Nuovo Modello di Formulario Rifiuti

Scopriamo in che modo l’entrata in vigore degli obblighi sul RENTRI cambia le procedure legate al FIR

Con l’entrata in vigore del RENTRI il Formulario di Identificazione dei rifiuti rimane immutato per i soggetti obbligati al FIR e quelli esonerati, per i regimi specifici previsti e per responsabilità ed esoneri in generale.

Rimane valido l’emendamento dell’articolo 193, comma 1 del Testo Unico Ambientale (TUA) che individua il FIR come il documento principale che accompagna il trasporto dei rifiuti, ad uso di specifici soggetti coinvolti e specifiche quantità trasportate, ma i soggetti coinvolti dovranno via via adeguarsi alle nuove modalità di emissione, tramite l’utilizzo del Nuovo Modello di FIR.

Come cambia il Formulario Rifiuti con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, entrerà in vigore il Nuovo Modello del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che dovrà essere utilizzato per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi. Sebbene questo modello potrà ancora essere in formato cartaceo, sarà necessario effettuare la vidimazione digitale, come già previsto per il sistema Vi.Vi.Fir.

Tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all’iscrizione, dovranno utilizzare il nuovo FIR. La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile dal 23 gennaio 2025. Tuttavia, fino al 12 febbraio 2025, sarà necessario continuare a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Dal 13 febbraio 2026, gli iscritti a RENTRI saranno tenuti a gestire il nuovo modello FIR esclusivamente in formato Digitale. Inoltre, ci sarà l’obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite RENTRI previa iscrizione.

I dati del FIR per i rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al RENTRI da tutti i soggetti coinvolti. Sarà infine responsabilità del trasportatore trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nel caso del FIR digitale.

È importante sottolineare che, fino al 12 febbraio 2025, il FIR rimarrà in formato cartaceo e utilizzerà il vecchio modello, con la possibilità di vidimazione sia digitale che presso le Camere di Commercio.

Di seguito, abbiamo creato uno schema intuitivo per riassumere le modalità relative al formato di emissione del FIR.

Cosa non cambia nel Formulario Rifiuti

La disciplina prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per i seguenti aspetti.

  • I soggetti obbligati a emettere e gestire il Formulario di Identificazione del Rifiuto continuano a essere il Produttore o il detentore dei Rifiuti, a seconda dei casi specifici in conformità con i Soggetti Obbligati RENTRI.
  • Il FIR viene compilato dai diversi operatori nella catena di trasporto – Produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti, impianti di destino – ciascuno per la parte di propria competenza. Sebbene il Produttore sia il responsabile delle informazioni di propria competenza, può richiedere al trasportatore di compilare il FIR a suo nome.
  • Rimangono esonerati dall’emissione e gestione del FIR alcuni soggetti, come ad esempio chi trasporta rifiuti urbani o chi conferisce rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta. Anche il trasporto di rifiuti in aree private è esentato.
  • In specifici casi, il FIR può essere sostituito da documenti alternativi. Inoltre, restano in vigore regimi particolari come quelli per i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione.
  • Ciascun operatore è responsabile delle informazioni che inserisce e sottoscrive nel FIR per la propria parte di competenza. Anche quando il trasportatore compila il FIR su richiesta del Produttore o detentore, questi ultimi mantengono la responsabilità per le informazioni che li riguardano.
  • Il Produttore o detentore dei rifiuti è esonerato dalla responsabilità per il recupero o lo smaltimento una volta che acquisisce una copia del FIR completata e firmata in tutte le sue parti.

Vuoi avere Gratis la Guida al RENTRI?

Più di 30 pagine dove approfondire tutti gli argomenti
Scarica Gratis Ora

Com’è fatto il nuovo Modello Cartaceo FIR

Il Nuovo Modello di FIR cartaceo, composto da due fogli e un allegato, sarà in vigore da febbraio 2025 a febbraio 2026, prima dell’obbligo di passare al formato digitale.

Per emettere il FIR cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l’originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del FIR sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il Produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del FIR completo al Produttore può avvenire tramite

  • consegna diretta da parte del trasportatore,
  • invio tramite PEC,
  • trasmissione tramite RENTRI, usando il proprio gestionale o i servizi del MASE.
Nuovo Modello FIR Pagine 1 e 2

Com’è fatto il nuovo Modello Digitale FIR

Come abbiamo visto, a partire dal 13 febbraio 2026, entrerà in vigore il Nuovo Modello Digitale del Formulario.

Il contenuto del Nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell’articolo 8 del D.M. 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un Codice Univoco fornito dal sistema RENTRI, supportato dalle Camere di Commercio.

L’intestazione include i dati identificativi del Produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.

