Differenza tra peso presunto dei rifiuti e peso a destino: come comportarsi?

Francesco Marica

Francesco Marica

Consulente Ambientale
peso presunto rifiuti

Capita non poche volte, alla ricezione della quarta copia del formulario, di riscontrare una differenza tra peso presunto dei rifiuti indicato alla partenza del trasporto e peso verificato a destino. Questa differenza talvolta può essere anche notevole. Bisogna allarmarsi? E se sì, quando?

 

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Introduzione

Al momento della compilazione di un formulario può capitare di essere incerti su quale peso riportare. Senza un sistema di pesatura all’interno dell’impresa è necessaria esperienza per determinare “a occhio” un peso che poi sia davvero simile a quello effettivo. Il volume coperto da materiali di diversa natura all’interno di uguali contenitori e mezzi di trasporto può significare pesi notevolmente differenti.

L’accertamento di una forte differenza di peso tra quello “presunto” ed il “verificato a destino” porta al dubbio se sia configurabile l’illecito di compilazione del formulario con dati inesatti con l’applicazione della relativa sanzione.

Leggi anche Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti

Come calcolare il peso presunto dei rifiuti correttamente

Nella compilazione del Formulario è consentito indicare un peso “presunto” del rifiuto a patto di barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”.

Il destinatario finale del carico di rifiuti, ovvero l’impianto di smaltimento o recupero, peserà il rifiuto indicando la quantità esatta nella copia del formulario ricevuta e nelle altre due consegnategli dal trasportatore per la controfirma. La quarta copia dovrà poi essere spedita alla produttore/detentore del rifiuto il quale, confrontandola con la prima copia, potrà quindi appurare se il peso da lui indicato fosse corretto e nel caso di quanto si sia discostato.

Senza un sistema di pesatura interno all’azienda non c’è un modo per calcolare il peso presunto dei rifiuti con la certezza che sia corretto. Solo attraverso l’esperienza, dopo la ricezione di alcune quarte copie, si può “affinare” l’occhio e giungere a stime del peso presunto sempre più simili a quelle verificate a destino.

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La Circolare Ministeriale 4 agosto 1998

Alla luce di quanto detto, una delucidazione sull’esatta modalità di compilazione del Formulario nella sezione riguardante la quantità del rifiuto da indicare giunse nel lontano 1998 una Circolare Ministeriale. In essa veniva chiarito che:

  1. deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati;
  2. deve essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui:
    • a) per la natura del rifiuto si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto
    • b) per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possa verificare una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

Quindi secondo l’indicazione operativa, fornita dal Ministero dell’Ambiente, di sicuro c’è che il soggetto compilante, ovvero il produttore/detentore del rifiuto oggetto di trasporto, deve sempre indicare sul Formulario di identificazione la quantità del rifiuto trasportato.

Tale peso non necessita di essere verificato presso l’impianto di destinazione in due casi:

  • quando il rifiuto spedito non è soggetto a variazioni di peso durante il trasporto. Ciò può riguardare ad esempio rifiuti metallici, imballaggi impermeabili o rifiuti liquidi in autobotte;
  • quando il soggetto che effettua la spedizione dei rifiuti dispone di un sistema di pesatura, e perciò riesce a fornire un peso non presunto.

A proposito del nostro quesito iniziale, la Circolare riporta nel testo sopra citato il verificarsi di una “non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”. Questa frase non chiarisce però quale debba essere la portata di tale “non precisa corrispondenza” affinché si configuri un illecito. Ma nemmeno quale debba essere perché non si configuri. Ci sembra però ragionevole pensare che tale eventuale scostamento sia da valutarsi caso per caso facendo riferimento alle specifiche circostanze.

Leggi anche Il Formulario Rifiuti. Obblighi di Legge, sanzioni e gestione del documento

Conclusioni

In conclusione, una differenza significativa tra peso presunto dei rifiuti e peso a destino può portare al sospetto della presenza di un illecito e conseguentemente alla verifica delle circostanze per le quali si è verificata. Si può ad esempio sospettare che il trasportatore, pur autorizzato, abbia caricato o scaricato rifiuti lungo il tragitto. Ma ovviamente la differenza può essere dovuta ad altre circostanze totalmente legali.

Ad oggi nell’ambito della normativa vigente non esiste un riferimento che chiarifichi criteri secondo i quali oltre una certa differenza di peso si configuri un’anomalia. Quindi non esistono parametri grazie ai quali poter sanzionare l’indicazione di un peso presunto sul Formulario notevolmente diverso da quello poi riscontrato a destinazione. Infine non vi è nemmeno l’obbligo di effettuare una segnalazione agli organi di controllo nel caso di differenze oltre un certo limite.

Questa situazione di vuoto normativo fa sì che gli organi di controllo debbano procedere caso per caso e a loro discrezione qualora lo ritengano opportuno.

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