Come il DL 3 settembre 2020, n.116 cambiava il registro cronologico di carico e scarico

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale
Infografica DL 3 settembre 2020 n.116 Pacchetto Economia Circolare
Con il RENTRI
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, conosciuto anche come decreto RENTRI, ha introdotto i nuovi modelli di Registro Carico Scarico. L’entrata in vigore di RENTRI circoscrive l’area dei Soggetti Obbligati in ottica di iscrizione al Nuovo Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

L’articolo 190, già contenente la disciplina relativa alla compilazione e tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico, è stato completamente sostituito dalla nuova formulazione del DL 3 settembre 2020, n.116 – Pacchetto Economia Circolare, a sua volta aggiornata dalla normativa RENTRI.

È proprio dal Pacchetto Economia Circolare, però,  che era già partita l’individuazione dei soggetti obbligati ed esclusi ed delle modalità e tempistiche di tenuta del registro stesso.

Soggetti obbligati – comma 1

  • Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e non);
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti (pericolosi e non);
  • Gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (pericolosi e non);
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 189 comma 3, lettere:
    • c) – rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • d) – rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • g) – rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, … , fosse settiche.

Soggetti esonerati – comma 5

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. e volume d’affari inferiore a 8.000 euro annuo;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8);
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

Il comma 7 specifica inoltre che quei soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico tramite le associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede la sola copia del registro.

Modello di Registro Cronologico di Carico e Scarico – comma 2

“Il modello di registro cronologico di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.”

Annotazioni – comma 3

Lievi sono le modifiche introdotte in merito alle tempistiche delle annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, infatti queste devono essere effettuate:

  • Entro dieci giorni lavorativi:
    • dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per il produttore iniziale;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per chi effettua raccolta e trasporto;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per intermediari, commercianti e consorzi;
  • entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento.

Luogo e tempi di conservazione – commi 10 e 11

La nuova formulazione del testo differisce dalla precedente in merito al luogo e ai tempi di conservazione del registro cronologico di carico e scarico. Il registro infatti deve essere conservato (o reso accessibile) presso ogni impianto di produzione o di trattamento (stoccaggio/recupero/smaltimento) e presso la sede operativa di raccoglitori, trasportatori, commercianti ed intermediari. I registri degli impianti dismessi o non presidiati possono essere invece tenuti presso la sede legale del soggetto gestore dell’impianto stesso.

Per tutti i soggetti obbligati alla tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico i tempi di conservazione sono così stabiliti:

  • 3 anni (invece di 5) calcolati a partire dalla data dell’ultima registrazione (unitamente ai formulari);
  • perennemente per le discariche sino a chiusura dell’impianto.

Per quanto riguarda invece il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti (art. 230).

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

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