Nuovo Modello di Formulario Rifiuti

Scopriamo in che modo l’entrata in vigore degli obblighi sul RENTRI cambia le procedure legate al FIR

Con l’entrata in vigore del RENTRI il Formulario di Identificazione dei rifiuti rimane immutato per i soggetti obbligati al FIR e quelli esonerati, per i regimi specifici previsti e per responsabilità ed esoneri in generale.

Rimane valido l’emendamento dell’articolo 193, comma 1 del Testo Unico Ambientale (TUA) che individua il FIR come il documento principale che accompagna il trasporto dei rifiuti, ad uso di specifici soggetti coinvolti e specifiche quantità trasportate, ma i soggetti coinvolti dovranno via via adeguarsi alle nuove modalità di emissione, tramite l’utilizzo del Nuovo Modello di FIR.

Aggiornamento compilazione del FIR nel caso di trasporto transfrontaliero
Il 3 marzo 2025 il MASE ha comunicato che, fermo restando quanto indicato dall’art. 193, comma 9 del D.lgs. 152/2006, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere il Formulario è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194 del D.lgs. 152/2006, con riguardo anche alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Il Registro Cronologico di Carico e Scarico viene tenuto secondo il format e le istruzioni di compilazione definite nell’allegato 1 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251.

Come cambia il Formulario Rifiuti con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, entra in vigore il Nuovo Modello del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che deve essere utilizzato per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi. Sebbene questo modello può ancora essere in formato cartaceo, sarà necessario effettuare la vidimazione digitale, come già previsto per il sistema Vi.Vi.Fir.

Tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all’iscrizione, dovranno utilizzare il nuovo FIR. La funzionalità di stampa e vidimazione del Formulario è disponibile dal 23 gennaio 2025. Tuttavia, fino al 12 febbraio 2025, è necessario continuare a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Aggiornamento gestione FIR cartaceo
Il 18 febbraio 2025 il MASE ha fornito riscontro positivo in merito alla possibilità di stampa fronte retro del Formulario cartaceo, con la Circolare 2025/059/SAEC-NOT pubblicata sul sito di Assoambiente.

Dal 13 febbraio 2026, gli iscritti a RENTRI sono tenuti a gestire il nuovo modello FIR esclusivamente in formato Digitale. Inoltre, ci sarà l’obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite RENTRI previa iscrizione.

I dati del FIR per i rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al RENTRI da tutti i soggetti coinvolti. Sarà infine responsabilità del trasportatore trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nel caso del FIR digitale.

È importante sottolineare che, fino al 12 febbraio 2025, il FIR rimane in formato cartaceo e utilizzerà il vecchio modello, con la possibilità di vidimazione sia digitale che presso le Camere di Commercio.

Di seguito, abbiamo creato uno schema intuitivo per riassumere le modalità relative al formato di emissione del FIR.

Cosa non cambia nel Formulario Rifiuti

La disciplina prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per i seguenti aspetti.

  • I soggetti obbligati a emettere e gestire il Formulario di Identificazione del Rifiuto continuano a essere il Produttore o il detentore dei Rifiuti, a seconda dei casi specifici in conformità con i Soggetti Obbligati RENTRI.
  • Il FIR viene compilato dai diversi operatori nella catena di trasporto – Produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti, impianti di destino – ciascuno per la parte di propria competenza. Sebbene il Produttore sia il responsabile delle informazioni di propria competenza, può richiedere al trasportatore di compilare il FIR a suo nome.
  • Rimangono esonerati dall’emissione e gestione del FIR alcuni soggetti, come ad esempio chi trasporta rifiuti urbani o chi conferisce rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta. Anche il trasporto di rifiuti in aree private è esentato.
  • In specifici casi, il FIR può essere sostituito da documenti alternativi. Inoltre, restano in vigore regimi particolari come quelli per i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione.
  • Ciascun operatore è responsabile delle informazioni che inserisce e sottoscrive nel FIR per la propria parte di competenza. Anche quando il trasportatore compila il FIR su richiesta del Produttore o detentore, questi ultimi mantengono la responsabilità per le informazioni che li riguardano.
  • Il Produttore o detentore dei rifiuti è esonerato dalla responsabilità per il recupero o lo smaltimento una volta che acquisisce una copia del FIR completata e firmata in tutte le sue parti.

