SISTRI, REN e RENTRI. L’evoluzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti

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SISTRI e REN sostituiti da RENTRI
Con il RENTRI
Con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il settore della gestione dei rifiuti ha visto una profonda trasformazione. Questo nuovo sistema ha definitivamente sostituito e sepolto i precedenti tentativi, come il SISTRI e il REN, proponendo una soluzione più moderna e funzionale.

Il RENTRI nasce dalle ceneri del SISTRI, per questo spesso viene definito non del tutto propriamente come “nuovo SISTRI”. Con SISTRI si intende il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, che, con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 4/2008 e del successivo Decreto Attuativo del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2009, non riuscì mai davvero ad entrare in piena operatività.

Tra proroghe e modifiche, dal 2011 l’attuazione del SISTRI divenne sempre più complessa e disordinata, fino a portare la Corte dei Conti a un giudizio negativo nel 2016.

Dal 1 gennaio 2019 il SISTRI, attraverso il Decreto Legge n. 135/2018, è stato definitivamente soppresso e sostituito prima da REN, e poi dal RENTRI, un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

RENTRI eredita un passato complesso ma nasce con una maggiore attenzione alle esigenze delle imprese, delle associazioni di categoria e degli operatori del settore.

Scopri cos’è il RENTRI

Il SISTRI

Nato per volontà del Ministero dell’Ambiente vide la luce allo scopo di monitorare e tracciare i rifiuti pericolosi. Era un momento di emergenza nazionale riguardante una preoccupante diffusione di trasporti e gestioni illecite di rifiuti.

Entrato in vigore il primo ottobre del 2013 e mai entrato definitivamente a regime, con l’articolo 6 del Decreto Legge 135/2018 è stato soppresso. I soggetti obbligati ad adottare il SISTRI erano coloro che movimentavano rifiuti pericolosi e tutti i trasportatori autorizzati di rifiuti all’interno della Regione Campania. Per tutti gli altri l’adozione era facoltativa.

Nato anche per semplificare oltre che rendere trasparente la gestione dei rifiuti, in realtà pare non essere stato all’altezza delle aspettative. Il SISTRI consisteva nel trasferire in formato digitale gli adempimenti documentali precedentemente gestiti in forma cartacea. Il sistema si basava sull’utilizzo di due apparecchiature elettroniche. Un trasponder, noto come “black box”, da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per tracciarne i movimenti e una token USB da 4 Gb. Viaggiava insieme al carico e munita di software per autenticazione forte e firma digitale, su di essa erano salvati tutti i dati relativi ai rifiuti .

Alla fine si è rivelata una soluzione non risolutiva. Nemmeno così tecnologicamente avanzata se si pensa che contemporaneamente si utilizzavano già App e GPS per i più banali spostamenti. Motivo per cui il sistema è stato smantellato.

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Cos’è il REN

Al posto del SISTRI, l’art. 6 del Decreto Legge 135/2018 ha introdotto un nuovo sistema: il Registro Elettronico Nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il REN prevedeva l’obbligo di iscrizione per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del Dlgs 152/2006, tra cui produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Nonostante l’importante formulazione normativa, per il funzionamento e l’efficacia del sistema REN mancavano dettagli operativi chiari. In effetti, il sistema è stato considerato una misura temporanea in attesa di una soluzione più strutturata.

Scopri come funziona RENTRI

SISTRI e REN

Al fine di evitare un vuoto normativo il legislatore aveva previsto dal 1° gennaio 2019 una disciplina transitoria tra l’applicazione di SISTRI e REN. Essa vale per i soggetti prima obbligati all’iscrizione al SISTRI e garantiva la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

Queste disposizioni già sancivano l’obbligo alla tenuta e alla compilazione dei Registri di Carico e Scarico, Formulari e alla trasmissione annuale del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Adempimenti che, da quel momento, possono essere effettuati in formato digitale in virtù dell’art. 194-bis.

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L’avvento del RENTRI: il sistema attuale

Il RENTRI rappresenta la vera riforma della tracciabilità dei rifiuti in Italia. Nato per risolvere le criticità del passato, si basa su un sistema digitale più efficiente e conforme alle normative europee.

Le principali caratteristiche del RENTRI includono:

  • un Registro Elettronico Nazionale online per la registrazione e gestione dei dati sui rifiuti;
  • la digitalizzazione dei documenti di tracciabilità come il FIR, riducendo la necessità di documenti cartacei;
  • la garanzia di omogeneità e fruibilità dei dati per un controllo più efficace;
  • l’integrazione con strumenti informatici per evitare inefficienze.

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Gli obiettivi della nuova legislazione sui rifiuti

RENTRI è il frutto di una completa revisione della parte quarta del Testo Unico Ambientale, nato con l’obiettivo di giungere ad una semplificazione e un alleggerimento degli oneri per le imprese.

Questo grazie al pacchetto di provvedimenti europei attuati in Italia, oggetto del Disegno di Legge  “Legge di delegazione europea 2018” (A.S. n. 944).

Linee guida per la riforma della tracciabilità dei rifiuti

Nello Schema di Disegno di Legge, contiene all’articolo 16 delle linee guida per redigere una legislazione che preveda un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva almeno alle seguenti funzioni:

  • Consentire, anche attraverso l’istituzione di un registro elettronico su base nazionale, la trasmissione da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.
  • Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, nonché per la trasmissione dei relativi dati al registro nazionale, anche per una maggiore efficacia delle attività di controllo.
  • Agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e migliorare l’individuazione dei fabbisogni impiantistici legati alla gestione dei rifiuti.
  • Perseguire l’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità.
  • Garantire l’acquisizione sul registro elettronico nazionale dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti.
  • Procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, anche prevedendo una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni.

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