Il Registro di carico e scarico dei Rifiuti. Obblighi di Legge e modalità di tenuta

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
Registro Carico Scarico Rifiuti spiegazione di Rifiutoo
Con il RENTRI
Con l’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, vengono introdotti i nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico disponibili sul portale RENTRI dal 4 novembre 2024. Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 sancisce nuovi obblighi, come quello di vidimazione e tenuta del Registro a partire dall’iscrizione al RENTRI e quello di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul Registro di Carico e Scarico. I nuovo modelli, debitamente compilati, potranno essere usati per la stampa e la vidimazione.

Il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti può essere inteso come un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti.

Costituisce fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale (RENTRI) per la tracciabilità dei rifiuti, la base informativa per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). In questa fase, è importante comprendere come il nuovo modello di Registro, in linea con le normative RENTRI, si adatta alle esigenze delle imprese.

Soggetti obbligati alla tenuta del Registro Carico e Scarico dei rifiuti

Sono vari i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico:

  • I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti.
  • I soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione degli stessi.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.
  • Produttori iniziali (che hanno più di dieci dipendenti) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali oppure costituiti da fanghi di depurazione o di abbattimento fumi.
  • Gestore del servizio idrico integrato.
  • Autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi o da queste consegnati nei porti.

Soggetti esclusi dall’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti

Non sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico:

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi sopra indicati che non hanno più di dieci dipendenti.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli sopra indicati come ad esempio i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali o di servizio, da attività di costruzione o demolizione, ecc…
  • I produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese.
  • Gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito di raccolta organizzato dai consorzi.
  • I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio.
  • I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche.
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi.
  • Le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi in quanto gli obblighi connessi alla tenuta del Registro si ritiene adempiuto qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita.
  • Le organizzazioni nazionali dei produttori per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, le organizzazioni dei produttori per la restituzione dei propri imballaggi, le organizzazioni di produttori per la gestione dei pneumatici fuori uso e tutti i consorzi nazionali di raccolta.

Modelli di Registro Carico e Scarico dei Rifiuti

Il Registro di Carico e Scarico è composto da fogli numerati e ne sono previsti due modelli definiti in base all’attività esercitata dal soggetto.

  • Modello A destinato ai produttori, trasportatori di rifiuti, recuperatori o smaltitori, nonché intermediari e commercianti detentori dei rifiuti.
  • Modello B destinato agli intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono comunque correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4. Nel caso, questa dev’essere regolarmente numerata e vidimata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Tenuta del Registro con modalità informatiche

La tenuta dei registri può avvenire anche mediante modalità informatiche quindi con software gestionali. Infatti la compilazione e tenuta del Registro di Carico e Scarico e del Formulario può avvenire anche in formato digitale. In questo caso la relativa stampa dev’essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo. Si ricorda difatti che le informazioni contenute nel Registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Obblighi preliminari all’utilizzo del Registro di Carico e Scarico

L’utilizzo del Registro di Carico e Scarico Rifiuti dev’essere preceduto dalla compilazione del frontespizio dove saranno riportati i dati anagrafici relativi all’impresa.

I registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, ovvero della Provincia in cui risiede dell’attività. Devono quindi essere gestiti secondo le procedure e modalità previste dalla normativa sui registri IVA.

Luoghi di conservazione del Registro Carico e Scarico

I registri devono essere tenuti presso:

  • Ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti.
  • La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto.
  • La sede dei commercianti e degli intermediari.
  • Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi.

I soggetti obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero o smaltimento, trasporto e intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti. In tal caso dovranno essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle diverse attività svolte. Qualora si tratti invece di più impianti all’interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto deve disporre di un Registro di Carico e Scarico.