Modalità di vidimazione con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, i FIR attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, e sarà obbligatorio adottare i nuovi modelli vidimati digitalmente tramite il RENTRI. Per garantire la corretta gestione dei formulari, il sistema offre diverse modalità di vidimazione, adattabili alle esigenze operative degli utenti.

La vidimazione digitale tramite interoperabilità consente di integrare i sistemi gestionali aziendali direttamente con il RENTRI. In questo modo, i FIR possono essere vidimati in modo automatico e senza la necessità di operazioni manuali aggiuntive.

È possibile, inoltre, utilizzare i servizi di supporto per la compilazione e vidimazione, che permettono di gestire il FIR in diverse modalità. In particolare, è possibile:

  • Compilare il FIR digitalmente con tutti i dati obbligatori, esclusi conducente, mezzo e targa (noti solo al momento della partenza), per poi procedere alla vidimazione.
  • Stampare il FIR “vuoto” già vidimato e completarlo manualmente in un secondo momento.

Per far fronte a situazioni di emergenza, è consentito ancora stampare in anticipo FIR vidimati e vuoti, da utilizzare successivamente. Questa opzione garantisce continuità operativa anche in caso di imprevisti, rispettando comunque l’obbligo di vidimazione digitale preliminare. Allo stato attuale il sistema non permette la generazione in blocco di FIR vuoti da poter stampare; in ogni caso, è possibile emetterne e stamparne singolarmente un numero illimitato.

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Com’è fatto il nuovo Modello Cartaceo FIR

Il Nuovo Modello di FIR cartaceo, composto da due fogli e un allegato, sarà in vigore da febbraio 2025 a febbraio 2026, prima dell’obbligo di passare al formato digitale.

Per emettere il FIR cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l’originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del FIR sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il Produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del FIR completo al Produttore può avvenire tramite

  • consegna diretta da parte del trasportatore,
  • invio tramite PEC,
  • trasmissione tramite RENTRI, usando il proprio gestionale o i servizi del MASE.
Nuovo Modello FIR Pagine 1 e 2

Data di emissione del FIR

Come indicato al paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la data di emissione del Formulario Rifiuti cartaceo deve essere inserita dall’utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).

Com’è fatto il nuovo Modello Digitale FIR

Come abbiamo visto, a partire dal 13 febbraio 2026, entrerà in vigore il Nuovo Modello Digitale del Formulario.

Il contenuto del Nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell’articolo 8 del D.M. 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un Codice Univoco fornito dal sistema RENTRI, supportato dalle Camere di Commercio.

L’intestazione include i dati identificativi del Produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.

Il FIR digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del MASE, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il FIR al Produttore iniziale attraverso RENTRI, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

Utilizzo del FIR digitale

I Formulari RENTRI saranno utilizzati in modalità Digitale esclusivamente per

  • Rifiuti pericolosi,
  • Rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali/artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non sussiste l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

Sottoscrizione del FIR digitale

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio a trasporto del rifiuto e infine dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche tramite il certificato rilasciato da RENTRI attraverso il proprio Gestionale o i servizi messi a disposizione dal MASE.

Il destinatario trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nel trasporto del rifiuto, tramite RENTRI il FIR digitale completo, rispettando le tempistiche fissate nei decreti.

È possibile la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale attraverso i Soggetti Delegati da parte dei produttori che li hanno incaricati, ai sensi dell’art 18 del Regolamento.

