Stampa del Registro carico e scarico rifiuti. Quando stampare le registrazioni?
Con l’introduzione del sistema RENTRI, il nuovo modello Registro di Carico e Scarico dei rifiuti ha subito diverse modifiche significative, che influiscono anche sulle procedure di stampa e archiviazione.
Sebbene la tenuta del registro in modalità digitale sia ancora ammessa dalla legge, ci sono nuovi dettagli da considerare riguardo alle tempistiche e alla gestione dei documenti.
Registri di Carico e Scarico come registri contabili
Secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 5 del D.Lgs 152/2006, i Registri di Carico e Scarico devono essere vidimati e gestiti con le stesse procedure e modalità previste dalla normativa sui registri IVA. Perciò la Legge, allo stesso modo dei Registri IVA, equipara i Registri di Carico e Scarico rifiuti ai libri e registri contabili disciplinati dalla normativa fiscale e civilistica.
Nel 2019 sono intervenute delle novità legislative sulle modalità di tenuta informatica dei registri contabili. Essendo quindi i Registri C/S comparati per Legge ai registri contabili, si suppone queste novità possano riguardare anche loro.
L’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ha portato importanti novità nella gestione dei registri, in particolare per quanto riguarda la stampa e l’archiviazione dei dati. In base alle nuove disposizioni, è possibile mantenere il registro in formato digitale senza necessità di stamparlo, a condizione che sia disponibile e aggiornato in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
La stampa è necessaria solo su richiesta degli organi di controllo, in loro presenza, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione documentale.
Entro quanto effettuare la stampa del Registro Carico e Scarico rifiuti?
Ipoteticamente fin quando non avvenisse un controllo, secondo quanto dice la Legge si potrebbe non stampare mai il registro. Quindi un’impresa potrebbe possedere registri vidimati vuoti in attesa di effettuare una stampa nel caso di un controllo. L’archiviazione digitale però non ha per ora alcun tipo di autenticazione a differenza del registro cartaceo vidimato.
Il registro di Carico e Scarico dei rifiuti è equiparato ai registri contabili e segue le stesse norme relative ai registri IVA, come previsto dall’art. 190 comma 5 del D.Lgs 152/2006.
Con RENTRI, la normativa continua a richiedere che il registro sia vidimato e gestito in conformità alle normative fiscali e civilistiche, ma con un focus maggiore sulla digitalizzazione e sull’accessibilità elettronica dei dati.
Le tempistiche per la registrazione delle operazioni rimangono invariate con l’introduzione del RENTRI:
- I movimenti di carico devono essere registrati entro dieci giorni lavorativi dalla data di effettiva collocazione del rifiuto nel deposito temporaneo.
- I movimenti di scarico devono essere annotati entro dieci giorni lavorativi dalla data di prelievo da parte del trasportatore.
- Per intermediari e commercianti, la registrazione è da effettuare entro dieci giorni dalla transazione, mentre per chi effettua operazioni di recupero o smaltimento la registrazione deve avvenire entro due giorni lavorativi dall’operazione.
Con RENTRI, però, la stampa del registro non è più obbligatoria a scadenze prefissate ma è necessaria solo in caso di controllo, in linea con quanto stabilito dall’articolo 12-octies della Legge 58/2019. Questo rende la gestione più agile e meno onerosa per le imprese, purché il registro sia sempre aggiornato in formato digitale.
Vidimazione
Anche con RENTRI, i registri di Carico e Scarico devono essere vidimati prima di poter essere utilizzati. La vidimazione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio territorialmente competente, come previsto dalla normativa vigente. Il registro deve essere vidimato e il frontespizio compilato prima dell’utilizzo, mantenendo quindi un valore legale essenziale per la tracciabilità e la gestione dei rifiuti.
La registrazione su registro vidimato conferisce un valore giuridico che, al momento, non è pienamente equiparato dalla sola archiviazione digitale. Sebbene RENTRI miri a garantire l’inalterabilità dei dati registrati, è ancora consigliabile seguire le procedure tradizionali di stampa e vidimazione per evitare possibili interpretazioni divergenti da parte degli organi di controllo.
Ciao,
cosa si può fare nel caso in cui un cliente perda delle pagine vidimate del registro carico/scarico?
in particolar modo se c’è di mezzo un controllo
Salve Ellen,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Il suggerimento che è possibile dare in un caso delicato come questo è di ricostruire i movimenti su carta semplice segnalando lo smarrimento della pagine. Non è da escludere che comunque questa pratica possa essere soggetta a sanzione. Le consigliamo di leggere sul nostro blog l’articolo dedicato.
Saluti