Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti
Con il RENTRI |
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Con l’introduzione del sistema RENTRI, abbiamo aggiornato le nostre istruzioni per la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Secondo normativa RENTRI, infatti, dal 13 febbraio 2025 sarà obbligatorio l’uso del nuovo modello di FIR, con la vidimazione digitale estesa anche alla versione cartacea. Questa transizione culminerà il 13 febbraio 2026, quando gli operatori iscritti a RENTRI dovranno compilare e gestire il FIR esclusivamente in formato digitale tramite il portale, eliminando la necessità della quarta copia. |
Come compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti? Ecco come farlo correttamente evitando di incorrere in sanzioni.
Questo articolo vuole essere di supporto a chi deve redigere il formulario, magari anche per la prima volta, oppure per chi ha dei dubbi su alcuni punti e ha bisogno di un rapido aiuto in fase di compilazione.
Il formulario dev’essere vidimato prima del suo utilizzo. In particolare dev’essere vidimato l’intero blocco indicando gli estremi alfanumerici dei singoli FIR nell’allegato A. Eseguire un trasporto con un FIR non vidimato equivale a trasportare rifiuti senza FIR.
Numero Formulario Identificazione Rifiuti
Indica il numero progressivo del Formulario. E’ prestampato e può trovarsi in alto ma a lato e scritto verticalmente. Non compete a chi compila il formulario effettuare questa numerazione.
Numero Registro
Riportare il numero che sul Registro di Carico e Scarico corrisponde all’operazione di scarico. I carichi possono essere infatti più di uno per un solo scarico. Essendo il FIR un documento di trasporto dev’essere collegato solo all’operazione di scarico. Anche le modalità di compilazione del Registro Carico Scarico hanno subito delle variazioni con RENTRI.
Come indicare il numero Registro se il soggetto non è obbligato alla tenuta?
Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, pur essendo obbligato al formulario per la fase di trasporto, provvederà a indicare l’esonero dall’obbligo di registro nell’apposito spazio “annotazioni” e conservare il formulario. [Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2) lett. l)].
Data di emissione del Formulario
Riportare la data di compilazione del formulario. Essa può essere quella del giorno di trasporto oppure anche antecedente allo stesso. La data di emissione può quindi non corrispondere a quella riportata alla voce “data inizio trasporto” di cui al punto 10 del formulario. Se il FIR viene precompilato, la data di emissione dev’essere sempre indicata anche se il documento non è completo.
[1] Produttore o Detentore
Riportare i dati dell’impresa che ha prodotto il rifiuto e nello specifico:
- Denominazione o ragione sociale dell’impresa.
- Unità Locale: indicare il luogo dov’è stato prodotto il rifiuto. Se l’impresa ha una sede legale ma il rifiuto è prodotto presso uno stabilimento con altro indirizzo, indicare quest’ultimo.
- Codice fiscale dell’impresa.
- N. Aut./Albo: questo dato ovviamente è da inserire nel caso in cui il produttore sia un impianto di recupero o smaltimento che produce rifiuti dalle proprie attività altrimenti non è da compilare. Nel caso inserire il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
[2] Destinatario
Verificare preventivamente che l’impresa destinataria possegga l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o l’autorizzazione necessaria, relativamente al Codice CER in oggetto e richiederne una copia. Verificare inoltre che l’iscrizione o l’autorizzazione della suddetta impresa comprenda le operazioni di recupero o di smaltimento secondo quanto sarà indicato successivamente nel FIR. E’ sempre onere di chi emette il formulario accertarsi preventivamente di eventuali modifiche e/o variazioni dell’autorizzazione dell’impianto di destino.
Quindi indicare nello specifico:
- Denominazione o ragione sociale dell’impresa.
- Indirizzo dell’impianto di destinazione del rifiuto.
- Codice fiscale dell’impresa.
- Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/2006.
[3] Trasportatore
Per lo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per cui anche in questo caso è necessario affidarsi solo a trasportatori iscritti all’Albo con l’autorizzazione a movimentare il Codice CER in oggetto. A richiesta dovrà essere mostrata copia dell’autorizzazione o dell’atto di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per verifica dei CER autorizzati in corrispondenza delle targhe dei mezzi utilizzati.
Il trasportatore dev’essere autorizzato ad effettuare il trasporto con la suddetta iscrizione all’Albo sia che si tratti di produttori di rifiuti non pericolosi che vogliono effettuare il trasporto dei propri rifiuti sia che si tratti dell’impresa che riceverà il rifiuto per trattarlo.
Riportare nello specifico:
- Denominazione o ragione sociale dell’impresa.
- Indirizzo dell’impresa.
- Codice fiscale dell’impresa.
- Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione.
La riga “Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento [ ] di” oggi non più applicabile, riguardava un trasporto in conto proprio classe 2bis. Si tratta di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Oggi in impianto possono giungere produttori che in conto proprio trasportano i propri rifiuti e compilano il FIR registrandosi come produttori e come trasportatori.
Annotazioni
Il campo annotazioni è utilizzabile per riportare eventuali correzioni e altri informazioni necessarie alla completezza del FIR. Esempi sono:
- Riportare eventuali intermediari. Indicarne la ragione sociale, l’indirizzo della sede legale, il Codice Fiscale o P.IVA e il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
- Dichiarazione di esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
- In caso di trasporto intermodale riportare le diverse tipologie di trasporto (es. ferrovia, nave) e allegare i documenti previsti dalle norme che disciplinano la tipologia di trasporto.
[4] Caratteristiche del rifiuto
Denominazione/Descrizione del rifiuto
Dev’essere quella “ufficiale” relativa al Codice CER in oggetto riportata nell’Elenco Europeo dei Rifiuti. Nel caso di codici generici, generalmente quelli che terminato con la cifra “99”, si può indicare una descrizione più accurata.
Codice del Rifiuto (*)
Riportare il codice CER relativo alla descrizione sopra riportata.
Stato fisico
Scrivere lo stato fisico del rifiuto secondo le quattro classi ufficiali barrando anche la casella corrispondente:
- Solido Pulverulento
- Solido Non Pulverulento
- Fangoso Palabile
- Liquido
Caratteristiche di pericolo
In caso di rifiuti pericolosi (Codici CER che terminano con asterisco “*”) vanno riportati i codici di pericolosità HP. Questi sono indicati nella scheda tecnica del materiale dal quale ha origine il rifiuto oppure identificati attraverso analisi chimiche del rifiuto effettuate presso un laboratorio.
N. Colli/contenitori
Quando il rifiuto non è trasportato sfuso ma in “unità”, anche in bancali, indicarne il numero. Ad esempio per il rifiuto imballato in big bag si scrive il numero di queste. Se sfuso in un cassone scrivere “sfuso in cassone”.
[5] Destinazione del rifiuto
Barrare la casella corrispondente al tipo di operazione (recupero o smaltimento) alla quale è destinato il rifiuto e di seguito scrivere il codice corrispondente. I codici relativi alla lettera R indicano operazioni di recupero mentre quelli con la lettera D indicano operazioni di smaltimento (Disposal). I codici e le attività corrispondenti sono consultabili nell’allegato B al DLgs. 152/2006.
Quindi se per esempio il rifiuto è destinato al recupero di energia tramite incenerimento barrare la casella “Recupero” e scrivere la sigla R1 che corrisponde all’utilizzo come combustibile.
Caratteristiche chimico-fisiche
E’ facoltativo indicare l’aspetto esteriore e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, in modo che il rifiuto possa essere identificato con la massima accuratezza qualora la descrizione del CER non fosse esaustiva. Questo soprattutto riguarda i codici generici che terminano con la cifra 99.
Questo spazio va compilato solo in caso di smaltimento in discarica, in cui bisogna chiarire e dimostrare il possesso da parte del rifiuto delle caratteristiche necessarie per l’ammissibilità nella corrispondente categoria. In ogni caso le caratteristiche chimico fisiche possono essere dimostrate allegando un certificato di analisi.