Errori e soluzioni nella compilazione del FIR

Gli errori nel FIR possono verificarsi in diverse fasi della sua gestione, rendendo necessario intervenire con la procedura corretta per garantire la conformità normativa e la tracciabilità. Di seguito alcune situazioni comuni e come affrontarle:

  • Quando la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore viene annullata dopo l’emissione del FIR, è necessario annullare il documento. L’annullamento non cancella il FIR già vidimato, ma lo conserva con lo stato di “annullato”.
  • Se nel FIR viene indicato un trasportatore errato durante la compilazione digitale, non è sufficiente correggere l’errore manualmente con annotazioni. In questo caso, bisogna emettere un nuovo FIR corretto per garantire la conformità.
  • Nel caso in cui si rilevino errori dopo la vidimazione ma prima della partenza del rifiuto, la procedura prevede di effettuare una nuova vidimazione ed emettere un FIR aggiornato.
  • Quando gli errori vengono scoperti solo dopo che il trasportatore ha trasmesso al produttore la quarta copia digitale del FIR, è possibile apportare modifiche solo all’esito del conferimento. Questa rettifica va comunicata tramite una lettera di rettifica ufficiale e con il sistema RENTRI tenderà a non presentarsi più.
  • Se si rende necessario annullare un FIR già vidimato, l’annullamento non elimina il documento dal sistema, ma ne conserva una traccia con lo stato “annullato”, mantenendo la sua registrazione per eventuali controlli futuri.


Correzione del FIR
Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo.

Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).

Tabella tempistiche Nuovo Modello Formulario FIR

Abbiamo visto come i vecchi modelli dei FIR (quelli previsti dal D.M. 145/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall’introduzione del Nuovo Modello.

Proponiamo ora di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del Nuovo Modello di Formulario Identificazione Rifiuti in conformità con le scadenze RENTRI.

Tempi Modalità
Fino al 12 febbraio 2025
si emettono FIR cartacei con il VECCHIO MODELLO (D.M. 145/1998)
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Manuale

Vidimazione del FIR:
– Con proprio Gestionale attraverso connessione con Vi.Vi.Fir.
– Presso la Camera di Commercio

Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026
si emettono FIR cartacei su NUOVO MODELLO
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Con servizi del MASE
– Manuale

Vidimazione digitale del FIR:
– Con proprio Gestionale tramite RENTRI
– Con servizi del MASE tramite RENTRI

Dal 13 febbraio 2026
produttori emettono FIR digitali su NUOVO MODELLO
Compilazione del FIR:
– Con proprio Gestionale
– Con servizi del MASE

Vidimazione digitale del FIR:
– Con proprio Gestionale tramite RENTRI
– Con servizi del MASE tramite RENTRI

Scarica il Nuovo Modello di FIR e l'Allegato FIR in PDF

Per aiutarti nella gestione dei rifiuti, mettiamo qui a disposizione il nuovo modello ufficiale aggiornato del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e il relativo allegato.

I modelli pdf disponibili su questa pagina corrispondono alle versioni ufficiali pubblicate dal portale RENTRI (rentri.gov.it), puoi scaricarli direttamente qui per maggiore comodità.

Scarica Modello FIR

Scarica Allegato FIR (intermodale)

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Domande frequenti sul Nuovo Modello di FIR

  • Che cosa si intende per "Formulario di Identificazione dei Rifiuti" (FIR)?

    Il FIR è un documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto, contenente tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità, inclusi i dati del produttore, del trasportatore, del destinatario e la descrizione dei rifiuti.

  • Cosa prevede il nuovo modello cartaceo FIR?

    Il Nuovo Modello cartaceo FIR è stato aggiornato per:

    • semplificare la compilazione;
    • garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto;
    • assicurare la conformità con le nuove disposizioni normative.
  • Chi dovrà emettere il nuovo Formulario cartaceo vidimato digitalmente?

    Il Produttore dei Rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il Formulario cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie.

  • Se il produttore stampa il FIR, trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR per forza manualmente?

    Nel caso di FIR emesso dal produttore in formato cartaceo, trasportatore e destinatario devono necessariamente integrare le informazioni di loro competenza manualmente e sottoscrivere con firma autografa.

  • È possibile compilare il FIR in entrambe le modalità, una parte digitale e una parte manualmente?

