Tempistiche di iscrizione al RENTRI

Facciamo un focus dettagliato sui tempi d’iscrizione al RENTRI fornite dal Decreto Ministeriale n.59/2023

L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per una serie di soggetti, tra cui produttori, trasportatori e gestori di rifiuti, con tempistiche di adesione che variano a seconda delle categorie coinvolte.

Nel panorama delle scadenze messe in atto dal nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, le prioritarie sono sicuramente quelle legate ai tempi di iscrizione al Registro. Analizziamo dunque nel dettaglio le tempistiche di iscrizione al RENTRI per chi ne ha l’obbligo.

Calendario delle tempistiche di iscrizione al RENTRI

Prima di entrare nel dettaglio delle tempistiche, è utile ricordare chi è obbligato a iscriversi al RENTRI. I soggetti coinvolti sono:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Trasportatori di rifiuti;
  • Gestori di impianti di smaltimento e recupero;
  • Intermediari e commercianti di rifiuti.

La normativa sul RENTRI prevede un calendario di iscrizione scaglionato, che differenzia le tempistiche in base alla dimensione dell’impresa e al tipo di attività svolta.

Di conseguenza, le tempistiche di iscrizione al RENTRI seguono un programma suddiviso in tre fasi principali, con scadenze differenti per le diverse tipologie di aziende.

A determinare gli scaglioni è, dunque, un criterio dimensionale delle imprese: va considerato il numero di dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell’articolo 13 del D.M. 59/2023

Di seguito, vediamo queste scadenze chiave a seconda delle dimensioni dell’azienda obbligata.

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Grandi imprese e produttori di rifiuti pericolosi

Il RENTRI entra ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023. Da questa data, il sistema è operativo e sono disponibili le specifiche tecniche per l’iscrizione.

Non tutte le aziende sono immediatamente obbligate a iscriversi. Questa fase ha rappresentato l’avvio del processo e l’introduzione delle modalità operative.

I primi soggetti obbligati in ordine di tempo ad eseguire la procedura d’iscrizione al RENTRI sono le grandi imprese e produttori di rifiuti pericolosi. Le grandi aziende, i produttori di rifiuti pericolosi e i gestori di impianti di smaltimento e recupero hanno, infatti, tempo fino al 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi per iscriversi al RENTRI.

Queste categorie sono state le prime a essere coinvolte nella transizione verso la tracciabilità elettronica dei rifiuti per via della loro portata nel settore.

Piccole e medie imprese

Nel corso del 2024 e del 2025, l’obbligo di iscrizione al RENTRI verrà esteso alle piccole e medie imprese (PMI). Questo processo avverrà in maniera graduale, con scadenze che potrebbero variare in base alla specifica categoria di appartenenza. Le PMI avranno dunque più tempo rispetto alle grandi aziende per adeguarsi e completare la procedura di iscrizione.

Entro il 15 giugno del 2025 ed entro i 60 giorni successivi, la scadenza finale, tutte le PMI soggette all’obbligo di iscrizione dovranno essere operative all’interno del sistema RENTRI.

Infine, dal 15 dicembre 2025 devono iscriversi entro 60 giorni​ tutti i produttori di rifiuti pericolosi non indicati ai punti precedenti.

Tabella riepilogativa delle tempistiche di iscrizione al RENTRI

Periodo Soggetti coinvolti
Dal 15 dicembre 2024 entro i 60 giorni successivi
  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
  • Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi)
  • Associazioni, delegati
Dal 15 giugno 2025 entro i 60 giorni successivi
  • Enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50
  • Enti/Imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50
Dal 15 dicembre 2025 entro i 60 giorni successivi
  • Produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti

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FAQ sulle tempistiche d'iscrizione a RENTRI

  • Se l'impresa opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento, l'iscrizione è unica?

    Nel caso di impresa che opera sia come trasportatore di rifiuto che come impianto di trattamento l’iscrizione è unica: al momento dell’iscrizione l’impresa indicherà di svolgere sia l’attività di trasporto rifiuti che quella di impianto di recupero o smaltimento.

  • La mia azienda fa intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti: sono obbligato all'iscrizione RENTRI?

    Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • Cosa succede se non mi iscrivo al RENTRI entro i termini previsti?

    Le sanzioni per mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/2022, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (non pericolosi o pericolosi).

  • Che software devo usare per RENTRI?

    Puoi scegliere il software da utilizzare in base alle tue necessità. Assicurati di scegliere un partner in grado di seguirti su ogni aspetto riguardante il RENTRI, e che lo strumento sia del tutto interoperabile con in sistema RENTRI.

  • Sulla base degli scaglioni di entrata in vigore, come si calcola e su quale anno, il numero dei dipendenti per capire l'obbligatorietà?

    Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

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