Come funziona RENTRI?

Scopriamo come funziona RENTRI: conoscere la sua struttura, la procedura d’iscrizione e la conservazione digitale è fondamentale per continuare a gestire i rifiuti a norma di legge

La piattaforma digitale RENTRI è stata pensata per rendere più efficace e trasparente il controllo sulla produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti. Interamente online, consente la conservazione digitale.

Ma come funziona il RENTRI? Analizziamo la struttura, le modalità operative e le procedure di iscrizione per conoscere meglio questo strumento ed evitare errori e sanzioni fin da subito.

Com’è strutturato il RENTRI

La struttura organizzativa del RENTRI è costituita da due sezioni principali.

  1. Sezione Anagrafica: è la sezione della piattaforma in cui devono essere registrate le informazioni sugli operatori, inclusi i dati relativi alle autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti. Da qui è possibile svolgere online tutte quelle attività volte alla parte gestionale, come ad esempio iscrizione e pagamenti.
  2. Sezione Tracciabilità: è la sezione dedicata allo scopo del RENTRI, dove sono registrati tutti i dati relativi ai rifiuti, derivanti dai Registri di Carico e Scarico e dai Formulari di identificazione del rifiuto. Il percorso dei rifiuti è, in questo modo, interamente monitorato e tracciato in ogni momento.

Le imprese obbligate devono iscriversi e aggiornare costantemente le informazioni tramite un portale digitale. L’iscrizione non è automatica e prevede la compilazione di una procedura dedicata, disponibile anche nella modalità demo.

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La conservazione digitale

Uno degli aspetti chiave del RENTRI riguarda la conservazione digitale dei documenti.

Tutti gli operatori devono rispettare le Linee Guida AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per garantire la corretta archiviazione dei documenti legati ai rifiuti.

La conservazione digitale permette di archiviare documenti in formato elettronico e garantire la loro integrità e autenticità nel tempo. Questo processo include sia i documenti nativamente digitali sia quelli originariamente cartacei, successivamente digitalizzati.

Conservazione digitale e conservazione sostitutiva

La conservazione digitale si distingue dalla conservazione sostitutiva. Mentre la prima riguarda documenti nati in formato digitale, la seconda si riferisce ai documenti cartacei convertiti in formato elettronico.

Tuttavia, entrambi i metodi garantiscono lo stesso valore legale, equiparando i documenti digitali a quelli cartacei.

Per gestire tutti questi aspetti, diverse aziende hanno sviluppato software di gestione rifiuti in grado di supportare gli utenti di RENTRI.

Diagramma della conservazione digitale con Rifiutoo

Procedura di iscrizione al RENTRI

Come detto sopra, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per una serie di categorie di operatori, tra cui produttori di rifiuti, i trasportatori, i gestori di impianti e gli intermediari, che devono procedere all’iscrizione al sistema entro determinate tempistiche definite dalla normativa.

La procedura si svolge interamente online e prevede l’autenticazione tramite strumenti digitali come SPID, CNS o CIE, intestati al rappresentante dell’azienda.

Iscrizione e DEMO

Prima di procedere con l’iscrizione vera e propria, gli operatori possono sperimentare il processo attraverso l’ambiente DEMO.

L’ambiente simulato di RENTRI permette di familiarizzare con il sistema senza compromettere dati reali. In questo modo è possibile scoprire le funzionalità disponibili e le procedure di inserimento dati: fare, insomma, un po’ di pratica.

In entrambi gli ambienti, quello demo e quello effettivo, la procedura di iscrizione prevede fondamentalmente 3 passaggi.

  1. Accesso al portale: l’operatore deve accedere al sito ufficiale del RENTRI e autenticarsi con uno degli strumenti digitali sopra elencati.
  2. Registrazione dei dati: vengono inseriti i dati relativi all’impresa e alle attività svolte, incluse le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti.
  3. Aggiornamento continuo: ogni unità locale di un operatore può aggiornare i propri dati in qualsiasi momento. Questo permette di mantenere sempre aggiornata la situazione anagrafica e operativa dell’impresa.

Modalità operative

Il RENTRI non è solo per i rifiuti pericolosi. Anche i rifiuti non pericolosi possono essere tracciati all’interno del sistema.

Come abbiamo visto, comunque, l’obbligo di iscrizione varia in base al tipo di operatore e alla tipologia di rifiuti gestiti. Ad esempio, alcuni produttori di rifiuti non pericolosi sono esentati dall’iscrizione o aderire volontariamente.

Chiunque gestisca rifiuti pericolosi o non pericolosi dovrebbe in ogni caso familiarizzare con le procedure del RENTRI, per assicurarsi di rispettare tutte le normative vigenti.

Attualmente, come anticipato, la piattaforma RENTRI è in fase di test e sviluppo, con la versione prototipo disponibile per gli operatori che desiderano esplorare le funzionalità prima dell’attivazione definitiva.

Il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, una volta completamente operativo per tutti, rivoluzionerà la gestione dei rifiuti, riducendo la burocrazia e migliorando la trasparenza.

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Domande Frequenti su come funziona RENTRI

  • Quali sono le categorie di rifiuti tracciate dal RENTRI?

    Il RENTRI traccia rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, garantendo una tracciabilità completa e dettagliata per tutte le tipologie di rifiuti.

  • Quali dati l’impresa deve trasmettere al RENTRI?

    Vanno trasmessi al RENTRI tutti i dati contenuti:

    • nel registro di carico e scarico tenuto in formato digitale;
    • nei FIR in formato digitale e relativi ai rifiuti pericolosi, a partire dal 13 febbraio 2026.
  • Come cambia il registro di carico e scarico dei rifiuti con l’avvento del RENTRI?

    • Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006.
    • Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
    • Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
    Leggi di più
  • Come cambia il FIR con l’avvento del RENTRI?

    • Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) viene emesso utilizzando il modello previsto dal D.M. 145/1998, in formato cartaceo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
    • Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. “nuovo modello”) che deve essere riprodotto in due copie. Una, delle due copie del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore, il quale provvede a trasmetterla al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:
      • consegna diretta;
      • posta elettronica certificata;
      • i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
    • Dal 13 febbraio 2025 eventuali FIR stampati secondo il modello di cui al D.M. 145/1998 (c.d. “vecchio Modello”), anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
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  • Cosa deve fare un'impresa per iscriversi al RENTRI?

    Per iscriversi al RENTRI, il rappresentante dell’impresa deve accedere alla piattaforma telematica del RENTRI, compilare il modulo di iscrizione con le informazioni richieste, pagare i contributi e i diritti di segreteria previsti, e attendere la conferma di avvenuta iscrizione.

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