    Attraverso i servizi di supporto per l’emissione del FIR cartaceo messi a disposizione dal RENTRI è possibile:

    • vidimare, compilare e stampare il FIR cartaceo, in questo caso il servizio richiede la compilazione di tutte le informazioni obbligatorie;
    • vidimare e stampare il FIR in bianco, per una successiva compilazione manuale di tutte le informazioni.
  • Qual è il limite giornaliero di emissione dei FIR, cioè quanti FIR si possono emettere al giorno?

    Il limite massimo di emissione consentito per ogni singola unità locale è di 1000 FIR al giorno. Il limite massimo di blocchi FIR per ogni operatore è di 500 in ambiente produzione e 100 in ambiente DEMO.

  • Il soggetto non obbligato ad iscriversi al RENTRI deve obbligatoriamente registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore?

    Il soggetto non obbligato ad iscriversi al RENTRI non deve registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore.

  • Come dovrà essere compilato e vidimato il FIR da un Produttore non iscritto?

    I Produttori non ancora iscritti o non tenuti all’iscrizione possono e potranno anche dopo l’entrata in vigore del FIR digitale utilizzare il FIR in formato cartaceo, che deve essere vidimato digitalmente attraverso il RENTRI. Il FIR cartaceo può essere compilato o tramite i sistemi gestionali degli utenti oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Per emettere e vidimare i nuovi format di FIR i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI devono procedere alla Registrazione, accedendo tramite l’area “Produttori di rifiuti non iscritti”. Questa funzione permette all’operatore di svolgere gratuitamente diverse operazioni: emissione, vidimazione, compilazione e stampa dei formulari.

  • I Formulari non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. La data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.

  • Il VIVIFIR cesserà di esistere e la vidimazione sarà esclusivamente effettuata mediante interoperabilità con il RENTRI?

    Dal 13 febbraio 2025 il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite Rifiutoo o apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; pertanto il servizio VIVIFIR cesserà la vidimazione digitale dei FIR, così come previsto dal comma 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006.

  • È possibile acquisire le Unità Locali dal database ViViFIR?

    No, non è possibile acquisire le Unità Locali dal database ViViFIR in quanto i due sistemi non sono integrati. L’iscrizione al RENTRI, prevista dal DM 4 aprile2023 n. 59, è eseguita mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica RENTRI e l’inserimento dell’Unità Locale deve essere eseguito al momento dell’iscrizione.

  • Sarà possibile gestire digitalmente anche i FIR dei rifiuti non pericolosi?

    I soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR digitale a decorrere dal 13 febbraio 2026; per tutti gli altri soggetti (ad esempio produttori di rifiuti non pericolosi che non sono soggetti ad obbligo di iscrizione) l’utilizzo del FIR digitale sarà volontario.

  • Se il Produttore si avvale della compilazione dei FIR da parte del trasportatore, sarà cura di quest'ultimo la trasmissione dei dati al RENTRI?

    La trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI deve essere effettuata da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario. Quindi anche il produttore dovrà trasmettere i dati anche se il FIR è stato compilato dal trasportatore.

  • Nel caso in cui il FIR venga compilato dal Trasportatore, il soggetto esonerato dall'iscrizione al RENTRI deve comunque effettuare la registrazione?

    Il soggetto non obbligato ad iscriversi al RENTRI non deve registrarsi, se il FIR viene compilato dal Trasportatore.

  • Il Trasportatore può compilare il FIR per conto del Produttore?

    Ferma restando la responsabilità del Produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il Formulario può essere emesso e compilato a cura del Trasportatore, a seguito di richiesta del Produttore o del detentore. L’emissione del FIR è quindi responsabilità del Produttore che può chiedere al Trasportatore di emetterlo: ma il Produttore non può rifiutarsi.

  • Il Trasportatore può vidimare il Formulario per conto del Produttore del Rifiuto?

    Il Produttore può chiedere al Trasportatore di procedere per proprio conto alla vidimazione ed emissione del FIR; in quel caso il Produttore dovrà firmare i dati di sua competenza già inseriti dal Trasportatore.

