Trasporto rifiuti senza formulario: quali sono le sanzioni e cosa si rischia

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
Sanzioni per trasporto rifiuti senza Formulario

Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti significativi nella disciplina sul trasporto dei rifiuti, tra cui l’aggiornamento dell’articolo 258 che disciplina le sanzioni per chi trasporta rifiuti senza formulario.

Con l’introduzione del RENTRI, il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, il contesto operativo è cambiato, pur mantenendo invariati gli obblighi normativi esistenti. Andiamo a conoscerlo.

Il Formulario

Il Formulario di identificazione dei rifiuti, noto anche più semplicemente come FIR, è il documento che deve necessariamente accompagnare i rifiuti durante il loro trasporto. Infatti, non è consentito il trasporto di rifiuti accompagnato semplicemente da DDT.

Si tratta di un cosiddetto documento di tracciabilità, ovvero grazie al quale si può ricostruire il percorso sostenuto dal materiale in questione. Non solo, con il Formulario si specifica la natura del rifiuto trasportato, ci si assicura delle autorizzazioni dei trasportatori e dei gestori ambientali, oltre che nello specifico del mezzo col quale si effettua il trasporto.

Nel Formulario Cronologico vanno inseriti i numeri di autorizzazione rilasciati dall’Albo dei gestori ambientali in sede di iscrizione e la targa dell’autoveicolo che effettua il trasporto.

Quest’ultimo deve possedere in particolare l’autorizzazione al trasporto del rifiuto in questione.

Grazie al formulario, gli enti di controllo sono in grado di verificare ciò che viene trasportato e di ricostruire il percorso dei rifiuti, accertandosi che venga effettuato esclusivamente da attori autorizzati. In Italia ciò è utile a contrastare il fenomeno del traffico illecito, dello smaltimento non autorizzato e delle discariche abusive.

Il Formulario è un documento sempre necessario qualora si trasportino rifiuti, in quanto prevede obblighi di legge e sanzioni per la gestione del documento.

Con il Nuovo Modello di Formulario introdotto dal RENTRI cambiano anche le procedure di gestione, pertanto diventa vitale restare aggiornati su cosa si rischia. Abbiamo redatto anche una guida per la corretta compilazione del nuovo modello di FIR.

Il Pacchetto Economia Circolare e il nuovo articolo 258

Le modalità di tenuta del formulario sono sanciti da interventi normativi che recentemente hanno subito cambiamenti. È entrato in vigore lo scorso 26 settembre 2020 il D.lgs. 116/2020 in attuazione delle direttive Ue note come “Pacchetto Economia Circolare”, che ha portato importanti cambiamenti nel settore dei rifiuti, modificando in modo importante la parte IV del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) riassettando le regole sui rifiuti.

Alcune delle novità intervengono sulla disciplina del trasporto dei rifiuti ed in particolare è stato modificato l’articolo 258 – violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Al comma 4 dell’articolo 258 c’è la risposta a quello che noi interessa, ovvero a cosa si va incontro nel caso in cui si trasportino rifiuti senza formulario.

Il nuovo articolo 258 al comma 4 recita: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Le sanzioni per trasporto rifiuti senza formulario

La novità si esprime in una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata di settecento euro nell’importo massimo. Inoltre si precisa anche che la pena è applicata anche in caso di mancata presenza dei documenti sostitutivi del formulario. Si tratta di quelli enunciati ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 riguardante proprio il Formulario di identificazione dei Rifiuti. In questi commi sono elencate le casistiche nelle quali il trasporto di rifiuti può essere accompagnato da documenti diversi dal Formulario, che lo sostituiscono legalmente.

Con l’introduzione del RENTRI, sono state introdotte nuove sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al sistema, nonché per la mancata o incompleta trasmissione dei dati.

In particolare, le sanzioni per mancata iscrizione al RENTRI variano da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

Analoghe sanzioni si applicano per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI. È quindi fondamentale adeguarsi alle nuove disposizioni per evitare ulteriori sanzioni.

