Sanzioni per errori nel Registro di Carico e Scarico
Scopriamo come evitare di incorrere in sanzioni per l'errata tenuta e compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti

Il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è quel documento la cui compilazione è finalizzata ad attestare l’assunzione della responsabilità sul rifiuto (operazione di “carico”), e, successivamente la sua decadenza (operazione di “scarico”).
Con il RENTRI |
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Con l’avvento di RENTRI, molti degli errori più comuni nella gestione del Registro di Carico e Scarico stanno per diventare un ricordo del passato. Grazie alla tracciabilità elettronica, tramite il portale RENTRI sarà più semplice evitare errori di distrazione e garantire la corretta registrazione dei movimenti, utilizzando i Nuovi Modelli di Registro. |
Errori Registro Carico Scarico
Ci sono diverse accortezze da mantenere per evitare l’errata compilazione Registro Carico e Scarico rifiuti, che riguardano ogni modello di Registro in uso con le proprie specifiche. Andiamo a vedere gli errori principali.
Tempi di registrazione dei movimenti
Per gli enti e le imprese produttori iniziali, i movimenti di carico e scarico devono essere tassativamente registrati entro dieci giorni lavorativi dall’effettiva data di produzione o smaltimento del rifiuto (vedi il riferimento normativo a c.1-quater lettera (a) dell’art.190 del T.U. Ambientale).
I 10 giorni lavorativi si contano in questo modo:
- Produzione del rifiuto: momento in cui il rifiuto viene “inserito” nel deposito temporaneo;
- Scarico: momento in cui il rifiuto “lascia” effettivamente l’azienda.
Sottolineiamo che per quei rifiuti la cui produzione è ciclica, è errato registrare un movimento di carico con data coincidente con quella del movimento di scarico.
Con l’introduzione di RENTRI e il nuovo modello di tracciabilità elettronica, sarà ancora più importante rispettare queste scadenze, in quanto la tracciabilità digitale renderà facilmente visibili eventuali ritardi.
Scopri come compilare in Nuovo Modello di Registro Rifiuti nel nostro approfondimento
Errata numerazione dei movimenti
Assegnare un numero progressivo (protocollo) ai movimenti è obbligatorio. Non vi sono particolari indicazioni sulla gestione della numerazione, l’unica indicazione si riferisce al fatto che ogni registrazione (di carico o scarico) deve essere univoca all’interno dello stesso registro. Si segnala che pertanto ammesso l’uso di sezionali, ad esempio “01/2020” e “02/2020” e così via.
Descrizioni personalizzate dei rifiuti
Nel campo Descrizione del Rifiuto (seconda colonna del registro di carico e scarico) va riportato esclusivamente il nome codificato del rifiuto come identificato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (vedi Comunicazione della Commissione 2018/C 124/01).
Quando si effettuano registrazioni per rifiuti del tipo 00.00.99 – rifiuti non specificati altrimenti, è necessario riportare un’ulteriore descrizione dettagliata (es: terre di filtrazione) in luogo della descrizione generica (rifiuti non specificati altrimenti).
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Tenuta del registro a matita
Questo errore andrà via via scomparendo con la messa in vigore di RENTRI, del nuovo modello di Registro Elettronico di Carico Scarico e, soprattutto, delle nuove modalità di tenuta e conservazione del Registro.
Nel frattempo, è bene ricordare che secondo la norma ogni registrazione di movimento deve risultare completa (non modificabile) all’atto stesso della compilazione e pertanto l’utilizzo della matita per la compilazione del registro non è ammesso. Molte aziende utilizzano questo “stratagemma” per non commettere errori nella compilazione del registro.
L’errore è ammesso: le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.
Compilazione del campo “Luogo di Produzione e Attività di Provenienza”
Sono tenuti alla compilazione di questo campo i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a rete diffusa sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento.
Quindi, a meno che non svolgiate l’attività di cui sopra, non perdete più tempo a riportare l’indirizzo della sede della vostra attività in questo campo, che tra l’altro è già riportato nel frontespizio del registro.
