Formulario rifiuti: i 5 errori da non commettere nella compilazione
Con il RENTRI |
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Con l’entrata in vigore del Registro Elettronico Rifiuti, la tracciabilità elettronica e la gestione tramite il portale RENTRI ridurranno gli errori di compilazione, permettendo una registrazione più accurata e conforme dei movimenti. L’introduzione del Nuovo Modello di FIR, obbligatorio dal 13 febbraio 2025, segna un passo avanti verso una gestione dei rifiuti più ordinata, mentre la digitalizzazione completa prevista per il 2026 offrirà un processo semplificato e intuitivo, eliminando la necessità della quarta copia e migliorando la sicurezza della documentazione. Per questo motivo abbiamo aggiornato in una nuova guida pratica le nostre istruzioni per la compilazione del nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). |
Con questo breve articolo vogliamo evidenziare i 5 errori che vengono commessi con più frequenza nella compilazione del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Se ne possono commettere molti di errori, ed anche se ti possono sembrare semplici errori di distrazione e banalità, questi sono quelli che non dovresti mai commettere!
1. Errori materiali – Correzioni
Per buona prassi (non riferimento normativo) i formulari non dovrebbero presentare correzioni o almeno, nel solo caso di errori di tipo materiale, le correzioni devono essere effettuate permettendo di risalire al dato originale oggetto dell’errore. Pertanto, i modi di correzione dell’errore possono essere:
- “asteriscare” il dato errato e riportare nel campo annotazioni il dato corretto e la motivazione (es: errore materiale di trascrizione)
- “barrare” il dato errato e correggerlo direttamente nel campo riportando invece nelle annotazioni solo il motivo della correzione.
N.B.: se le correzioni vengono effettuate prima della partenza è opportuno riportare inoltre la dicitura “correzione effettuata prima della partenza”.
2. Errori materiali – Lettere di correzione
Può capitare che alcuni attori della filiera della gestione dei rifiuti propongano di effettuare correzioni o integrazioni utilizzando le c.d. lettere di correzione. Queste comunicazioni, emesse su carta intestata, hanno la pretesa (impropria) di rappresentare parte integrante del FIR. Questa procedura, peraltro priva di valore ai fini pubblicistici, non è alternativa alla modalità di correzione descritta al punto1. Ciò non fa venir meno il valore informativo della lettere di correzione che, a questo punto, possono comunque essere inviate ai fini di collaborazione con gli altri soggetti intervenuti nella gestione del rifiuto.
3. Errata Denominazione / Descrizione del rifiuto
La compilazione del campo individuato per la descrizione del rifiuto non deve mai prescindere da un dato fondamentale:
- la descrizione codificata indicata nell’Elenco Europeo dei Rifiuti, come identificato nella Comunicazione della Commissione 2018/C 124/01.
Qualunque altro elemento che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza è utile ma non sostituisce la descrizione codificata, fatta eccezione per i rifiuti identificati con codici CER tipo 00.00.99 – rifiuti non specificati altrimenti.
Si riportano alcuni esempi di errori comuni
Codifica Elenco Europeo | Errore comune | Descrizione corretta |
15 01 06 Imballaggi in materiali misti | 15 01 06 Imballaggi misti | 15 01 06 Imballaggi in materiali misti |
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi | 12 01 03 truciolo di alluminio | 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi – truciolo di alluminio |
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti | 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti | 02 03 99 terre di filtrazione esauste della raffinazione dell’olio di semi |
4. Emissione di formulari non vidimati
La vidima dei formulari di identificazione dei rifiuti deve essere eseguita dalla Camere di Commercio o dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Gli uffici territorialmente competenti sono quelli della provincia in cui ha sede l’azienda (sede legale) o l’attività (unità locale – sede operativa). La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
L’emissione di FIR non vidimati è un’irregolarità nella tracciabilità dei rifiuti, sanzionabile ex art. 258 co. 4 del Dlgs 152/2006. Siccome della mancata vidimazione rispondono tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto, l’impianto di destinazione (ad esempio) potrebbe/dovrebbe respingere il carico di rifiuti.
5. Mancata ricezione della IV Copia e Copia Conforme
La quarta copia del formulario deve essere resa dal trasportatore al produttore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, (6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere). Qualora il produttore, allo scadere dei 3 mesi, non sia rientrato in possesso della IV copia del formulario, deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana (alla Regione in caso di trasporto transfrontaliero) al fine dell’esclusione della responsabilità.
N.B.: Si fa notare che la c.d. copia conforme del formulario (consuetudine tra gli addetti ai lavori) non risponde a nessun riferimento normativo. Non può pertanto sostituire la IV Copia smarrita e di conseguenza la comunicazione alla Provincia ai fini dell’esclusione della responsabilità.
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