MUD 2022: Quali sono le novità e quando deve essere presentato?
Andiamo a scoprire quali sono le novità riguardanti il MUD 2022. La compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale è da presentare entro il prossimo 21 maggio.
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Introduzione al MUD 2022
La scadenza naturale per la presentazione del MUD annuale prevista per il 30 aprile slitta per il MUD 2022 al 21 maggio. Il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM con le istruzioni per la compilazione e la sua modulistica.
Quest’anno la ridefinizione delle modalità di invio dei dati per questa comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti è avvenuta con il DPCM del 17 dicembre 2021. Ma questo è stato però pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio. Per tale motivo la scadenza è slittata al 21 maggio. Il MUD da presentare nel 2022, lo ricordiamo, è riferito a quanto è avvenuto in termini di produzione, avvio al recupero o allo smaltimento, raccolta, trasporto, intermediazione, commercio senza detenzione dei rifiuti, nel corso dell’anno appena trascorso.
Il Modello, si legge nel Decreto, è stato modificato così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori in attuazione della più recente Normativa europea.
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Nuovo MUD 2022, soliti problemi
A fronte di alcune novità del MUD 2022 permangono alcune problematiche. Cambia il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti e cambia di conseguenza anche il MUD 2022. Il problema che si ripresenta quasi ogni anno è che cambiano le regole in corsa, o meglio a fine corsa. Ci si trova di fronte a questa strana scelta di ridefinire le regole del gioco quando questo si è ormai concluso.
Infatti, cambiando le regole in questo modo si scopre che durante l’anno appena trascorso si sarebbero dovuti raccogliere più dati e organizzarli in maniera differente. Inoltre la rilevazione dei dati è tanto più affidabile quanto si sa in anticipo quali sono quelli che devono essere raccolti e le modalità per farlo in modo omogeneo. Così se da un lato resta invariata l’articolazione in sei comunicazioni, dall’altro invece non mancano le novità.
Soggetti obbligati – cosa è cambiato
Per il MUD 2022 non ci dovrebbero essere grandi novità per quanto riguarda i soggetti obbligati. Ciò perché l’individuazione di tali soggetti avviene attraverso il Decreto Legislativo 152 del 2006. Quest’ultimo è stato modificato dal Decreto Legislativo 116 del 2020 per adeguare la Norma nazionale alle prescrizioni contenute nella Direttiva Europea 851 del 2018.
Nello specifico, dall’elenco dei soggetti obbligati pare sia scomparso l’esonero per i produttori che non sono inquadrati in un’organizzazione di Ente o impresa per la compilazione della Comunicazione rifiuti. È invece specificata un’esclusione che era già prevista in passato e che ora è stata riformulata per esentare dalla compilazione determinate categorie di produttori di rifiuti pericolosi. Oltre ad essere prevista l’esenzione per tutti gli agricoltori che producono rifiuti pericolosi, per i non pericolosi non c’è mai stato l’obbligo, la nuova formulazione ne specifica una nuova. L’esenzione si applica, oltre a parrucchieri, estetiste, tatuatori e coloro che effettuano piercing, anche a pedicure e manicure individuati attraverso lo specifico codice ATECO che descrive questa attività.
Nelle istruzioni di compilazione del MUD 2022 tuttavia, questa Norma che prevede l’esclusione per i soggetti che operano pedicure e manicure non è ritenuta applicabile. Quindi tali soggetti sembrano essere tenuti alla compilazione della Dichiarazione.
MUD 2022 e nuovi rifiuti urbani
Anche se ce lo si aspettava, la grande novità del MUD 2022 è costituita dalla raccolta dati riguardante i rifiuti urbani. La novità deriva dalla loro nuova definizione introdotta dalla modifica contenuta nel Decreto 116 del 2020 e valida dal primo gennaio del 2021. Con essa molti rifiuti sono “diventati” urbani secondo la nuova classificazione.
La nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal D.lgs. 116 del 2020 fa sì che dalla Comunicazione rifiuti urbani raccolti in convenzione è intanto eliminato qualsiasi riferimento agli assimilati.
Sulla base poi di queste disposizioni normative, chi ha effettuato raccolta e trasporto dei “nuovi” rifiuti urbani, di cui all’Allegato L-quater del D.lgs. 116 del 2020, presso imprese o per gli enti, dovrà ora compilare anche una dichiarazione della quale non si era mai occupato. Si tratta della comunicazione richiesta ai Comuni, ai gestori dei servizi e ai soggetti responsabili della raccolta dei rifiuti urbani. Questa senz’altro è una complicazione perché anziché presentare un unico modello attraverso il MUD telematico dovranno presentare due dichiarazioni separate. Una dichiarazione attraverso il sito di MUD Comuni e una attraverso il sito di MUD Telematico.
La Scheda Comuni
Per quanto riguarda la Scheda Comuni del MUD 2022 si legge che i soggetti che raccolgono i rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che hanno scelto di fuoriuscire dal servizio pubblico devono comunicare le informazioni specificando l’elenco delle utenze non domestiche servite, le operazioni svolte e quantità raccolte per tipologia.
Ma chi effettua un’attività di trasporto e deve inserire nella comunicazione dedicata ai Comuni tutti questi dati non lo può fare con il software di gestione in quanto non era mai stata prevista una cosa del genere. I dati vanno rielaborati, raccolti e inseriti manualmente nella scheda all’interno di un sistema pensato per i Comuni.