[6] Quantità
La quantità del rifiuto in partenza deve sempre essere indicata insieme con la propria unità di misura (Kg o litri). Riportare possibilmente anche il peso lordo e la tara del carico. Quando l’azienda non ha la possibilità di pesare il rifiuto deve inserire la stima di un peso presunto che, seppur approssimativa, dev’essere comunque ragionata.
La casella “Peso da verificarsi a destino” dev’essere sempre barrata oltre al caso in cui non si disponga di un sistema di pesatura anche quando per la natura del rifiuto si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto. Nel caso in cui il soggetto non lo facesse, pur non essendo certo del peso indicato, non potrebbe poi giustificare la discrepanza tra il peso iniziale e quello accertato a destino. Al di fuori di questi casi, il peso indicato dev’essere quello effettivo.
[7] Percorso
Indicare il percorso solo se se diverso dal più breve.
[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID
Barrare la casella [SI] se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme ADR (trasporto su strada di merci pericolose) e RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose).
I rifiuti sottoposti a Normativa ADR sono tutti quei rifiuti (pericolosi e non) che per le loro caratteristiche vengono classificati pericolosi ai fini del trasporto su strada. In caso di rifiuti pericolosi sarà necessario integrare l’etichettatura ADR con il codice C.E.R, l’etichetta di rifiuto pericoloso (“R” nera su sfondo giallo) ed infine l’etichetta CLP. In caso di rifiuto non pericoloso sarà necessario integrare l’etichettatura ADR solo con il codice C.E.R.
Qualora il trasporto sia sottoposto a normativa ADR sarà obbligatorio adempiere anche a tutte le richieste circa l’imballaggio corretto e dovranno essere riportati nel campo annotazioni, o su DDT annesso al formulario, i codici identificativi secondo la normativa ADR. Vi sono comunque tre possibilità:
- Rifiuto pericoloso ma non in ADR: barrare casella [NO];
- Rifiuto pericoloso in esenzione parziale ADR: barrare la casella [SI] e indicare nel campo annotazioni il tipo di esenzione parziale;
- Rifiuto pericoloso in ADR: barrare la casella [SI] e indicare nel campo annotazioni la corretta dicitura ADR sulla base delle singole pericolosità.
[9] Firme
Apporre la firma del Produttore/detentore e del Trasportatore.
Per evitare sanzioni (un viaggio su strada può essere più probabilmente soggetto a controlli) è importante verificare quanto scritto prima di apporre la firma. La responsabilità del produttore/detentore che compila e sottoscrive il formulario è piena e totale. Quella del trasportatore che ufficialmente non compila e non firma il formulario ma controfirma non è piena e totale.
L’Albo precisa infatti che non sarebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto, specialmente quando il rifiuto è chiuso e sigillato in fusti o comunque confezionato in maniera tale che non sia possibile verificarne la natura. Ciò a meno che non sia evidente che il carico non corrisponde alla descrizione tipologica e al codice CER indicato nel formulario. In tal caso la responsabilità del trasportatore rientra in quella più generale di colpa e dolo. Escludendo questo caso, la responsabilità del trasportatore che controfirma il formulario può essere soltanto una responsabilità generale in materia di trasporto di cose.
Per quanto riguarda il trasportatore generalmente la firma sul formulario di identificazione dei rifiuti è apposta dal conducente che deve effettuare il trasporto e quasi mai dal titolare della ditta di trasporti. Soprattutto nelle grandi ditte di trasporto è impensabile che sia il titolare della ditta a effettuare il trasporto e firmare.
[10] Modalità e mezzo di trasporto
Cognome e nome del conducente
Riportare cognome e nome del conducente dell’autoveicolo usato per il trasporto.
Targa automezzo
Indicare la targa dell’automezzo che effettua il trasporto.
