Ecco la nuova definizione di produttore iniziale di rifiuti che devi conoscere

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
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La definizione di Produttore iniziale di rifiuti ha subito una modifica nel 2015. Ora la nuova definizione indica una responsabilità giuridica che va oltre la produzione materiale dei rifiuti.


Indice


La vecchia definizione di produttore iniziale di rifiuti

Fino al 14 agosto 2015 l’art. 183 comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 152/06 definiva il produttore di rifiuti con una definizione che comprendeva nello specifico quella di “produttore iniziale”. Nello specifico l’articolo recita:

“produttore di rifiuti”: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Questa considerava quindi come “produttore iniziale” unicamente “il soggetto la cui attività produce rifiuti”. In piena aderenza anche all’attuale versione contenuta nella direttiva 2018/851/UE nota come Pacchetto Circular Economy.

Ma le cose sono sono cambiate. Andiamo a vedere come.

La nuova definizione di Produttore iniziale di rifiuti

Il 15 agosto 2015 all’entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015, n. 125 – «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali […] nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» – l’art.1 della suddetta Legge ha modificato la nozione di “produttore iniziale” del rifiuto di cui alla lett. f) dell’art.183 del D.Lgs 152/2006. La nuova definizione riporta:

“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Il nuovo testo di Legge oggi vigente definisce “produttore iniziale” “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”. L’aggiunta di questo ulteriore riferimento al “soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” è molto importante perché può cambiare il quadro delle responsabilità.

Chi è il “nuovo” produttore iniziale di rifiuti

Da questa nuova nozione può derivare un’interpretazione in base alla quale per produttore iniziale deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti. Ciò infatti avveniva prima della modifica normativa. Ora si può intendere anche un soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. In questo modo possono essere intesi come produttori iniziali anche i committenti di lavori e tutti gli enti e le imprese che affidino a terzi le attività da cui derivano rifiuti.

A carico di essi si può quindi configurare, in via teorica, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti nei modi prescritti dal D.lgs 152/2006. Infatti le conseguenze per “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” potrebbero concretizzarsi nell’obbligo di tenere il Registro di carico e scarico e di compilare il Formulario.

Quali sono gli oneri del produttore/detentore di rifiuti

L’azienda produttrice di rifiuti ha l’obbligo di attenersi a quanto prescritto dall’art. 188 del D.Lgs 152/2006 ovvero:

“il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.”

Compito del produttore è individuare il corretto codice CER del rifiuto prodotto e nei casi previsti dalla normativa effettuare la caratterizzazione analitica (analisi chimica). Quindi stoccarlo temporaneamente secondo le prescrizioni normative, individuare l’impianto di recupero o smaltimento autorizzato, affidare il rifiuto ad un trasportatore o eventuale intermediario autorizzato. E’ tra l’altro pienamente responsabile delle informazioni contenute nel Formulario e deve rispondere quindi di eventuali inesattezze.

Tale responsabilità si può ritenere decaduta per Legge all’atto della ricezione della Quarta copia controfirmata del Formulario.

L’onere della compilazione del Formulario

L’art. 193, comma 2 del D.Lgs stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questa disposizione si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente il formulario oltre che datarlo e firmarlo.

E’ lui che dovrà provvedere quindi alla corretta redazione di tutte le sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti. Anche se dovesse essere il trasportatore a provvedere alla compilazione del formulario la responsabilità della corretta redazione resta comunque a carico del produttore/detentore.

Conclusioni

Dovremo capire in quale modo gli organi di controllo applicheranno questa novità e poi come le farà nel caso la Magistratura. Tuttavia le conseguenze della nuova definizione potrebbero risultare molto gravose a tanti operatori con anche importanti complicazioni nell’applicazione della Legge.

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