L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.
«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»
A seguire, il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
- Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
- Lavorazioni industriali e artigianali;
- Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.
Questi soggetti devono accreditarsi alla piattaforma telematica del RENTRI per assicurare la tracciabilità dei rifiuti prodotti o gestiti, con conseguenti obblighi di aggiornamento costante delle informazioni.
Focus Categoria 2bis ANGA – Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionali gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 512 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori. Trasmetteranno al RENTRI le registrazioni inserite nel registro tenuto in qualità di produttori.
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