  • Come deve procedere il Trasportatore per emettere il FIR per conto del Produttore? È necessario inserire tutte le Unità Locali del produttore nel FIR?

    Premesso che l’iscrizione deve essere fatta dal Produttore, se obbligato, il Trasportatore potrà produrre il FIR per conto dei Produttori suoi clienti andando ad inserire nel FIR le Unità Locali dei produttori.

  • Se il FIR viene compilato dal Trasportatore, come può il Produttore ottenere la copia completa firmata?

    La copia sarà disponibile nell’area FIR del Produttore tramite il RENTRI? Se il FIR viene compilato dal Trasportatore, il Produttore disporrà della copia completa del FIR firmata dal Destinatario e restituita dal Trasportatore. Se il Trasportatore utilizza i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI (cosa non obbligatoria) per restituire la copia, allora il Produttore potrà visualizzarla e scaricarla dal RENTRI.

  • Per vidimare e stampare il nuovo modello FIR in vigore dal 13/02/2025 è necessario iscriversi al RENTRI?

    I soggetti non iscritti al RENTRI dovranno comunque registrarsi al RENTRI accedendo all’area “produttori non iscritti” per poter accedere ai servizi di supporto per la vidimazione, compilazione ed emissione del FIR cartaceo.

  • Quanti FIR vuoti si possono vidimare?

    Non sono previsti limiti al numero di FIR vuoti che possono essere vidimati.

  • Cosa deve compilare il Destinatario nel FIR?

    Il Destinatario deve compilare il FIR inserendo i dati di sua competenza, nella sezione 12 del FIR: accettazione o respingimento, data e ora di arrivo, quantità accettata o respinta.

  • Nel FIR, un cantiere edile deve essere indicato come Unità Locale oppure come luogo di produzione?

    Nel FIR il cantiere sarà indicato come luogo di produzione diverso dall’Unità Locale.

  • Se la mia azienda deve iscriversi al RENTRI entro il 14 agosto 2025 ma deve iniziare a emettere il FIR dal 13 febbraio 2025, come devo procedere?

    L’azienda deve temporaneamente registrarsi come “Produttore non iscritto”.

  • È possibile duplicare un FIR già emesso?

    Premesso che ogni FIR deve essere vidimato digitalmente, il servizio di supporto non consente di duplicare un FIR.

  • Il Nuovo Modello di FIR può essere compilato parzialmente?

    Al momento non è ammessa la possibilità di una compilazione digitale parziale. Per cui, l’operatore può scegliere di:

    • produrre il FIR in bianco, per compilarlo in un momento successivo;
    • produrre il FIR compilato in ogni sua parte.

    Se si sceglie di compilare il FIR utilizzando il servizio di supporto devono essere compilati tutti i dati tranne quelli che vengono comunicati alla partenza (targa conducente).

  • I FIR vecchio modello mai utilizzati ma vidimati, devono essere buttati?

    Per i formulari non compilati non sussiste alcun obbligo di conservazione. Tuttavia, per maggiore prudenza, l’operatore può scegliere di annullarli e conservarli. Per quanto riguarda i formulari compilati, invece, è obbligatorio conservarli per almeno 3 anni.

  • Il servizio di supporto RENTRI memorizza i dati dei Fornitori e Clienti inseriti nel FIR?

    No, il servizio di supporto non gestisce un archivio clienti/fornitori, pertanto devono essere inseriti ogni volta manualmente. La funzione di Rifiutoo Formulari in Cloud permette l’autocompilazione con dati memorizzati.

    Funzione Formulari di Rifiutoo
  • Durante l'emissione del FIR, viene effettuato un controllo automatico per verificare se gli automezzi inseriti sono iscritti all'albo?

    No, durante l’emissione del FIR non viene effettuato un controllo dell’iscrizione all’albo degli automezzi.

  • Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI prevede controlli sui dati inseriti, come ad esempio la coincidenza di codice fiscale e ragione sociale?

    Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non effettua controlli sui dati inseriti.

  • Nel Formulario digitale è presente un campo dedicato al rifiuto in ADR?

