale 59/2023 e suddivise per scaglioni, anche queste in base al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti prodotti.

Il primo scaglione, esaurito tra il 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, coinvolge Imprese Edili che producono rifiuti pericolosi e hanno più di 50 dipendenti, Imprese Edili che svolgono attività industriali o artigianali e hanno più di 50 dipendenti anche se producono solo rifiuti non pericolosi, oltre che trasportatori, impianti di trattamento rifiuti, intermediari e soggetti delegati (ad esempio associazioni, consulenti ambientali). Puoi consultare una tabella comprensiva di tutti gli scaglioni nella nostra Guida alle Tempistiche di Iscrizione a RENTRI.

Entro il secondo scaglione, cioè dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025, dovranno iscriversi al RENTRI Imprese Edili che producono rifiuti pericolosi e hanno tra 10 e 50 dipendenti e le aziende tra 10 e 50 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività edili.

Infine, le Imprese Edili con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi, dovranno iscriversi a RENTRI a partire dal terzo scaglione, che parte il 15 dicembre 2025 e terminerà il 13 febbraio 2026.

Imprese Edili e gestione digitale dei Rifiuti

Nel contesto del RENTRI, le Imprese Edili sono chiamate a gestire in forma digitale i due principali strumenti di tracciabilità: il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e il Registro di Carico e Scarico.

Il Formulario è obbligatorio anche per i rifiuti non pericolosi e, come abbiamo visto, all’oggi deve essere vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI. Questo vale per tutte le Imprese Edili, comprese quelle non obbligate all’iscrizione: in tal caso, è comunque possibile accedere alla sezione dedicata alla sola registrazione per compilare e gestire il documento.

Il Registro di Carico e Scarico, invece, è obbligatorio solo per i rifiuti pericolosi. L’Impresa Edile deve tenere il Registro presso la propria sede o, in alternativa, direttamente nel cantiere quando quest’ultimo è considerato Unità Locale.

Una volta effettuata l’iscrizione al RENTRI, la tenuta del Registro è esclusivamente in formato digitale. Le registrazioni devono essere consultabili dagli organi di controllo attraverso strumenti informatici messi a disposizione dall’operatore, e devono garantire l’immodificabilità e la tracciabilità dei dati. Il file elettronico generato (in formato XML secondo lo standard RENTRI) rappresenta il documento originale a tutti gli effetti e deve essere conservato digitalmente.

Se si adotta una delle modalità alternative previste dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006 per la tenuta del Registro, il Registro Carico/Scarico non deve essere trasmesso digitalmente al RENTRI, ma resta comunque obbligatorio.

Infine, ricordiamo che le Imprese Edili che producono e trasportano rifiuti pericolosi sono tenute anche alla compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), da presentare ogni anno secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Sanzioni RENTRI per le Imprese Edili

Le Imprese Edili che non rispettano gli obblighi previsti dal RENTRI possono incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.

Le multe vanno da 500 a 3.000 euro per la mancata iscrizione o la trasmissione errata dei dati, mentre la mancata tenuta del Registro di Carico e Scarico può comportare sanzioni fino a 30.000 euro, con possibilità di sospensione dalla carica per i responsabili. Secondo il regime sanzionatorio del RENTRI, anche il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), se non tenuto correttamente, può portare a multe fino a 10.000 euro e, in casi estremi, alla reclusione fino a 2 anni.

Per ridurre il rischio di errori o dimenticanze, è consigliabile adottare un software per la gestione dei rifiuti compatibile con RENTRI, che garantisca la corretta compilazione e conservazione dei documenti digitali nel rispetto della normativa.

Software di gestione rifiuti per Imprese Edili

Come abbiamo visto ogni errore nella compilazione o conservazione del Formulario, del Registro di Carico e Scarico o nella trasmissione dei dati può comportare conseguenze rilevanti sul piano amministrativo e, in alcuni casi, penale.

Per rispettare la normativa RENTRI ed evitare le pesanti sanzioni previste, le Imprese Edili devono applicare correttamente la gestione digitale dei Rifiuti. Ma come fare? La soluzione è utilizzare un software progettato per le esigenze delle Imprese Edili e interoperabile con RENTRI, come Rifiutoo, per gestire Formulari e Registri di Carico Scarico in cloud e la loro Tenuta e Conservazione. Nello specifico caso dell’Impresa Edile, inoltre, Rifiutoo offre anche funzionalità aggiuntive pensate per la gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri.

Cerchi un software per il RENTRI?

Scopri quanto è semplice e veloce gestire rifiuti aziendali con Rifiutoo
RICHIEDI ORA

Domande frequenti su Imprese Edili e RENTRI

  • Un’Impresa Edile che si occupa di demolire, costruire, ristrutturare deve iscriversi al RENTRI?

    Solo se produce rifiuti pericolosi. Se produce solo rifiuti non pericolosi, non è obbligata all’iscrizione ma dovrà comunque emettere FIR vidimati dal 13 febbraio 2025.

  • Siamo una cooperativa edile con 4 dipendenti iscritta in Categoria 2-bis. Produciamo solo rifiuti non pericolosi. Dobbiamo iscriverci?

    No, ma dal 13/02/2025 è necessario emettere e vidimare i FIR tramite RENTRI.

  • Produco rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi e non sono obbligato all’iscrizione, ma non riesco a compilare il FIR sul portale. Devo registrarmi comunque?

    Sì, può registrarsi come soggetto non obbligato per accedere alla compilazione FIR.

  • Ho una ditta edile in Categoria 2-bis con 3 operai. Non produco rifiuti speciali. Posso usare la sezione dei non obbligati? Ci sono costi?

    Sì, può usare la sezione. Non ci sono costi legati all’iscrizione come soggetto non obbligato.

Gli utenti hanno commentato:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *