Come cambia il Catasto Rifiuti con l’approvazione del DL 116/2020
Il nuovo testo dell’art. 189, modificato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali e delinea le modalità di integrazione dello stesso con il registro elettronico nazionale.
La responsabilità della gestione dei rifiuti dopo il DL 3 settembre 2020, n.116
L’art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti è stato completamente riformulato e sostituito dal nuovo testo che introduce, tra le altre cose, un nuovo strumento denominato certificazione di avvenuto smaltimento. Il certificato, necessario per escludere la responsabilità della gestione dei rifiuti del produttore, deve essere richiesto in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15).
Come il DL 3 settembre 2020, n.116 modifica il deposito temporaneo
Con l’introduzione dell’art. 185-bis da parte del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, si sostituisce la definizione di deposito temporaneo prima espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 – definizioni. Non vi sono particolari novità se non per quanto riguarda la possibilità per alcune attività di organizzare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
DL 3 settembre 2020, n.116: scopriamo le nuove definizioni introdotte
Scopriamo assieme quali altre novità in merito alle definizioni (art. 183) sono state introdotte dal DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare. Di rilievo sono la modifica della definizione di gestione dei rifiuti e l’introduzione della definizione di riempimento con riferimento all’utilizzo di rifiuti per le attività di ripristino ambientale di aree escavate e rimodellamenti morfologici.