Registro carico e scarico: i 5 errori da non commettere nella compilazione
Con il RENTRI |
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Con l’avvento di RENTRI, molti degli errori più comuni nella gestione del Registro di Carico e Scarico stanno per diventare un ricordo del passato. Grazie alla tracciabilità elettronica, tramite il portale RENTRI sarà più semplice evitare errori di distrazione e garantire la corretta registrazione dei movimenti, utilizzando i Nuovi Modelli di Registro. Questa nuova gestione del Registro rappresenta un significativo passo avanti per assicurare una gestione più ordinata e conforme dei rifiuti, mentre la compilazione del nuovo modello di Registro Rifiuti è progettata per ridurre al minimo il margine di errore, rendendo tutto il processo più semplice e intuitivo. |
In questa breve guida andiamo ad analizzare i 5 errori che vengono commessi con più frequenza nella compilazione del registro di carico e scarico. Ne abbiamo visti molti di errori, ed anche se ti possono sembrare banali o semplici errori di distrazione, questi sono quelli da non commetterete assolutamente!
Tempi di registrazione dei movimenti
Per gli enti e le imprese produttori iniziali, i movimenti di carico e scarico devono essere tassativamente registrati entro dieci giorni lavorativi dall’effettiva data di produzione o smaltimento del rifiuto (vedi il riferimento normativo a c.1-quater lettera (a) dell’art.190 del T.U. Ambientale).
I 10 giorni lavorativi si contano in questo modo:
- Produzione del rifiuto: momento in cui il rifiuto viene “inserito” nel deposito temporaneo;
- Scarico: momento in cui il rifiuto “lascia” effettivamente l’azienda.
Sottolineiamo che per quei rifiuti la cui produzione è ciclica, è errato registrare un movimento di carico con data coincidente con quella del movimento di scarico.
Con l’introduzione di RENTRI e il nuovo modello di tracciabilità elettronica, sarà ancora più importante rispettare queste scadenze, in quanto la tracciabilità digitale renderà facilmente visibili eventuali ritardi. La mancata osservanza dei tempi previsti può comportare sanzioni rilevanti per le imprese non conformi.
Errata numerazione dei movimenti
Assegnare un numero progressivo (protocollo) ai movimenti è obbligatorio. Non vi sono particolari indicazioni sulla gestione della numerazione, l’unica indicazione si riferisce al fatto che ogni registrazione (di carico o scarico) deve essere univoca all’interno dello stesso registro. Si segnala che pertanto ammesso l’uso di sezionali, ad esempio “01/2020” e “02/2020” e così via.
Descrizioni personalizzate dei rifiuti
Nel campo Descrizione del Rifiuto (seconda colonna del registro di carico e scarico) va riportato esclusivamente il nome codificato del rifiuto come identificato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (vedi Comunicazione della Commissione 2018/C 124/01).
Quando si effettuano registrazioni per rifiuti del tipo 00.00.99 – rifiuti non specificati altrimenti, è necessario riportare un’ulteriore descrizione dettagliata (es: terre di filtrazione) in luogo della descrizione generica (rifiuti non specificati altrimenti).
Tenuta del registro a matita
Questo errore andrà via via scomparendo con la messa in vigore di RENTRI e il nuovo modello di Registro Elettronico di Carico Scarico.
Nel frattempo, è bene ricordare che secondo la norma ogni registrazione di movimento deve risultare completa (non modificabile) all’atto stesso della compilazione e pertanto l’utilizzo della matita per la compilazione del registro non è ammesso. Molte aziende utilizzano questo “stratagemma” per non commettere errori nella compilazione del registro.
L’errore è ammesso: le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.
Vediamo un esempio qui sotto relativamente ad un errore di iscrizione della quantità:
Compilazione del campo “Luogo di Produzione e Attività di Provenienza”
Sono tenuti alla compilazione di questo campo i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a rete diffusa sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento. Quindi, a meno che non svolgiate l’attività di cui sopra, non perdete più tempo a riportare l’indirizzo della sede della vostra attività in questo campo, che tra l’altro è già riportato nel frontespizio del registro.
Salve, ho stampato il registro su carta già vidimata e numerata. Ho commesso però un banale (a parer mio) errore. Ho stampato sulla pagina 291 la pagina 290. Per correggere l’errore ho ristampato sulla pagina 291, la pagina corretta ma sul retro e poi ho ricopiato i dati del fronte (numerazione e ragione sociale della società con relativa partita iva) sul retro con una penna a sfera. Si tratta di un’errore che potrebbe farmi incorrere in una sanzione? Grazie mille anticipatamente.
Buongiorno, da quello che riporta se le correzioni apportate sono state effettuate secondo principi di buona fede e permettono e consentono di garantire la tracciabilità della gestione dei rifiuti, la sanzione potrebbe essere esclusa.
Salve,
sullo stesso registro di C/S passando all’anno successivo c’è bisogno di cambiare pagina, eventualmente anche lasciando righe vuote?
grazie
Buongiorno, non è possibile lasciare righe vuote.