Covid-19: gestione e smaltimento rifiuti da DPI in azienda

Alessandra Addabbo

Copywriter
DPI Covid-19 gestione rifiuti

Illustriamo le regole nazionali, aggiornate al 18 maggio dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per la gestione dei rifiuti da DPI (dispositivi di protezione individuale), prodotti nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, diversi dalle strutture sanitarie, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.


Indice


Che cosa sono i DPI?

Necessaria premessa è la definizione di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) per evitare ogni fraintendimento.

L’art. 74 del D.L. n.81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) definisce DPI “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Le differenze con la definizione normativa

Mascherine chirurgiche senza filtro, che proteggono il paziente non il medico, o guanti usati nell’industria alimentare, che preservano il cibo da contaminazioni, non sono DPI secondo descrizione normativa, non proteggono infatti il lavoratore. 

Tuttavia, nella cornice emergenziale tracciata dal virus Covid-19, l’uso di strumenti di contrasto all’infezione, come mascherine e guanti, si è diffuso anche in ambiti diversi da quello lavorativo. Ne consegue che, nelle attuali circostanze, il termine DPI sia venuto a racchiudere sinteticamente questi strumenti preventivi quotidiani, travalicando la definizione normativa.

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Le attuali disposizioni dell’Istituto Superiore della Sanità

Le attuali disposizioni dell’ISS e del Ministero della Salute per la gestione dei rifiuti da DPI prodotti in luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, siano questi pubblici o privati, distinguono due diversi casi all’interno delle aziende e rispettivi protocolli:

  • imprese in cui non si siano rilevati casi di persone affette da Covid-19;
  • imprese in cui si siano rilevate persone affette da Covid-19.

Aziende senza casi conclamati di Coronavirus

Il primo caso prevede che all’interno delle aziende in cui sono assenti persone che abbiano contratto il virus Covid-19, la gestione dei rifiuti da DPI segua le prescrizioni dell’ISS. Tali indicazioni stabiliscono per le attività lavorative dotate di flussi di rifiuti assimilati rifiuti urbani indifferenziati, l’attribuzione di mascherine e guanti monouso a tale flusso. 

Invece le attività attività lavorative sprovviste di rifiuti assimilati rifiuti urbani indifferenziati possono utilizzare per il rifiuto da mascherine e guanti monouso il codice CER 15.02.03, codice specchio non pericoloso.

Specifiche per una situazione d’emergenza

La possibilità di assimilare ai rifiuti urbani questa tipologia di rifiuto snellisce il processo di smaltimento per aziende e attività pubbliche, che in questo fase specifica affrontano sovraccarichi importanti.
D’altronde questo largo uso di DPI è temporaneo e riguarda categorie di lavoratori non esposti a rischi professionali specifici. Ad ogni modo si incentivano le aziende a istruire i lavoratori sulla corretta eliminazione di guanti e mascherine monouso, che non devono essere gettati in cestini singoli presenti in ambienti di lavoro comuni o nei servizi igienici.

Aziende con persone affette da Covid-19

Il secondo caso invece riguarda quelle aziende in cui vi siano stati casi conclamati di SARS-Cov-2. In questo caso sono da attuare le norme previste dal Ministero della Salute, ovvero la sanificazione degli ambienti lavorativi e lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale monouso come materiale potenzialmente infetto.

Questi rifiuti sono ritenuti rifiuti speciali pericolosi e vanno identificati con codice CER 18.01.03 con caratteristica di pericolo HP9, pertanto il loro trasporto, come materiale e rifiuti infettanti, segue la normativa ADR.

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Conclusione

Esplicitata questa distinzione, appare ora chiaro che i rifiuti aziendali prodotti da guanti e mascherine non necessitano uno smaltimento come rifiuti speciali pericolosi sempre e comunque, ma solo in casi ristretti e specifici come quelli descritti poc’anzi. Questo con vantaggio gestionale ed economico per aziende.

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