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Sanzioni Registro Carico Scarico Rifiuti
Il Registro Rifiuti, insieme al Formulario, costituisce uno strumento fondamentale per garantire la tracciabilità dei rifiuti, perciò oltre alle sanzioni specifiche per RENTRI, è opportuno evitare, in generale, errori e multe negli ambiti che andremo a vedere di seguito.
Sanzioni Rifiuti non pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500. La sanzione è ridotta da Euro 1.040 a Euro 6.200 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
Vedi il riferimento normativo: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006).
Sanzioni Rifiuti pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore.
La sanzione è ridotta da Euro 2.070 a Euro 12.400 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
Vedi il riferimento normativo: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006).
Sanzioni per inesattezze e/o incompletezze
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (vedi il riferimento normativo art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
Sanzioni per mancata conservazione del Registro
In caso di mancata conservazione dei registri si applicano delle sanzioni per mancata tenuta Registro Carico Scarico Rifiuti. La sanzione amministrativa pecuniaria in questo caso va da Euro 260,00 a Euro 1.550,00 (vedi il riferimento normativo art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
Correzione Registro Rifiuti
Come già anticipato e approfondito nella nostra guida alla compilazione del Registro, ricordiamo che nella compilazione e tenuta del Registro l’errore è ammesso!
Le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura, da adottare per evitare le sanzioni relative alla tenuta del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti, è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.

lavoro utile
Ottima sintesi
Grazie, ci fa molto piacere!
Ciao, domanda: se ho dimenticato di registrare un carico e me ne sono accorto dopo aver registrato i carichi successivi, come faccio?
Correggo tutto fino ad oggi?
Grazie
Buongiorno Darko Loris,
qualora si sia accorto di aver dimenticato di registrare un carico sul registro di carico e scarico rifiuti, non corregga retroattivamente le registrazioni già fatte.
La modalità più corretta rimane quella di effettuare una registrazione tardiva. Inserisca il carico mancante con la data odierna e specifichi nelle note che si tratta di un’operazione riferita a una data precedente, ad esempio: “Registrazione tardiva per carico effettuato il [data effettiva]”.
Questo le permetterà di mantenere la tracciabilità e dimostrare trasparenza in caso di controlli. Se l’errore è significativo, valuti anche di informare l’autorità competente tramite PEC per tutela.
Con l’arrivo del RENTRI e delle nuove modalità di tenuta del registro e delle operazioni di rettifica e annullamento dei carichi le consigliamo anche di verificare se soggetto obbligato e le novità sull’argomento.
Buon lavoro
Buongiorno ,
sono un dipendente di un’ azienda che a breve farà parte del circuito RENTRI ,
volevo una delucidazioni in materia di responsabilità , se viene fatto un errore il dipendente è lui a risponderne o l’amministratore ?
Buongiorno Alfredo,
nel caso di errori commessi nell’ambito della gestione del RENTRI, le responsabilità sono definite in base alle normative vigenti, al ruolo e alle deleghe di ciascun soggetto all’interno dell’azienda, con particolare riferimento in caso di azienda con sistema di gestione e con Modello 231 con OdV. Qui riportiamo alcuni punti generali che possono dare una prima risposta alla sua domanda:
Responsabilità principale
L’amministratore/trice o il/la legale rappresentante dell’azienda è generalmente considerato/a il principale responsabile delle attività aziendali, inclusa la corretta tenuta del registro di carico e scarico e la gestione dei rifiuti tramite il RENTRI. Eventuali sanzioni derivanti da violazioni della normativa, come errori nella registrazione o nella trasmissione dei dati, sono a carico dell’azienda e, per estensione, dell’amministratore.
Responsabilità del dipendente
Il dipendente incaricato della gestione operativa del RENTRI è tenuto a svolgere le proprie mansioni con diligenza. Qualora un errore derivasse da negligenza, imperizia o dolo del dipendente, l’azienda può rivalersi su di lui/lei attraverso un’azione interna (ad esempio, disciplinare o di risarcimento, etc…) qualora si dimostri che il/la dipendente abbia agito in modo colposo o non conforme alle procedure aziendali. Tuttavia, il dipendente non risponde direttamente verso gli enti di controllo (come l’ARPA o le autorità competenti); il responsabile per legge rimane l’azienda, il soggetto giuridico.
