Registro carico e scarico: i 5 errori da non commettere nella compilazione
In questa breve guida andiamo ad analizzare i 5 errori che vengono commessi con più frequenza nella compilazione del registro di carico e scarico. Ne abbiamo visti molti di errori, ed anche se ti possono sembrare banali o semplici errori di distrazione, questi sono quelli da non commetterete assolutamente!
1. Tempi di registrazione dei movimenti
Per gli enti e le imprese produttori iniziali, i movimenti di carico e scarico devono essere tassativamente registrati entro dieci giorni lavorativi dall’effettiva data di produzione o smaltimento del rifiuto (vedi c.1-quater lettera a) dell’art.190 del T.U. Ambientale).
I 10 giorni lavorativi si contano in questo modo:
- produzione del rifiuto: momento in cui il rifiuto viene “inserito” nel deposito temporaneo;
- scarico: momento in cui il rifiuto “lascia” effettivamente l’azienda.
N.B.: per quei rifiuti la cui produzione è ciclica è errato registrare un movimento di carico con data coincidente con quella del movimento di scarico.
2. Errata numerazione dei movimenti
Assegnare un numero progressivo (protocollo) ai movimenti è obbligatorio. Non vi sono particolari indicazioni sulla gestione della numerazione, l’unica indicazione si riferisce al fatto che ogni registrazione (di carico o scarico) deve essere univoca all’interno dello stesso registro. Si segnala che pertanto ammesso l’uso di sezionali (es: 01/2020, 02/2020, ecc…).
3. Descrizioni personalizzate dei rifiuti
Nel campo Descrizione del Rifiuto (seconda colonna del registro di carico e scarico) va riportato esclusivamente il nome codificato del rifiuto come identificato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (vedi Comunicazione della Commissione 2018/C 124/01).
N.B.: Quando si effettuano registrazioni per rifiuti del tipo 00.00.99 – rifiuti non specificati altrimenti, è necessario riportare un’ulteriore descrizione dettagliata (es: terre di filtrazione) in luogo della descrizione generica (rifiuti non specificati altrimenti).
Scopri qui Registro carico e scarico. Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta?
4. Tenuta del registro a matita
Questo errore andrà via via scomparendo con la messa in vigore di RENTRI, il nuovo Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Nel frattempo, è bene ricordare che secondo la norma ogni registrazione di movimento deve risultare completa (non modificabile) all’atto stesso della compilazione e pertanto l’utilizzo della matita per la compilazione del registro non è ammesso. Molte aziende utilizzano questo “stratagemma” per non commettere errori nella compilazione del registro.
L’errore è ammesso: le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.
Vediamo un esempio qui sotto relativamente ad un errore di iscrizione della quantità:
5. Compilazione del campo “Luogo di Produzione e Attività di Provenienza”
Sono tenuti alla compilazione di questo campo i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a rete diffusa sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento. Quindi, a meno che non svolgiate l’attività di cui sopra, non perdete più tempo a riportare l’indirizzo della sede della vostra attività in questo campo, che tra l’altro è già riportato nel frontespizio del registro.
Leggi anche Come creare un registro di carico e scarico rifiuti con Excel
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Salve, ho stampato il registro su carta già vidimata e numerata. Ho commesso però un banale (a parer mio) errore. Ho stampato sulla pagina 291 la pagina 290. Per correggere l’errore ho ristampato sulla pagina 291, la pagina corretta ma sul retro e poi ho ricopiato i dati del fronte (numerazione e ragione sociale della società con relativa partita iva) sul retro con una penna a sfera. Si tratta di un’errore che potrebbe farmi incorrere in una sanzione? Grazie mille anticipatamente.
Buongiorno, da quello che riporta se le correzioni apportate sono state effettuate secondo principi di buona fede e permettono e consentono di garantire la tracciabilità della gestione dei rifiuti, la sanzione potrebbe essere esclusa.
Salve,
sullo stesso registro di C/S passando all’anno successivo c’è bisogno di cambiare pagina, eventualmente anche lasciando righe vuote?
grazie
Buongiorno, non è possibile lasciare righe vuote.