Tempi di registrazione sul Registro di Carico e Scarico

Le annotazioni sul Registro devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione rispettivamente di produzione, scarico, trasporto o transazione del rifiuto, a seconda di quale sia l’attività svolta. Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero o smaltimento, la registrazione deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione, il registro, integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, dev’essere conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (l’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico passa da cinque a tre anni con l’introduzione del D.Lgs. 116/2020 -in vigore dal 26/09/2020 – ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) recependo alcune direttive europee) . Invece i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato. Ciò perché al termine dell’attività (chiusura della discarica) devono essere consegnati alle autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Integrazione tra Formulario e Registro di Carico e Scarico

Esiste un preciso rapporto di integrazione tra Formulario di Identificazione e Registro, che innanzitutto presuppone che essi siano conservati nello stesso luogo. Il rapporto si esprime attraverso annotazioni incrociate sui due documenti che permettono di crearne il legame e ricostruire l’origine ed il percorso del rifiuto.

Nel Registro nella prima colonna il soggetto, quando si riporta l’operazione di Carico o Scarico, nel campo “Formulario n.” si deve riportare il codice identificativo del relativo Formulario e indicarne la data. Il codice identificativo del Formulario dev’essere riportato in corrispondenza dell’annotazione sul Registro dal:

  • produttore/detentore che effettua l’operazione di Scarico;
  • destinatario (autorizzato al trattamento) che effettua l’operazione di Carico;
  • eventuale trasportatore terzo.

Nel Formulario il numero progressivo dell’operazione si Carico o Scarico presente sul Registro dev’essere riportato nel campo “Numero Registro“.

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Gli utenti hanno commentato:

24 risposte a “Il Registro di carico e scarico dei Rifiuti. Obblighi di Legge e modalità di tenuta”

  1. LAURA ARIENTI ha detto:

    BUONASERA,

    SCUSATE..LA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E FORMULARI CARICO/SCARICO RIFIUTI NON E’ PIU’ 5 ANNI
    NON E’ USCITO UN DECRETO PER 3 ANNI O MI SBAGLIO?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Gentilissima dott.ssa Arienti, grazie per il suo commento. L’articolo era antecedente alle nuove indicazioni del D.Lgs. 116/2020. Abbiamo aggiornato l’articolo grazie alla sua osservazione.

      Saluti dallo staff di Rifiutoo

  2. ilaria ha detto:

    buongiorno,
    un ente pubblico Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazioè tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti presso le diverse sedi ?

  3. Elisa ha detto:

    buongiorno,
    nel momento in cui un’attività cessa, come ci si deve comportare con il registro di carico/scarico?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno e grazie per averci scritto,

      alla cessazione dell’attività, per concludere le operazioni del registro carico/scarico cartaceo, è fondamentale verificare il deposito temporaneo in modo da non far pervenire giacenze, in modo che le attività di carico e scarico siano effettivamente risultanti cessate e riportate ad equilibrio.

      A fronte di questa verifica per concludere le operazioni di carico/scarico nel registro cartaceo è necessario riportare nel frontespizio l’ultimo numero di protocollo.

      Saluti dallo staff di Rifiutoo

  4. DANIELE BOSCOLO MORETTO ha detto:

    Buongiorno, la conservazione dei registri e formulari è passata da 5 a 3 anni, passato tale periodo è obbligatorio comunicare a qualche ente lo smaltimento di tale documentazione oppure è possibile smaltirli come semplice carta

  5. Vincenzo Mintrone ha detto:

    Buongiorno, per cortesia avrei bisogno di sapere se un’azienda che ha più commesse in diverse regioni italiane, di durata anche superiore a 6 mesi, deve avere tanti registri quante sono le regioni presso le quali si produce il rifiuto e se compilare tanti MUD quanti sono i registri. Inoltre, in caso positivo, vorrei sapere presso quale CCIAA vanno effettuate le vidimazioni. Grazie.

  6. Cristina ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se posso registrare un FIR del 13/03 insieme a quelli del 15/03 , registro FIR di 3 unita locale e questo mi è arrivato in ritardo.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Cristina,

      ci teniamo a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta. In base alle informazioni in nostro possesso sul suo caso specifico e in relazione alle informazioni che ci ha fornito, le confermiamo la possibilità di registrare un FIR del 13/03 insieme a quelli del 15/03.

