Tutte le novità del pacchetto economia circolare – Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale

L’entrata in vigore (26 settembre 2020) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare renderà operative le modifiche alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Quale rivoluzione nella gestione dei rifiuti ci aspetta? In questo articolo vogliamo riportare quelle che possono avere impatti sulla gestione quotidiana dei rifiuti da parte delle attività imprenditoriali nazionali.


Indice


Introduzione

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, provvedimento legislativo a lungo atteso, recepisce in legislazione due delle quattro direttive del cosiddetto “pacchetto economia circolare”.
Il DL n.116 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” è stato accompagnato da ulteriori 3 provvedimenti:

  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».

Vedremo di seguito le modifiche apportate al titolo I «Gestione dei rifiuti» – Capo I «Disposizioni generali», con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto.

Responsabilità estesa del produttore

Si tratta del principio secondo il quale il costo dell’inquinamento deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. La Responsabilità estesa del produttore nasce per prevenire la produzione di rifiuti incentivando i produttori ad allungare il ciclo vita di prodotti e materiali.

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Rifiuti organici

Le novità introdotte vertono particolarmente sul processo e sul risultato delle attività di riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici. Con l’introduzione dell’art. 182-ter viene inoltre regolamentato il conferimento degli imballaggi biodegradabile e compostabili assieme ai rifiuti organici.

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Definizioni

Il D.L. 3 settembre 2020, n. 116 modifica alcune definizioni contenute nel precedente art. 183. Di particolare rilevanza è la nuova definizione di rifiuti urbani a cui è collegata l’introduzione dei due nuovi allegati L-quater e L-quinquies e di conseguenza l’eliminazione definitiva dei rifiuti assimilabili agli urbani.

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Si segnalano inoltre la modifica della definizione di gestione dei rifiuti e l’introduzione della definizione di riempimento con riferimento all’utilizzo di rifiuti per le attività  di ripristino ambientale di aree escavate e rimodellamenti morfologici.

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Classificazione dei rifiuti

In ragione della variazione della definizione di rifiuti urbani vengono modificate anche le definizioni di rifiuti speciali (art. 184 c. 3) e la modalità di classificazione dei rifiuti ovvero l’attribuzione del codice EER (art.184 c.5). Il DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare modifica anche l’art. 185 relativo alle esclusioni dal titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006.

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Deposito temporaneo

Con l’introduzione dell’art. 185-bis da parte del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, si sostituisce la definizione di deposito temporaneo prima espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 – definizioni. Non vi sono particolari novità se non per quanto riguarda la possibilità per alcune attività di organizzare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

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Responsabilità

L’art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti è stato completamente riformulato e sostituito dal nuovo testo che introduce, tra le altre cose, un nuovo strumento denominato certificazione di avvenuto smaltimento necessario in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15).

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Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Con l’introduzione dell’art. 188-bis viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale (c.d. REN) istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

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Catasto dei rifiuti

Il nuovo testo dell’art. 189, modificato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 116, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali e delinea le modalità di  integrazione dello stesso con il registro elettronico nazionale.

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Registro cronologico di carico e scarico

L’articolo 190, già contenente la disciplina relativa alla compilazione e tenuta del registro cronologico di carico e scarico, è stato completamente sostituito da una nuova formulazione, a partire dall’individuazione dei soggetti obbligati ed esclusi ed alle modalità e tempistiche di tenuta del registro stesso.

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Trasporto di rifiuti

Come per altri articoli con l’entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 anche l’art. 193 relativo al trasporto dei rifiuti è stato integralmente sostituito con l’introduzione di alcune novità e precisazioni. Spiccano tra le modifiche nuove esenzioni per particolari attività come quelle sanitarie e quelle manutentive.

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Regime sanzionatorio

In tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari la precedente formulazione dell’art. 258 è stata integralmente aggiornata, soprattutto per quanto riguarda l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie.

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Abrogazioni

“Sono abrogati:

a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230, comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) l’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”

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