Come funziona RENTRI?

Scopriamo come funziona RENTRI: conoscere la sua struttura, la procedura d’iscrizione e la conservazione digitale è fondamentale per continuare a gestire i rifiuti a norma di legge

La piattaforma digitale RENTRI è stata pensata per rendere più efficace e trasparente il controllo sulla produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti. Interamente online, consente la conservazione digitale.

Ma come funziona il RENTRI? Analizziamo la struttura, le modalità operative e le procedure di iscrizione per conoscere meglio questo strumento ed evitare errori e sanzioni fin da subito.

Com’è strutturato il RENTRI

La struttura organizzativa del RENTRI è costituita da due sezioni principali.

  1. Sezione Anagrafica: è la sezione della piattaforma in cui devono essere registrate le informazioni sugli operatori, inclusi i dati relativi alle autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti. Da qui è possibile svolgere online tutte quelle attività volte alla parte gestionale, come ad esempio iscrizione e pagamenti.
  2. Sezione Tracciabilità: è la sezione dedicata allo scopo del RENTRI, dove sono registrati tutti i dati relativi ai rifiuti, derivanti dai Registri di Carico e Scarico e dai Formulari di identificazione del rifiuto. Il percorso dei rifiuti è, in questo modo, interamente monitorato e tracciato in ogni momento.

Le imprese obbligate devono iscriversi e aggiornare costantemente le informazioni tramite un portale digitale. L’iscrizione non è automatica e prevede la compilazione di una procedura dedicata, disponibile anche nella modalità demo.

Da dove prende i dati RENTRI?

RENTRI integra i dati anagrafici e operativi degli utenti da diverse fonti ufficiali:

  • Registro Imprese per i dati delle imprese.
  • Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione per gli enti.
  • Albo Gestori Ambientali per i dati relativi alle iscrizioni all’Albo.
  • Catasto Telematico e RECER per autorizzazioni e dichiarazioni MUD

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Procedura di iscrizione al RENTRI

Come detto sopra, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per una serie di categorie di operatori, tra cui produttori di rifiuti, i trasportatori, i gestori di impianti e gli intermediari, che devono procedere all’iscrizione al sistema entro determinate tempistiche definite dalla normativa.

La procedura si svolge interamente online e prevede l’autenticazione tramite strumenti digitali come SPID, CNS o CIE, intestati al rappresentante dell’azienda.

Iscrizione e DEMO

Prima di procedere con l’iscrizione vera e propria, gli operatori possono sperimentare il processo attraverso l’ambiente DEMO.

L’ambiente simulato di RENTRI permette di familiarizzare con il sistema senza compromettere dati reali. In questo modo è possibile scoprire le funzionalità disponibili e le procedure di inserimento dati: fare, insomma, un po’ di pratica.

In entrambi gli ambienti, quello demo e quello effettivo, la procedura di iscrizione prevede fondamentalmente 3 passaggi.

  1. Accesso al portale: l’operatore deve accedere al sito ufficiale del RENTRI e autenticarsi con uno degli strumenti digitali sopra elencati.
  2. Registrazione dei dati: vengono inseriti i dati relativi all’impresa e alle attività svolte, incluse le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti.
  3. Aggiornamento continuo: ogni unità locale di un operatore può aggiornare i propri dati in qualsiasi momento. Questo permette di mantenere sempre aggiornata la situazione anagrafica e operativa dell’impresa.
  4. In caso di cessazione di attività o modifiche operative, è possibile cancellare una singola Unità Locale tramite una specifica pratica di cancellazione.

Unità Locali e il loro ruolo nel RENTRI

Le Unità Locali rappresentano un elemento cardine nel sistema RENTRI, contribuendo a garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei rifiuti.

Per Unità Locale si intende:

“Una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione.”

In altre parole, un operatore, che sia impresa, ente o organizzazione, può svolgere attività in più luoghi distinti, ciascuno dei quali costituisce un’Unità Locale.

L’iscrizione al RENTRI delle Unità Locali è necessaria per quelle sedi operative dove:

  • vengono prodotti rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi soggetti a registrazione,
  • si tiene il Registro di Carico e Scarico obbligatorio per legge.

Oltre alle sedi già registrate nel Registro Imprese, gli operatori possono aggiungere nuove Unità Locali qualora siano necessarie per adempiere agli obblighi normativi.

Quando un cantiere è soggetto all’iscrizione al RENTRI?

I cantieri temporanei sono un caso particolare nella gestione delle Unità Locali. Sebbene non siano generalmente considerati Unità Locali, possono esserlo in situazioni specifiche.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che i cantieri che producono rifiuti pericolosi e tengono un Registro di Carico e Scarico devono essere iscritti al RENTRI. In questo caso, l’azienda deve

  • iscrivere l’Unità Locale principale (ad esempio, la sede amministrativa o gestionale) dove sono annotati i rifiuti prodotti nei vari cantieri,
  • iscrivere il singolo cantiere se presso di esso viene tenuto un Registro di Carico e Scarico.