In più deve farlo per ogni singola impresa e non secondo una contabilizzazione complessiva come può fare l’Ente pubblico compilando la stessa dichiarazione relativa ai rifiuti urbani. Tutto ciò implica la necessità di andare a ricostruire ex-post una distinzione veramente molto impegnativa. Distinguere se i rifiuti ritirati presso un’impresa provenivano dai magazzini, quindi erano classificati come rifiuti speciali, oppure provenivano dagli uffici o dalla mensa di quell’insediamento industriale. In quest’ultimo caso sono classificati come rifiuti urbani.
La nuova Scheda Riciclaggio del MUD 2022
Nella sezione anagrafica del MUD 2022 la novità è la Scheda Riciclaggio che dovrà essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti da imballaggio o su rifiuti derivanti da pre-trattamenti che per effetto di tali operazioni generano end-of-waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.
Anche in ragione dell’applicazione a partire da quest’anno del nuovo metodo europeo di calcolo delle performance di riciclo, la Scheda Riciclaggio prevede sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti da imballaggio l’indicazione tra l’altro degli scarti generati dai trattamenti preliminari e dalle operazioni stesse di riciclo. Inoltre richiede l’inserimento delle quantità totali trattate nell’anno dal soggetto e quelle trattate nelle operazioni finali di riciclo.
Quest’altra novità del MUD 2022 potrebbe mettere in difficoltà gli impianti di riciclo dei rifiuti. Ciò perché si richiede ormai una tracciabilità così raffinata che si va invece a scontrare con le modalità operative. Un impianto nella realtà non opera genericamente come se fosse disaggregato ma come un unicum, trattando ovviamente diverse tipologie di rifiuti.
Inoltre la Scheda Riciclaggio si sovrappone alla precedente Scheda IMB che fa parte della Comunicazione Imballaggi. Gli impianti di gestione rifiuti che si occupano di riciclaggio lo fanno ovviamente anche per i rifiuti da imballaggio. La Scheda IMB documenta esattamente le stesse attività. Per riciclo, recupero e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi quindi, i dati sulla stessa identica attività sembra debbano essere posti in due schede diverse del MUD 2022. Le istruzioni purtroppo non aiutano a capire il perché di ciò. La scheda, chiarisce la guida, non andrà compilata nel caso in cui il trattamento generi prodotti o materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili.
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La Scheda Materiali
La scheda materiali per il MUD 2022 è mantenuta. Questa scheda materiali non censisce i rifiuti ma bensì i prodotti ottenuti dalle attività di recupero dei rifiuti.
Ma un’impresa che si occupa di tali operazioni come può aver raccolto questi dati? Per ora di sicuro non sul Registro di Carico e Scarico. Lo deve aver fatto autonomamente.
Inoltre una precedente indicazione del Ministero della Transizione Ecologica ha spiegato che fino al momento in cui non verrà rivisto il modello di Registro di carico e scarico, non è necessario provvedere alla registrazione di questi prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti. Quindi da un lato viene precisato che non è necessario registrarli sul Registro di Carico e Scarico e dall’altra viene chiesto di dichiararli nel MUD.
MUD, registri e software
Ogni anno in Italia ci si trova di fronte alla problematica del MUD da compilare con dati non raccolti durante l’anno precedente. Vi è anche la richiesta di dati sempre più specifici. Anche per il MUD 2022 si richiede di riportare dei dati che le aziende non hanno raccolto nel corso dell’anno appena trascorso. Si richiede tra l’altro una tracciabilità sempre più raffinata che si scontra con la realtà pratica delle modalità operative degli impianti.
Forse questi problemi sono legati al fatto che la Legislazione italiana è volta alla prevenzione di irregolarità e reati ambientali piuttosto che a permettere e favorire la circolazione e il trattamento dei rifiuti. Filiere di economia circolare in questo modo sono sempre difficili da realizzare. Tra l’altro la gestione di un impianto sembra stia diventando sempre più simile alla gestione di un’industria chimica.
Ad oggi le imprese non raccolgono dati richiesti poi in seguito. Per di più i documenti che ad oggi per Legge è necessario compilare non richiedono l’inserimento di questi dati. Tutti gli anni la Comunicazione Rifiuti si complica sempre di più. Il Registro di carico e scarico infatti non consente ancora di raccogliere quei dati che sono funzionali all’elaborazione del MUD. Ciò di conseguenza fa sì che anche i software gestionali non siano pensati per raccogliere queste tipologie di dati.
A questo punto è lecito chiedersi come avvengono tracciabilità e contabilizzazione globale dei rifiuti negli altri paesi dell’Unione Europea. Infatti le direttive europee tra cui la già citata 851 del 2018 valgono per tutti i paesi dell’Unione. Per cui sarebbe utile vedere con quali metodologie avvengono. Non sarebbe il caso di aggiornare gli strumenti burocratici per la tracciabilità dei rifiuti dotandosi degli stessi metodi degli altri Paesi? Uniformarsi agli altri Paesi anche per quanto riguarda i documenti potrebbe essere una soluzione.
Conclusioni
Ci auguriamo che si giunga al più presto ad una completa omogeneità tra dati richiesti per compilare Registri e FIR e quelli necessari per elaborare il MUD. Per quanto riguarda il MUD 2022 non è stato così. Il Ministero della Transizione Ecologica deve prendere atto che la compilazione annuale del Modello non deve essere fonte di preoccupazione e spreco di tempo. Deve diventare un consuntivo automatico in forma digitale.
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