Imballaggi per rifiuti: chi sono il produttore e l’utilizzatore secondo il CONAI?

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Rifiutoo Staff

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Imballaggi per rifiuti: l’importante distinzione tra produttore ed utilizzatore di imballaggi

Vediamo cosa cambia dal punto di vista del CONAI e i suoi riferimenti normativi.

Nel precedente articolo abbiamo parlato di quali e quante sono le tipologie di imballaggio rifiuti, come si distinguano e come individuarle. In questo nuovo articolo invece, andremo ad indicare velocemente chi sono i soggetti principali coinvolti.

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Imballaggi per rifiuti: cosa prevede la normativa ambientale:

Secondo l’art. 218 del T.U. Ambientale, sono produttori: “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
Sempre secondo il T.U. Ambientale gli utilizzatori invece sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

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Il CONAI definisce e distingue più specificatamente i soggetti in:

  • Produttori: “i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi; i produttori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi; i produttori di imballaggi vuoti; gli importatori rivenditori di imballaggi vuoti” (Guida Conai 2012).
  • Utilizzatori: “gli acquirenti/riempitori di imballaggi vuoti; gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate); gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci); i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci imballate); i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione)”.
  • Il cd. Utente Finale è invece escluso dalla definizione di Utilizzatore, ed è così definito dal T.U. Ambientale: “il soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate”. Per meglio chiarire il concetto si riporta l’esempio fornito dal CONAI stesso: “Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati utilizzandoli unicamente nello svolgimento della propria attività non è tenuto ad iscriversi al CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, etc… Tuttavia, qualora il parrucchiere, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all’iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all’estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela)”.

Chi deve versare il contributo CONAI?

Dal punto di vista del contributo non cambia nulla, produttori ed utilizzatori di imballaggi sono tenuti al versamento. L’utente finale (vedi sopra) è l’unica figura esonerata dal contributo.

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