I cantieri che producono solo rifiuti non pericolosi, invece, non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI. Tuttavia, dal 13 febbraio 2025, sarà necessario

  • emettere il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo,
  • procedere alla vidimazione digitale dei FIR tramite il sistema RENTRI.

Procedura per l’iscrizione delle Unità Locali e dei cantieri

La gestione delle Unità Locali nel sistema RENTRI prevede due opzioni principali.

  • Area Iscrizione, è la sezione del portale RENTRI è utilizzata per registrare le Unità Locali dove viene tenuto il Registro di Carico e Scarico. Ogni operatore deve fornire informazioni dettagliate sulle attività svolte presso ogni Unità Locale e, se necessario, aggiornare i dati nel tempo.
  • Area produttori non iscritti, è la sezione è dedicata alle Unità Locali che non sono obbligate a tenere i Registri di Carico e Scarico. In questi casi, è sufficiente una procedura di accreditamento semplificata, che consente comunque di garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.

Unità Locali Impresa edile su RENTRI: esempio pratico

Un’impresa edile che gestisce diversi cantieri temporanei piò trovarsi in due scenari diversi.

  1. Se produce rifiuti pericolosi, deve iscrivere le Unità Locali principali, ma anche iscrivere il singolo cantiere se in quel singolo cantiere viene tenuto un Registro Cronologico Carico Scarico Rifiuti.
  2. Se produce solo rifiuti non pericolosi, l’iscrizione al RENTRI non è necessaria, ma l’azienda dovrà comunque emettere il FIR cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI (dal 13 febbraio 2025).

Questa distinzione consente alle imprese di ottimizzare i costi di iscrizione, riducendo il numero di siti registrati senza compromettere la conformità normativa.

Chi sono l'Incaricato e il Sub Incaricato in RENTRI?

In RENTRI, l’Incaricato è il soggetto che accede alla piattaforma con identità digitale (SPID, CNS o CIE) per gestire le attività legate alle Unità Locali dell’impresa. Ogni operatore può svolgere le proprie attività in una o più Unità Locali.

È possibile delegare specifiche operazioni a un Sub Incaricato. L’ambito di operatività del sub Incaricato può essere limitato dall’Incaricato, ad una o più Unità Locali. Il Sub Incaricato non può, a sua volta, inserire altri incaricati e non può delegare ulteriori incarichi ad altri utenti.

Oltre agli Incaricati e Sub Incaricati, il sistema RENTRI prevede i Soggetti Delegati, che sono soggetti esterni all’impresa, come consulenti o intermediari, che ricevono l’autorizzazione per svolgere determinate operazioni sulla piattaforma. I Soggetti Delegati possono essere chiamati a svolgere compiti specifici, come compilare documenti o aggiornare dati, sotto la supervisione dell’Incaricato.

La conservazione digitale

Uno degli aspetti chiave del RENTRI riguarda la conservazione digitale dei documenti.

Tutti gli operatori devono rispettare le Linee Guida AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per garantire la corretta archiviazione dei documenti legati ai rifiuti.

La conservazione digitale permette di archiviare documenti in formato elettronico e garantire la loro integrità e autenticità nel tempo. Questo processo include sia i documenti nativamente digitali sia quelli originariamente cartacei, successivamente digitalizzati.

I servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del Registro di Carico e Scarico in formato digitale consentono di generare i file necessari per la conservazione digitale. Tuttavia, il RENTRI non effettua la conservazione dei dati.

Conservazione digitale e conservazione sostitutiva

La conservazione digitale si distingue dalla conservazione sostitutiva. Mentre la prima riguarda documenti nati in formato digitale, la seconda si riferisce ai documenti cartacei convertiti in formato elettronico.

Tuttavia, entrambi i metodi garantiscono lo stesso valore legale, equiparando i documenti digitali a quelli cartacei.

Per gestire tutti questi aspetti, diverse aziende hanno sviluppato software di gestione rifiuti in grado di supportare gli utenti di RENTRI.

Diagramma della conservazione digitale con Rifiutoo

Modalità operative del RENTRI

Il RENTRI non è solo per i rifiuti pericolosi. Anche i rifiuti non pericolosi possono essere tracciati all’interno del sistema.

Come abbiamo visto, comunque, l’obbligo di iscrizione varia in base al tipo di operatore e alla tipologia di rifiuti gestiti. Ad esempio, alcuni produttori di rifiuti non pericolosi sono esentati dall’iscrizione o aderire volontariamente.

Chiunque gestisca rifiuti pericolosi o non pericolosi dovrebbe in ogni caso familiarizzare con le procedure del RENTRI, per assicurarsi di rispettare tutte le normative vigenti.

Attualmente, come anticipato, la piattaforma RENTRI è in fase di test e sviluppo, con la versione prototipo disponibile per gli operatori che desiderano esplorare le funzionalità prima dell’attivazione definitiva.

Il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, una volta completamente operativo per tutti, rivoluzionerà la gestione dei rifiuti, riducendo la burocrazia e migliorando la trasparenza.