Nel resto dell’articolo si reintroduce la violazione di tipo penale legata al traporto rifiuti senza formulario, includendo le principali sanzioni da evitare nella gestione del formulario rifiuti.

Trasporto di rifiuti senza formulario come reato

Nel nuovo comma 4 all’inizio appare una novità, la frase “salvo che il fatto costituisca reato”.

Ma quindi in quale occasione si configura un reato nel caso di trasporto rifiuti senza Formulario? Dal resto dell’articolo 258 si comprende che si incorre nel reato configurato dall’articolo 483 del codice penale nel caso in cui il trasporto senza formulario riguardi il traporto di rifiuti pericolosi.

La stessa cosa vale nel caso di traporto con formulario con dati incompleti o inesatti. L’articolo del codice penale in questione riguarda il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Tale reato, sempre secondo il nuovo articolo 258, si configura nel caso in cui il trasporto di rifiuti pericolosi venga accompagnato da un certificato d’analisi falso o che contenga informazioni non veritiere.

Con l’introduzione del RENTRI, il monitoraggio e la tracciabilità dei rifiuti diventano ancora più efficaci, ma resta imprescindibile il rispetto delle normative esistenti, incluso l’obbligo del formulario per ogni trasporto di rifiuti.

È quindi necessario fare particolare attenzione alle modalità di compilazione del Formulario nel caso si debbano trasportare rifiuti pericolosi. Assolutamente da evitare è infatti incorrere nel codice penale a causa di disattenzioni.

Gli utenti hanno commentato:

5 risposte a “Trasporto rifiuti senza formulario: quali sono le sanzioni e cosa si rischia”

  1. mauro ha detto:

    Buongiorno, per una Amministrazione Pubblica, anche per conferire all’azienda municipale un singolo televisore a tubo catodico, è necessario il F.I.R.? I costi di trasporto sono elevati. Non è possibile utilizzare in questo sporadico caso la sola attestazione di un addetto al centro raccolta RAEE? Grazie, Mauro

    • Francesco Marica ha detto:

      Grazie Mauro per il suo commento. Il trasporto di un singolo televisore a tubo catodico verso un centro di raccolta non necessita del FIR. Il centro di raccolta non dovrebbe rilasciare attestazioni riguardanti il trasporto. Il centro di raccolta rilascia la “scheda rifiuti conferiti” chiedendo di specificare se l’utenza di provenienza è domestica o non domestica.

  2. Giovanni Maria Angioy ha detto:

    Buongiorno,
    ho fatto svuotare la mia fossa settica e dall’autospurgo non mi è stato rilasciato formulario né io l’ho chiesto perché non sapevo neanche della sua esistenza e mi sono limitato a prendere e conservare la fattura.
    Durante un controllo il Comune del mio paese mi ha chiesto il formulario, al che io l’ho chiesto all’autospurgo ormai da mesi e non me l’ha ancora mandato. Anzi, l’autospurgo mi ha risposto che per interventi come il mio non è più obbligatorio.
    Quindi se l’autospurgo non mi mandasse il formulario, se quindi io continuassi a non avere formulario di quell’intervento, sono imputabile anche io?
    Io mi sento piuttosto parte lesa, perché ho pagato per un servizio che poi non mi è stato reso completamente, ossia mi è stato fatto sì l’intervento ma appunto manca la parte finale che doveva essere compresa nel prezza, ossia il formulario.
    Concludo precisando che ho le foto dell’intervento e quindi per il Comune non è in discussione che l’intervento sia stato fatto.
    Grazie

  3. Anastasia ha detto:

    Buongiorno, siamo un azienda e abbiamo scarti di rame in quanto installatori di impianti elettrici. volevo sapere se è obbligatorio il formulario per smaltire il rame dei cavi.
    Grazie

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