    Il campo Trasporto ADR va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:

    • “Classe di pericolo”: il campo va compilando riportando le classi di pericolo.
    • “N. ONU”: il campo va compilato riportando il Numero ONU.
    • “Note”: il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all’ADR.

    Il campo “Trasporto ADR” va compilato anche nei casi di “esenzione parziale”, ossia “esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto”.

    Le informazioni relative all’ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR.

    Vedi come compilare il campo ADR nella nostra guida
  • RENTRI prevede l'inserimento di un secondo Intermediario senza detenzione?

    Sì, RENTRI prevede l’inserimento di un secondo Intermediario senza detenzione.

  • Gli Intermediari Rifiuti firmano il FIR?

    Non è prevista la firma del FIR da parte degli Intermediari.

Gli utenti hanno commentato:

22 risposte a “Formulario Identificazione Rifiuti Digitale”

  1. maria ha detto:

    buongiorno, siamo un magazzino di materiali edili.
    Le nostre macerie non rientrano nei rifiuti pericolosi in quanto ritiriamo solo macerie derivanti da demolizioni di appartamenti.
    Siamo obbligati a iscriverci al RENTRI?
    Grazie

  2. Stefano Virnicchi ha detto:

    BUONASERA SIAMO UN OFFICINA MECCANICA MOTO SIAMO SIAMO IN OBBLIGO GRAZIE

  3. maurizio fazzini ha detto:

    Buongiorno , siamo una ditta di escavazioni e movimento terra e trasportiamo in discarica il materiale che scaviamo giorno per giorno in base al lavoro , volevo sapere se basta stampare solo il 1° foglio e fare copie di quello oppure vanno comunque stampati i 2 fogli e allegarli anche se non ne facciamo uso del 2°foglio.
    Grazie Saluti

  4. Napolitano Luigi ha detto:

    Buongiorno,sono il titolare di un impresa edile che si occupa prevalentemente di ristrutturazioni e di conseguenza di smaltimento del materiale edile. Mi sono iscritto al Rentri, vorrei capire se per la vidimazione del formulario ve ne occupate Voi? Grazie. Cordiali Saluti

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Luigi,

      la vidimazione del Formulario dal 13 febbraio 2025 deve essere effettuata digitalmente.
      All’interno di Rifiutoo è presente la funzione di vidima del Nuovo Modello di Formulari di identificazione dei Rifiuti.

      Ricordiamo che Rifiutoo è il software rifiuti in cloud pensato esclusivamente per Produttori iniziali di rifiuti e Consulenti ambientali.

      Saluti

  5. Elena sorà ha detto:

    Buon giorno è possibile stampare il formulario fronte retro? C’è una norma che specifica come spamparlo?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Elena,

      ad oggi non sono state indicazioni ufficiali dal MASE a questa domanda. Non risultano, alla data di scrittura di questa risposta, norme che vietino la stampa del Formuarlio fronte retro. Ci teniamo però precisare e indicare che sia possibile che qualche impianto rifiuti rigetti il Formulario stampato fronte retro.

      E’ consigliabile rivolgersi al proprio consulente ambientale per ricevere assistenza dedicata o contattare i nostri esperti.

      Saluti

  6. Emanuele ha detto:

    Trattandosi di fogli, come da voi scritto e anche indicato sulla pagina del fir “2 foglio”, và da sè che salvo un chiarimento ufficiale è fuori norma stampare fronte/retro.
    Giuridicamente parlando il foglio è la carta composta da 2 facciate, mentre la pagina è una facciata di un foglio.
    Tra l’altro ritengo fuori norma anche il non stampare il 3 foglio in quanto il decreto nell’ allegato II definisce come nuovo formulario tutte le voci e non solo quelle presenti nei primi 2 fogli.
    La legge in questione non definisce da nessuna parte cosa sia formulario e cosa sia l’ allegato.
    Cordialmente.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Emanuele,

      come indicato nei commenti dell’articolo, con aggiornamento del 17/02/2025 il servizio di supporto RENTRI e il MASE hanno comunicato l’esito positivo alla possibilità di stampare il nuovo modello di Formulario rifiuti Fronte/Retro.

