Chi è l’Intermediario Rifiuti e che cosa fa

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Intermediario Rifiuti - Rifiutoo

L’Intermediario Rifiuti è una figura professionale che opera nella gestione dei rifiuti senza detenerli fisicamente, mettendo in relazione i Produttori Iniziali con le aziende che si occupano di trasporto, recupero o smaltimento. Per svolgere questa attività, deve essere in possesso di un’autorizzazione specifica, rilasciata in conformità alle normative vigenti.

La gestione dei rifiuti, infatti, è regolamentata da norme stringenti, con l’obiettivo di garantirne la tracciabilità e prevenire traffici illeciti, impatti ambientali dannosi e rischi per la salute. L’Unione Europea ha definito, attraverso Regolamenti e Direttive, i principi per un corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, stabilendo anche i requisiti e le autorizzazioni necessarie per le diverse figure professionali coinvolte nel settore.

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Chi è l’Intermediario Rifiuti?

L’Intermediario dei rifiuti è definito dal Codice Ambientale (D.Lgs 152/06) all’art. 183 come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

Secondo il regolamento comunitario 1013‐2006 è Intermediario “chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall’articolo 12 della direttiva 2006‐12‐CE”.

Di cosa si occupa un Intermediario Rifiuti?

Il ruolo principale dell’Intermediario Rifiuti è quello di anello di congiunzione tra il produttore/detentore del rifiuto da una parte e il trasportatore o direttamente il destinatario finale dall’altra.

L’Intermediario si adopera per assicurare al produttore la collocazione migliore del rifiuto, anche sotto il profilo economico. Attraverso una propria scelta seleziona e connette le figure del ciclo di gestione, basandosi sulle proprie competenze e conoscenze. Ovviamente tutte le figure interessate devo possedere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e avere l’autorizzazione alla gestione dei codici CER relativi ai rifiuti trattati.

Consulta l’elenco completo dei codici CER

Intermediario Rifiuti e Waste Manager

La figura dell’Intermediario Rifiuti è diversa da quella del Waste Manager. Per lo specifico riferimento normativo l’Intermediario è configurabile solo come stabilimento o impresa e non come singolo professionista.

Il Waste Manager può essere un consulente che consiglia soluzioni senza disporre il recupero o lo smaltimento e non necessita di alcun tipo di autorizzazione. Questo può altresì occuparsi della parte amministrativa supportando l’azienda per la quale effettua la prestazione, nell’espletamento di tutte le pratiche documentali previste dalla Normativa vigente.

Un’ulteriore differenza tra Intermediario Rifiuti e Waste Manager è che il primo è solitamente specializzato nella gestione di determinati rifiuti. Il secondo invece può svolgere attività consulenziale a proposito di qualsiasi tipologia di rifiuti.

Leggi qui Waste Manager: una nuova figura professionale a servizio delle aziende

Intermediario Rifiuti e iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

L’Intermediario senza detenzione è obbligato ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Come tutti gli iscritti che desiderino continuare a esercitare è tenuto a rinnovare la propria iscrizione ogni cinque anni.

In fase di iscrizione, tali imprese devono attestare la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento delle attività e la propria capacità finanziaria. L’iscrizione o rinnovo alla Categoria 8 è subordinata alla prestazione di una determinata garanzia finanziaria che consiste in una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa da inviare entro 90 giorni dalla richiesta di iscrizione e entro 45 giorni da quella di rinnovo.

Questa garanzia finanziaria cambia in base alla quantità annua di rifiuti pericolosi o nel caso di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, trattati dalle attività oggetto di iscrizione o rinnovo. Si tratta di 6 classi identificate da lettere dalla A alla F. Sono previste però riduzioni degli importi fino al 50% per quelle imprese certificate EMAS o ISO:14001.

Gli obblighi documentali dell’Intermediario Rifiuti

I soggetti che svolgono attività di commercio ed intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico. Nel caso di attività di intermediazione e commercio senza detenzione si tratta del Modello B. I registri devono essere tenuti presso la sede degli intermediari, numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, ossia quella in cui ha sede l’impresa.

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Delle quattro copie del Formulario di identificazione del rifiuto che devono essere prodotte e conservate per cinque anni, nessuna è prodotta dall’Intermediario e deve rimanere in suo possesso.

Gli obblighi documentali dell’Intermediario sono:

  • Vidimazione del registro di carico e scarico presso la Camera di commercio di competenza (art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006).
  • Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico (modello B) entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione della transazione relativa (art. 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006).
  • Conservazione di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore – cosiddetta ”Quinta copia” -(punto 2 lett. j della Circolare del Ministero dell’Ambiente e dell’Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/9874).
  • Invio del MUD alla Camera di commercio dove ha sede l’unità locale, entro il 30 aprile di ogni anno (art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
  • Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190, comma 3 D.lgs. 152/2006).

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Gli utenti hanno commentato:

6 risposte a “Chi è l’Intermediario Rifiuti e che cosa fa”

  1. Lavoro-Italia ha detto:

    Meritera un capitolo a parte la figura di ACQUIRENTE ovvero colui che decide a chi dare l’incarico di smaltire i rifiuti, che a volte non coincide, ma dato che io tutelo l’IMPRENDITORE, oggi voglio parlare di lui. L’imprenditore sprovveduto e colui che in materia di rifiuti e disinformato, non conosce la materia, la normativa e gli obblighi a cui e sottoposto in quanto PRODUTTORE di rifiuti speciali e nonostante questo e convinto di poter stare tranquillo.

  2. Porro Maurizio ha detto:

    Ottimo,chiaro professionale.Complimenti per il servizio esplicativo.

  3. Sara Bisio ha detto:

    Ma il trasportatore che subvenziona un viaggio di rifiuti ad un altro trasportatore è obbligato ad avere la categoria 8?

  4. Antonio ha detto:

    Buonasera, una cooperativa di trasportatori tutti titolari di partita iva, sottoscrive un contratto di servizi di trasporto di rifiuti (cer 15.01.07) con un committente aggiudicatario di una gara Co.Re.Ve.; nessun consociato ha l’autorizzazione per effettuare tale servizio. Si affida quindi ad un sub-vettore iscritto alla categoria 4.
    Premetto che la destinazione finale del rifiuto non è determinata dalla Cooperativa ma dal consorzio Co.re.ve. In questo caso la Cooperativa è obbligata ad iscriversi alla categoria “8”?

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