      Risulta, però, necessaria una specifica in quanto durante ogni fase di registrazione è fondamentale rispettare la sequenza temporale che contraddistingue ciascun movimento.

      Saluti

  7. Francesca ha detto:

    Buongiorno, siamo una piccola azienda con meno di 10 dipendenti, lavoriamo tagliamo la ceramica e abbiamo il codice di rifiuto cer 01 04 07, dobbiamo tenere il registro di carico e scarico, non basta il formulario che ci rilascia l’azienda che ci prende lo scarto delle lavorazioni?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Francesca,

      ci teniamo sempre a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta, pertanto consigliamo sempre di rivolgersi a un consulente ambientale che potrà analizzare il suo caso specifico.

      Sulla domanda posta possiamo sottolineare che nonostante le caratteristiche aziendali vige l’obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico nel caso in cui la vostra realtà produca anche rifiuti pericolosi come latta di vernice, bombolette spray, stracci sporchi di olio/solvente… Diversamente alla data odierna non risultano essere vigenti obblighi ulteriori.

      Saluti

  8. simone ha detto:

    Buona giornata dr.Marica,
    siamo una cooperativa di 220 soci lavoratori impiegati in servizi di assistenza alla persona, studenti, disabili ed anziani;
    abbiamo un solo rifiuto: il toner esausto da stampanti (CER 080318 non pericoloso)…
    …le volevo chiedere se siamo obbligati ad avere il registro di carico/scarico rifiuti??
    grazie e buon lavoro

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Simone,
      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      In quanto al caso descritto, se l’azienda produce rifiuti speciali (quindi non urbani) è obbligatorio tenere il registro.

      Saluti

  9. salvatore abbate ha detto:

    Buongiorno, volevo chiedere se è necessario procedere alla vidimazione di un nuovo registro di carico e scarico ogni anno oppure è possibile utilizzare le pagine bianche vidimate l’anno precedente per registrare i movimenti anche nel nuovo anno.

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Salvatore,
      grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.

      Rispetto alla sua domanda possiamo evidenziare che la vidimazione rimane valida per tutte le pagine del registro (quelle vidimate).

      Saluti

  10. maurizio ha detto:

    La responsabilità, detenzione del registro di carico e scarico modello MUD riguardo lo smaltimento di acque reflue da autolavaggio in quanto il detentore del rifiuto confluisce in apposite vasche di raccolta le acque reflue non scarica e consegna le stesse ad una ditta che esercita il prelievo e lo smaltimento in appositi centri di smaltimento con conseguente registrazione sul registro di carico e scarico compilazione del MUD e formulari di avvenuta presa e scarico presso il centro autorizzato di chi sono quindi le competenze di registrazione ed eventuali responsabilità grazie.

  11. Donatella ha detto:

    Buongiorno, una microipmresa artigiana senza dipendenti che “produce” quantità minimali di oli esausti 130205 (cambio oli motori/riduttori) è obbligata alla tenuta del registro carico scarico? C’è una quantità minima annuale per la quale si è esentati? Grazie per una risposta. Saluti

  12. alessia ha detto:

    buongiorno, trascorsi i 3 anni è possibile eliminare i registri di CeS, ma c’è un modo giusto per eliminarli? vanno smaltiti in modo particolare o semplicemente buttati nella carta straccia?
    grazie mile

  13. Lucia Messali ha detto:

    Buongiorno, ai fini dell’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, il numero di dipendenti come si conta? si conteggiano solo i dipendenti a tempo indeterminato o anche quelli a tempo determinato? oppure si fa riferimento all’ultima visura camerale?
    Grazie mille

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno Lucia,
      per determinare se un’azienda è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, il numero di dipendenti include sia quelli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato. Nello specifico, l’obbligo non si basa soltanto sui contratti a tempo indeterminato, ma sul numero complessivo di persone impiegate nell’azienda, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. Se, ad esempio, ci sono lavoratori stagionali o temporanei, anche questi vanno conteggiati per verificare la soglia.
      Saluti

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