Come il DL 3 settembre 2020, n.116 cambiava il registro cronologico di carico e scarico

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale
Pacchetto economia circolare Decreto Legislativo 3 settembre 2020 116

L’articolo 190, già contenente la disciplina relativa alla compilazione e tenuta del registro cronologico di carico e scarico, è stato completamente sostituito dalla nuova formulazione del DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare. Successivamente, il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, conosciuto anche come decreto RENTRI, ha introdotto i nuovi modelli di Registro Carico Scarico.

È proprio dal pacchetto economia circolare, però,  che partiva già l’individuazione dei soggetti obbligati ed esclusi ed delle modalità e tempistiche di tenuta del registro stesso.

 


Soggetti obbligati – comma 1

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e non);
  • commercianti ed intermediari di rifiuti (pericolosi e non);
  • gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (pericolosi e non);
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 189 comma 3, lettere:
    • c) – rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • d) – rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • g) – rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, … , fosse settiche.

Soggetti esonerati – comma 5

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. e volume d’affari inferiore a 8.000 euro annuo;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8);
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

Il comma 7 specifica inoltre che quei soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico tramite le associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede la sola copia del registro.

Modello di registro cronologico di carico e scarico – comma 2

“Il modello di registro cronologico di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.”

Annotazioni – comma 3

Lievi sono le modifiche introdotte in merito alle tempistiche delle annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, infatti queste devono essere effettuate:

  • entro dieci giorni lavorativi:
    • dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per il produttore iniziale;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per chi effettua raccolta e trasporto;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per intermediari, commercianti e consorzi;
  • entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento.

Luogo e tempi di conservazione – commi 10 e 11

La nuova formulazione del testo differisce dalla precedente in merito al luogo e ai tempi di conservazione del registro cronologico di carico e scarico. Il registro infatti deve essere conservato (o reso accessibile) presso ogni impianto di produzione o di trattamento (stoccaggio/recupero/smaltimento) e presso la sede operativa di raccoglitori, trasportatori, commercianti ed intermediari. I registri degli impianti dismessi o non presidiati possono essere invece tenuti presso la sede legale del soggetto gestore dell’impianto stesso.

Per tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico i tempi di conservazione sono così stabiliti:

  • 3 anni (invece di 5) calcolati a partire dalla data dell’ultima registrazione (unitamente ai formulari);
  • perennemente per le discariche sino a chiusura dell’impianto.

Per quanto riguarda invece il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti (art. 230).

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

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