Il FIR digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del MASE, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il FIR al Produttore iniziale attraverso RENTRI, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

Utilizzo del FIR digitale

Il Nuovo Modello sarà utilizzato in modalità Digitale esclusivamente per

  • Rifiuti pericolosi,
  • Rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali/artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non sussiste l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

Tabella tempistiche Nuovo Modello Formulario FIR

Abbiamo visto come i vecchi modelli dei FIR (quelli previsti dal D.M. 145/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall’introduzione del Nuovo Modello.

Proponiamo ora di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del Nuovo Modello di Formulario Identificazione Rifiuti in conformità con le scadenze RENTRI.

Tempi Modalità
Fino al 12 febbraio 2025
si emettono FIR cartacei con il VECCHIO MODELLO (D.M. 145/1998)
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Manuale

Vidimazione del FIR:
– Con proprio Gestionale attraverso connessione con Vi.Vi.Fir.
– Presso la Camera di Commercio

Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026
si emettono FIR cartacei su NUOVO MODELLO
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Con servizi del MASE
– Manuale

Vidimazione digitale del FIR:
– Con proprio Gestionale tramite RENTRI
– Con servizi del MASE tramite RENTRI

Dal 13 febbraio 2026
produttori emettono FIR digitali su NUOVO MODELLO
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Con servizi del MASE

Vidimazione digitale del FIR:
– Con proprio Gestionale tramite RENTRI
– Con servizi del MASE tramite RENTRI

Cerchi un software per il RENTRI?

Scopri quanto è semplice e veloce gestire rifiuti aziendali con Rifiutoo
PROVA GRATIS RIFIUTOO

Domande Frequenti sul Nuovo Modello di FIR

  • Che cosa si intende per "Formulario di Identificazione dei Rifiuti" (FIR)?

    Il FIR è un documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto, contenente tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità, inclusi i dati del produttore, del trasportatore, del destinatario e la descrizione dei rifiuti.

  • Cosa prevede il nuovo modello cartaceo FIR?

    Il Nuovo Modello cartaceo FIR è stato aggiornato per:

    • semplificare la compilazione;
    • garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto;
    • assicurare la conformità con le nuove disposizioni normative.
  • Chi dovrà emettere il nuovo Formulario cartaceo vidimato digitalmente?

    Il Produttore dei Rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il Formulario cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie.

  • Se il produttore stampa il FIR, trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR per forza manualmente?

    Nel caso di FIR emesso dal produttore in formato cartaceo, trasportatore e destinatario devono necessariamente integrare le informazioni di loro competenza manualmente e sottoscrivere con firma autografa.

  • È possibile compilare il FIR in entrambe le modalità, una parte digitale e una parte manualmente?

    Attraverso i servizi di supporto per l’emissione del FIR cartaceo messi a disposizione dal RENTRI è possibile:

    • vidimare, compilare e stampare il FIR cartaceo, in questo caso il servizio richiede la compilazione di tutte le informazioni obbligatorie;
    • vidimare e stampare il FIR in bianco, per una successiva compilazione manuale di tutte le informazioni.
  • Il soggetto non obbligato ad iscriversi al RENTRI deve obbligatoriamente registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore?

    Il soggetto non obbligato ad iscriversi al RENTRI non deve registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore.

  • Come dovrà essere compilato e vidimato il FIR da un Produttore non iscritto?

    I Produttori non ancora iscritti o non tenuti all’iscrizione possono e potranno anche dopo l’entrata in vigore del FIR digitale utilizzare il FIR in formato cartaceo, che deve essere vidimato digitalmente attraverso il RENTRI. Il FIR cartaceo può essere compilato o tramite i sistemi gestionali degli utenti oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

  • Il VIVIFIR cesserà di esistere e la vidimazione sarà esclusivamente effettuata mediante interoperabilità con il RENTRI?

    Dal 13 febbraio 2025 il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite Rifiutoo o apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; pertanto il servizio VIVIFIR cesserà la vidimazione digitale dei FIR, così come previsto dal comma 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006.

  • Sarà possibile gestire digitalmente anche i FIR dei rifiuti non pericolosi?

    I soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR digitale a decorrere dal 13 febbraio 2026; per tutti gli altri soggetti (ad esempio produttori di rifiuti non pericolosi che non sono soggetti ad obbligo di iscrizione) l’utilizzo del FIR digitale sarà volontario.

  • Se il Produttore si avvale della compilazione dei FIR da parte del trasportatore, sarà cura di quest'ultimo la trasmissione dei dati al RENTRI?

    La trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario. Quindi anche il produttore dovrà trasmettere i dati anche se il FIR è stato compilato dal trasportatore.

  • Per vidimare e stampare il nuovo modello FIR in vigore dal 13/02/2025 è necessario iscriversi al RENTRI?

    I soggetti non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi al RENTRI accedendo all’area “produttori non iscritti” per poter accedere ai servizi di supporto per la vidimazione, compilazione ed emissione del FIR cartaceo.

Gli utenti hanno commentato:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *