Trasporto Rifiuti senza Formulario: sanzioni amministrative e penali

Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti significativi nella disciplina sul trasporto dei rifiuti, tra cui l’aggiornamento dell’articolo 258 che disciplina le sanzioni per chi trasporta rifiuti senza Formulario.
Con l’introduzione del RENTRI, il nuovo sistema di Tracciabilità Digitale dei Rifiuti, il contesto operativo è cambiato, pur mantenendo invariati gli obblighi normativi esistenti. Andiamo a conoscerlo.
Trasporto rifiuti e Formulario
Il documento che deve necessariamente accompagnare i rifiuti durante il loro trasporto è il Formulario di identificazione dei Rifiuti, noto anche più semplicemente come FIR. Non è consentito, infatti, il trasporto di rifiuti accompagnato semplicemente da DDT.
Il Formulario è un documento sempre necessario qualora si trasportino rifiuti, in quanto prevede obblighi di legge e sanzioni per la gestione del documento.
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Si tratta di un documento di tracciabilità, grazie al quale si può ricostruire il percorso sostenuto dal materiale in questione. Tramite il Formulario si specifica la natura del rifiuto trasportato, ci si assicura delle autorizzazioni dei trasportatori e dei gestori ambientali, oltre che nello specifico del mezzo col quale si effettua il trasporto.
Gli elementi legati al trasporto da considerare nel Formulario Cronologico sono:
- vanno inseriti i numeri di autorizzazione rilasciati dall’Albo dei gestori ambientali in sede di iscrizione e la targa dell’autoveicolo che effettua il trasporto;
- l’autoveicolo che effettua il trasporto deve possedere in particolare l’autorizzazione al trasporto del rifiuto in questione.
Grazie al Formulario, gli enti di controllo sono in grado di verificare ciò che viene trasportato e di ricostruire il percorso dei rifiuti, accertandosi che venga effettuato esclusivamente da attori autorizzati. In Italia ciò è utile a contrastare il fenomeno del traffico illecito, dello smaltimento non autorizzato e delle discariche abusive.
Tra le principali sanzioni applicabili al FIR, c’è il Trasporto rifiuti senza Formulario Cronologico del Rifiuto.
Leggi anche la nostra guida per la corretta compilazione del nuovo modello di FIR.
Trasporto Rifiuti senza Formulario
L’assenza del FIR durante il trasporto può comportare la violazione degli obblighi di legge sul Formulario, sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche conseguenze penali.
L’articolo 258 del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020 in attuazione del Pacchetto Economia Circolare, disciplina le violazioni legate alla mancata tenuta del Formulario. Viene stabilito che chiunque trasporti rifiuti senza FIR o con dati incompleti o inesatti nel documento è soggetto a sanzioni pecuniarie. Inoltre, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza Formulario o con documentazione falsificata, si applicano anche le sanzioni previste dal codice penale.
Nello specifico, il comma 4 recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”
Un esempio rilevante riguarda il trasporto di rifiuti edili senza Formulario. Il trasporto di macerie e materiali simili è, infatti, spesso oggetto di irregolarità. I materiali derivanti da demolizioni o ristrutturazioni sono considerati rifiuti speciali e il loro trasporto deve essere sempre accompagnato dal FIR, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa. Il mancato rispetto di questa disposizione può comportare sanzioni significative.
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Le sanzioni per Trasporto Rifiuti senza Formulario
Per il trasporto di rifiuti in assenza di Formulario o con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro per i rifiuti non pericolosi. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si applica la sanzione penale della reclusione fino a due anni e la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
Se le informazioni possono essere ricostruite attraverso i dati riportati nella comunicazione al Catasto, nei Registri di Carico e Scarico e nelle altre scritture contabili tenute per legge, la sanzione amministrativa prevista viene ridotta e varia da 260 a 1.550 euro.
Precisiamo che ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 riguardante proprio il Formulario di identificazione dei Rifiuti sono elencate le casistiche nelle quali il trasporto di rifiuti può essere accompagnato da documenti sostitutivi del Formulario, che lo sostituiscono di fatto legalmente. Le sanzioni sono applicati anche in caso di mancanza dei documenti sostitutivi.
Con l’introduzione del RENTRI, sono state introdotte nuove sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al sistema, nonché per la mancata o incompleta trasmissione dei dati.
In particolare, le sanzioni per mancata iscrizione al RENTRI variano da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
Analoghe sanzioni si applicano per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI. È quindi fondamentale adeguarsi alle nuove disposizioni per evitare ulteriori sanzioni.
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Trasporto Rifiuti senza Formulario come reato
In alcuni casi, il trasporto di rifiuti senza Formulario non si limita a una violazione amministrativa, ma si configura come un reato penale.
Come anticipato, l’articolo 258, comma 4, introduce l’espressione “salvo che il fatto costituisca reato”, precisando che il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con documentazione falsificata rientra nell’ambito dell’articolo 483 del codice penale, che disciplina il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Questo significa che:
- se il trasporto di rifiuti pericolosi avviene senza Formulario o con dati inesatti, si può incorrere in sanzioni penali;
- il reato si applica anche a chi fornisce informazioni false in un certificato di analisi dei rifiuti o utilizza un certificato contraffatto durante il trasporto.
Con l’introduzione del RENTRI, il controllo sulla tracciabilità dei rifiuti è stato rafforzato, rendendo ancora più essenziale il rispetto della normativa vigente. Una corretta compilazione del FIR è fondamentale per evitare sanzioni e per garantire la conformità alle disposizioni di legge, specialmente nel caso del trasporto di rifiuti pericolosi.

Buongiorno, per una Amministrazione Pubblica, anche per conferire all’azienda municipale un singolo televisore a tubo catodico, è necessario il F.I.R.? I costi di trasporto sono elevati. Non è possibile utilizzare in questo sporadico caso la sola attestazione di un addetto al centro raccolta RAEE? Grazie, Mauro
Grazie Mauro per il suo commento. Il trasporto di un singolo televisore a tubo catodico verso un centro di raccolta non necessita del FIR. Il centro di raccolta non dovrebbe rilasciare attestazioni riguardanti il trasporto. Il centro di raccolta rilascia la “scheda rifiuti conferiti” chiedendo di specificare se l’utenza di provenienza è domestica o non domestica.
Buongiorno,
ho fatto svuotare la mia fossa settica e dall’autospurgo non mi è stato rilasciato formulario né io l’ho chiesto perché non sapevo neanche della sua esistenza e mi sono limitato a prendere e conservare la fattura.
Durante un controllo il Comune del mio paese mi ha chiesto il formulario, al che io l’ho chiesto all’autospurgo ormai da mesi e non me l’ha ancora mandato. Anzi, l’autospurgo mi ha risposto che per interventi come il mio non è più obbligatorio.
Quindi se l’autospurgo non mi mandasse il formulario, se quindi io continuassi a non avere formulario di quell’intervento, sono imputabile anche io?
Io mi sento piuttosto parte lesa, perché ho pagato per un servizio che poi non mi è stato reso completamente, ossia mi è stato fatto sì l’intervento ma appunto manca la parte finale che doveva essere compresa nel prezza, ossia il formulario.
Concludo precisando che ho le foto dell’intervento e quindi per il Comune non è in discussione che l’intervento sia stato fatto.
Grazie
Buongiorno, siamo un azienda e abbiamo scarti di rame in quanto installatori di impianti elettrici. volevo sapere se è obbligatorio il formulario per smaltire il rame dei cavi.
Grazie
Buongiorno, confermiamo l’obbligatorietà della redazione ed emissione del Formulario Rifiuti.
Buongiorno volevo chiederle se per i bancali usati e in eccedenza integri e selezionati si è obbligati per la vendita a emettere fir oppure ddt
Buongiorno Alessandro,
la necessità di emettere un FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) o un DDT (Documento di Trasporto) dipende dalla classificazione dei bancali usati.
Se i bancali sono un rifiuto, il trasporto deve essere accompagnato da un FIR. Se i bancali invece sono ancora utilizzabili e destinati alla vendita o al riutilizzo, si tratta di una cessione di beni e in questo caso è sufficiente un DDT per documentare il passaggio. La corretta classificazione dipende dallo stato dei bancali e dall’intento di chi li cede e li riceve.
Buon lavoro
Buongiorno, in caso di assenza fir, l’autista del mezzo cosa rischia in termini di punti patente oltre alla sanzione amministrativa? Grazie
Buongiorno Nico,
in assenza di FIR si applicano sanzioni in violazione delle normative ambientali come esposto nell’articolo.
Saluti
Buongiorno, se dovessi ritirare delle sedie o tavoli obsoleti da un locale (previa fornitura di quelle nuove), Per il trasporto dal ristorante alla mia ditta, serve il formulario rifiuti ?
Così come serve anche per portarle io poi in un secondo momento in piattaforma ecologica o per il ritiro e smaltimento dalla mia ditta tramite un azienda autorizzata con il formulario ?
Grazie mille e Buona Giornata
Giorgio C.