Si ricorda che il mezzo di trasporto deve possedere l’idoneità tecnica al trasporto del determinato rifiuto e la sua targa deve trovarsi all’interno della lista dei mezzi contenuta nell’iscrizione all’Albo della ditta che effettua il trasporto. Nello specifico il veicolo dev’essere autorizzato al trasporto del determinato codice CER del rifiuto in questione. Tutto ciò è consultabile sul sito dell’Albo Gestori Ambientali.
Targa rimorchio
Nel caso in cui sia stato utilizzato oltre alla motrice anche un rimorchio deve essere riportata la targa di quest’ultimo.
Data e ora Inizio trasporto
Riportare la data e l’ora in cui ha inizio il trasporto.
[11] Riservato al destinatario
In quest’area il destinatario dei rifiuti dichiara con quali modalità il carico è stato accettato. Se il carico è accettato per intero dovrà barrare l’apposita casella. Nel caso in cui, successivamente alla pesa del rifiuto, la quantità (precedentemente indicata come peso “da verificarsi a destino) risulti differente, dovrà essere indicato a destra il “nuovo” peso.
Altrimenti sarà barrata “accettato per la seguente quantità” con l’indicazione del quantitativo ammesso e il produttore deve riprendersi in carico la differenza. La casella “rifiuto respinto per le seguenti motivazioni” verrà barrata nel caso in cui il carico non sia accettato interamente scrivendone le motivazioni.
Dovrà poi essere indicata data e ora di ricevimento del rifiuto e apposta la firma.
Salve, esiste un limite massimo entro il quale il numero di registro deve essere annotato sul formulario? C’è una norma su cui fare riferimento?
Buongiorno,
Il numero di registro rappresenta il numero progressivo che identifica l’annotazione sul registro di carico e scarico relativa ai rifiuti smaltiti per quel trasporto e non vi è un limite massimo da dover rispettare. Produttore/detentore, trasportatore e destinatario dei rifiuti devono sempre apporre il proprio “Numero di registro” sulla copia del formulario di loro competenza.
Saluti
Buongiorno
lavoro per un’azienda che ritira e recupera imballaggi in legno rotti che saranno poi reimmessi sul mercato; è autorizzata per attività R3 R13.
Quando compilo il FIR nella sezione DESTINAZIONE DEL RIFIUTO indico Recupero, ma qual è il codice corretto da riportare? R3 o R13? Scriverli entrambi è sbagliato?
Buongiorno Elisabetta,
grazie per il suo commento. La risposta corretta risiede nelle modalità di processo della sua azienda. Bisognerebbe approfondire il caso che riporta con una analisi dettagliata per comprendere al meglio il processo produttivo e le modalità e i trattamenti di recupero che sarannno da riportare sul formulario.
Consigliamo di rivolgersi al suo consulente ambientale o di scrivere a info@rifiutoo.com.
Saluti
Buongiorno, lavoro in azienda sanitaria, la mia domanda è il formulario può essere firmato da chiunque o c’è una figura professionale minima come il Dirigente che deve firmarlo?
Resto in attesa di una vostra risposta
Grazie
Buongiorno, può essere firmato dal magazzino o della segreteria.
Salve, siamo una piccola impresa edile iscritta all’Agest cat 2bis. Usiamo Vi.Vi.Fir. per effettuare il trasporto di rifiuti propri, ne stampiamo due copie che vengono compilate dal produttore/trasportatore nel momento di inizio del trasporto. Entrambe le copie viaggiano col rifiuto dino al destinatario, che compila e timbra la parte a lui riservata e ci restituisce un Fir trattenendo l’altro. E’ corretto?
Buongiorno Michela,
il Vi.Vi.Fir si compone di due copie originali. La prima rimane al produttore, la seconda è invece trattenuta dal destinatario dopo aver inserito le informazioni relative alla conclusione del processo di recupero/smaltimento. Al trasportatore, eventuale intermediario, e al produttore devono essere trasmesse copie (fotocopie, scansioni, fotografie, ecc….) della seconda copia completa.
Buon lavoro