      Saluti

  7. FABIO ha detto:

    Essendoci una pur timida sensibilità all’ambiente, risulterebbe inutile sprecare carta se non serve. Se come dice Emanuele fosse necessario stamapre 3 fogli x fir anche se il terzo non utilizzato, significherebbe che per ogni trasporto andrebbero stampati 6 fogli e poi fotocopiati dal destinatario altri 3. nove fogli per trasporto, moltiplicato per i miglioni di trasporti…
    La stampa fronte retro del solo 1 e secondo foglio ridurrebbe a meno di un terzo lo spreco della carta.
    Sarà pur sempre una norma ambientale, non vogliamo tutelare l’ambiente.?

    Fra l’altro esistone dei fogli A4 calcanti in un solo lato che risulterebbero utilissimi per la trascrizione univoca su ogni copia.

    Un chiarimento sulla possibilità di utilizzo sarebbe molto utile.

    Saluti.

  8. FABIO ha detto:

    LEGGO DAL SITO UFFICIALE RENTRI:

    Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e una volta compilato lo stampa e lo firma in maniera autografa in due copie.

    È consentita la stampa FRONTE / RETRO del formulario cartaceo.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Fabio,

      confermiamo che con aggiornamento del 17/02/2025 il MASE ha dato esito positivo alla richiesta di poter effettuare la stampa del Nuovo modello di Formulario Rifiuti fronte e retro.

      Saluti

  9. Rocco ha detto:

    Buonasera per le ditte che eseguono pronto intervento ad esempio riparazione idriche 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, come funziona?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Rocco,

      il RENTRI introduce nuovi modalità di trasmissione dati e nuovi modelli di Registro Carico Scarico Rifiuti e Formulari di identificazione Rifiuti. Dal 13 febbraio è scattato l’obbligo per determinate classi di imprese di adottare il nuovo sistema di tracciabilità. Mentre i Nuovi Modelli di Registro e Formulario sono obbligatori per tutte le aziende obbligate al loro utilizzo.

      Saluti

  10. Piero Pagliuso ha detto:

    Buongiorno,
    Si può cambiare la disposizione dei campi previsti nel Fir ed altresì si possono aggiungere nuovi campi per comodità o informazioni interne ad esempio la tara, il lordo ed il netto dei contenitori ritirati

  11. Gabriella ha detto:

    Siamo una ditta edile che si occupa prevalentemente di ristrutturazioni. Abbiamo due mezzi per trasportare i rifiuti Ho vidimato e stampato 10 Fir vuoti e ne ho messi 5 in un camion (dal n.1 al n. 5) e 5 (dal n.6 al n.10) nell’altro. Se il camion che a il n. 6 va in discarica prima dell’altro lo può usare anche se il n. 1 non è ancora stato usato?

  12. Ludovico ha detto:

    Buongiorno staff di rifiutoo
    nella prima sezione del FIR, punto 3. DESTINATARIO cosa bisogna inserire in TIPO se il trasporto è transfrontaliero e dunque il destinatario non è soggetto alle autorizzazioni italiane?
    Grazie

  13. Paolo ha detto:

    Buongiorno
    Per quanto riguarda il *peso dei rifiuti* in partenza e a destino, esiste una *tolleranza* per considerarli uguali?

    Chiaramente tra partenza e destino vengono usate bilance diverse (es. bilancia su camion vs. bilancia presso impianto di smaltimento) quindi pur barrando la casella peso verificato in partenza l’impianto a destino quando puoi considerare accettato per intero ribadendo lo stessa quantità di peso? (Per non creare le ‘solite differenze di 20-60 kg)

    Una regola interna, tipo inserita nel sistema iso 14001, che ferisce che se Se la *differenza percentuale tra peso in partenza e peso a destino* è inferiore al *2%, i pesi possono essere considerati uguali e la quantità di rifiuti trasferiti può essere confermata con le stesso peso della partenza può essere accettata?

    Grazie per la collaborazione

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