In sintesi
Amministratore/azienda: Risponde verso gli enti pubblici e in caso di sanzioni.
Dipendente: Potrebbe essere ritenuto responsabile internamente all’azienda se l’errore è dovuto a negligenza o inosservanza delle istruzioni.
Consigliamo di assicurarsi che l’azienda fornisca una formazione adeguata sulla gestione del RENTRI e definisca chiaramente le procedure operative per minimizzare il rischio di errori.
Buondì. Per puro errore ho dimenticato di registrare un FIR su registro carico/scarico rifiuti, continuando, purtroppo a registrare. Ho inserito lo scarico, pertanto, in data posteriore. Cosa dovrei scrivere su “Annotazioni” per evidenziare e giustificare l’errore. Grazie, e cordiali saluti Vincenzo Viglianisi
Buonasera, quindi se ho capito bene chi produce Rifiuti speciali a ciclo continuo (tutti i giorni), non può inserire nel registro lo scarico nella stessa data del carico? Grazie
Buonasera,
Volevo sapere se, con il nuovo registro cartaceo rifiuti, nel caso di correzione del peso presunto con il peso a destino, è ancora ammesso annotare il peso reale nelle note. Grazie
Buongiorno Leandro,
il nuovo Format ha un apposito campo in cui indicare il peso reale (peso a destino). Può trovare tutte le informazioni nell’articolo Come compilare il Nuovo Modello di Registro Carico Scarico Rifiuti.
Saluti
Buongiorno se un trasportatore che barra carico è scarico contestualmente sul Rentri si trova due voci di quantità di cui la seconda quantità verificata a destino. Avendo già la quarta copia essendo trasportatore metto in ambedue i campi la quantità verificata a destino?
Buongiorno, ho sbagliato ad inserire la numerazione iniziale del registro elettronico: erroneamente ho fatto partire la numerazione dall’ultimo carico del registro cartaceo e non dal successivo.
Posso aggiungere al registro elettronico un movimento di carico e segnalarlo nelle note? In questo modo potrei riallineare la numerazione.
Se ho smarrito il registro come posso procedere?
Scusate in tutti i testi normativi art. 258 c.2 D.lgs 152/2006
Riporta i seguenti importi
2.000 a 10.000 € Rifiuti NON PERICOLOSI
Da 10.000 a 30.000 rifiuti non pericolosi
La somma da 2.600 a 15.500
Dove è stata presa?
Errata corrige 10.000 a 30.000 Rifiuti PERICOLOSI
Buongiorno,
ho sbagliato ad inserire la numerazione iniziale del registro elettronico: erroneamente ho fatto partire la numerazione dal successivo nr. del vecchio registro, senza tener conto che nel frattempo avevo effettuato delle registrazioni sul nuovo cartaceo vidimato alla CC.I.AA.. e proseguendo regolarmente la numerazione vecchia. Ora in data 20/03/25 ho attivato il registro digitale chiedo:
-Come faccio a rettificare la numerazione iniziale del registro digitale?
-come devo effettuare l’invio, di quello caricato sul nuovo registro cartaceo?
Grazie per la risposta
I formulari che vanno registrati sul registro di CS devono essere obbligatoriamente con numero progressivo?
Buongiorno Salvatore,
può trovare queste risposte nelle guide sul Nuovo Modello di Formulario e nell’articolo Come compilare il Nuovo Formulario Rifiuti.
Buon lavoro
Buongiorno siamo soggetto non obbligato alla tenuta del registro C/S ma essendo produttori di n.2 rifiuti pericolosi 1 volta l’anno abbiamo attivato il registro.
mi sono però dimenticata di registrare lo scarico e il carico di un formulario ( rifiuto non pericoloso) cosa faccio ?
Buongiorno, quali sono le sanzioni per ritardata registrazione dei formulari sul registro di carico e scarico?
Buongiorno Linda,
può trovare più riferimenti sulle Sanzioni nell’articolo dedicato.
Saluti