Scarica i nuovi modelli di FIR e Registro di Carico e Scarico

Dopo aver approfondito il funzionamento del RENTRI, è importante avere a disposizione i giusti strumenti per la gestione operativa.

Per aiutarti a essere pienamente conforme alla normativa vigente e a gestire correttamente tutte le fasi di tracciabilità dei rifiuti, ti offriamo l’accesso diretto ai modelli ufficiali aggiornati.

Questi documenti sono infatti le versioni ufficiali pubblicate dal portale RENTRI (rentri.gov.it), ma puoi scaricarli direttamente da questa pagina per maggiore comodità, così da avere tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano.

Scarica il modello aggiornato di FIR (PDF). Il modello ufficiale del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) è necessario per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto.

Scarica l’Allegato FIR (PDF). L’Allegato FIR fornisce ulteriori dettagli utili per una corretta compilazione del Formulario.

Scarica il modello di Registro di Carico e Scarico (PDF). Il Registro di Carico e Scarico è indispensabile per documentare tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti in modo conforme alle normative.

Scarica il Frontespizio del Registro di Carico e Scarico (PDF). Il Frontespizio del Registro di Carico e Scarico, che rappresenta la parte introduttiva obbligatoria del registro.

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Domande frequenti su come funziona RENTRI

  • Quali sono le categorie di rifiuti tracciate dal RENTRI?

    Il RENTRI traccia rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, garantendo una tracciabilità completa e dettagliata per tutte le tipologie di rifiuti.

  • Quali dati l’impresa deve trasmettere al RENTRI?

    Vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti:

    • nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale;
    • nei FIR in formato digitale e relativi ai rifiuti pericolosi, a partire dal 13 febbraio 2026.
  • Cosa deve fare un'impresa per iscriversi al RENTRI?

    Per iscriversi al RENTRI, il rappresentante dell’impresa deve accedere alla piattaforma telematica del RENTRI, compilare il modulo di iscrizione con le informazioni richieste, pagare i contributi e i diritti di segreteria previsti, e attendere la conferma di avvenuta iscrizione.

  • Come viene identificato ogni operatore nel sistema RENTRI?

    In sede di iscrizione l ‘operatore, che sia ente, impresa o altra organizzazione, è identificato dal codice fiscale.

  • Il rappresentante dell'azienda che opera sul RENTRI deve iscriversi come soggetto Incaricato?

    No, il rappresentante non deve iscriversi come Incaricato se è lui che opera sul RENTRI.

  • Un dipendente dell'azienda può operare nel RENTRI anche senza essere Incaricato?

    L’accesso al RENTRI può essere effettuato o dal rappresentante dell’operatore o da un soggetto da questi incaricato.

  • L'Incaricato può essere un dipendente?

    L’Incaricato può essere un dipendente senza poteri riconosciuti in visura.

  • Devo aggiornare l'anagrafica RENTRI se cambia il numero di dipendenti della mia azienda?

    L’aggiornamento verrà effettuato al momento di versare il contributo annuale al 30 aprile di ogni anno successivo a quello di iscrizione.

  • Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI prevede un sistema di notifiche?

    Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI non prevede la produzione di alcuna notifica. I migliori software rifiuti interoperabili con RENTRI, come Rifiutoo, hanno implementato un sistema di notifiche per la gestione delle scadenze.

    Scopri software di gestione rifiuti Rifiutoo
  • Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI prevede il sistema giacenze?

    Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI per la tenuta dei registri di Carico e Scarico in formato digitale ha caratteristiche e funzionalità basiche e non prevede controlli e verifiche tipiche di un sistema gestionale. Rifiutoo offre un sistema di monitoraggio del deposito temporaneo tramite la sua funzione Controllo Giacenze.

    Scopri la Funzione Controllo Giacenze di Rifiutoo
  • Il RENTRI include una sezione dove il Produttore può consultare le autorizzazioni dei Destinatari, del Trasportatore o dell'impianto di destinazione?

    No, non verrà costituita nel RENTRI una Banca Dati delle autorizzazioni. Le autorizzazioni non vengono riprese dalla Banca Dati: è responsabilità del Produttore conoscere lo stato autorizzativo del soggetto al quale conferisce i rifiuti.

  • Come cambia il registro di carico e scarico dei rifiuti con l’avvento del RENTRI?

    • Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006.
    • Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
    • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
    Leggi di più
  • Come cambia il FIR con l’avvento del RENTRI?

    • Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
    • Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie. Una, delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore, il quale provvede a trasmetterla al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
      • consegna diretta;
      • posta elettronica certificata;
      • i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
    • Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio Modello”), anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
    Leggi di più
  • Il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI prevede controlli sulla coerenza dei dati inseriti nel Formulario e nel Registro?

    Il servizio di supporto per la tenuta dei registri di Carico e Scarico in formato digitale dispone di funzionalità limitate ed ha l’unico obiettivo di fornire un supporto agli utenti che non hanno ancora adottato un sistema gestionale. Pertanto il servizio non effettua tali controlli tipici di un sistema gestionale, come ad esempio Rifiutoo che rende possibile la connessione dei Formulari con i Registri di Carico Scarico.

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