Le 4 sanzioni da evitare nella tenuta del Registro di Carico e Scarico
Il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è quel documento la cui compilazione è finalizzata ad attestare l’assunzione della responsabilità sul rifiuto (operazione di “carico”), e, successivamente la sua decadenza (operazione di “scarico”).
Le nuove sanzioni per la gestione digitale con il RENTRI
Con l’adozione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), è importante considerare anche le sanzioni specifiche previste per errori o omissioni nella gestione digitale.
Per evitare queste sanzioni e garantire una gestione conforme dei registri elettronici, consulta la nostra pagina dedicata alle sanzioni del RENTRI, dove sono riportati i dettagli aggiornati e le modalità di adeguamento per le aziende.
Il Registro Carico e Scarico, in ogni caso, insieme al Formulario, costituiscono lo strumento fondamentale per garantire la tracciabilità dei rifiuti. Per questi motivo ci sono generalmente 4 sanzioni da evitare nella tenuta del Registro Cronologico dei rifiuti.
Rifiuti non pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500. La sanzione è ridotta da Euro 1.040 a Euro 6.200 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
Vedi il riferimento normativo: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006).
Rifiuti pericolosi
Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070 a Euro 12.400 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
Vedi il riferimento normativo: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 2, D.lgs. 152/2006).
Inesattezze e/o incompletezze
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (vedi il riferimento normativo art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
Mancata conservazione
In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00 (vedi il riferimento normativo art. 258 comma 5, D.lgs. 152/2006).
Correzioni
Ricordiamo che nella compilazione e tenuta del Registro l’errore è ammesso!
Le necessarie correzioni degli errori possono essere eseguite “barrando” i dati errati e riportando nel campo annotazioni i dati corretti e la motivazione della correzione. Questa procedura, da adottare per evitare le sanzioni relative alla tenuta del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti, è ammessa a patto che le correzioni preservino la riconoscibilità del dato iniziale.
lavoro utile
Ottima sintesi
Grazie, ci fa molto piacere!