Trasporto di rifiuti, le novità introdotte dal DL 3 settembre 2020, n.116

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale

Come per altri temi con l’entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, anche l’art. 193 relativo al trasporto di rifiuti è stato integralmente sostituito con l’introduzione di alcune novità e precisazioni. Spiccano tra le modifiche nuove esenzioni per particolari attività come quelle sanitarie e quelle di manutenzione.


FIR – Formulario di identificazione – comma 1

Il trasporto dei rifiuti continua a dover essere accompagnato dal formulario, dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Modello, numerazione, tenuta e vidimazione del formulario – comma 3

Fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all’art. 188-bis (nuove modalità di tenuta e compilazione dei documenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti) restano in vigore le attuali disposizioni contenute nel DM 145/98 nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

Redazione e trasmissione del formulario – comma 4

Come per il paragrafo precedente, sino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all’art. 188-bis, il formulario in formato cartaceo deve essere redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore e sottoscritti dal trasportatore. Come ad oggi, una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale (fisicamente o digitalmente mediante conservazione sostitutiva) ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. 

Le copie del formulario, diversamente da quanto precedentemente disposto, devono essere conservate per tre anni.

Esenzioni

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

  • (comma 7) al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183:
    • se il trasporto è effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
    • al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
    • ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità’ giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri;
  • (comma 8) al trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento:
    • al gestore del servizio pubblico di raccolta
    • al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp)

con i quali (gestore o circuito) sia stata stipulata apposita convenzione.

 

Si fa inoltre notare, come precisato ai comma 11 e 12, che:

“la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non e’ considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.”
“La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non e’ considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri.”

“Non e’ altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.”

Il comma 18 introduce inoltre l’esenzione di tenuta del formulario ed iscrizione all’Albo gestori ambientali (ai sensi dell’articolo 212) per i soggetti produttori  di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare. Detti rifiuti si considerano infatti prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività.

Responsabilità nella compilazione del formulario (comma 17)

Nella compilazione del formulario di identificazione “ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.”

“ Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”

Assistenza sanitaria domiciliare (comma 18)

Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, il comma 18 introduce l’esenzione di tenuta del formulario ed iscrizione all’Albo gestori ambientali (ai sensi dell’articolo 212) per i soggetti produttori  di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare. Detti rifiuti si considerano infatti prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività.

Attività di manutenzione e piccoli interventi edili (comma 19)

I rifiuti derivanti da:

  • attività di manutenzione;
  • piccoli interventi edili;
  • attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (pulizia,  disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione);

si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. 

Qualora non sia possibile allestire un deposito temporaneo presso il luogo dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione all’unità locale (sede o domicilio) deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, oppure da documento di trasporto (DDT) attestante:

  • il luogo di effettiva produzione;
  • tipologia e quantità dei materiali;
  • numero di colli o una stima del peso o volume;
  • il luogo di destinazione.

Attività di manutenzione delle infrastrutture (comma 20)

Per le attività di manutenzione di infrastrutture (effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura o tramite terzi – art. 230, commi 1 e 3) il trasporto del materiale tolto d’opera (prodotto al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili), deve essere accompagnato da documento di trasporto (DDT) attestante:

  • il luogo di effettiva produzione;
  • tipologia e quantità dei materiali;
  • numero di colli o una stima del peso o volume;
  • il luogo di destinazione.

 

Leggi anche Tutte le novità del pacchetto economia circolare

 

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Gli utenti hanno commentato:

2 risposte a “Trasporto di rifiuti, le novità introdotte dal DL 3 settembre 2020, n.116”

  1. Simone Petri ha detto:

    Buongiorno.

    Non mi è chiaro questo passaggio sulle esenzioni “se il trasporto è effettuato dal produttore iniziale degli stessi;” .lo spazzacamino che fa una manutenzione ordinaria potrebbe allora essere esentato in quanto produttore iniziale di rifiuto (cenere da combustione biomasse). Capisco bene? Che basi normative ha questa frase?

    • Rifiutoo Staff ha detto:

      Buongiorno dott. Petri,

      la ringraziamo per averci scritto.

      L’articolo tratta proprio delle caratteristiche normative e specifiche dell’aggiornamento in oggetto. Sono riportate tutte le indicazioni e gli articoli di riferimento della norma.

      Il caso che riporta è di notevole rilevanza e non può trovare risposta in questo breve commento. Se desidera approfondire le consigliamo di scrivere nella pagina Contatti del nostro sito per ricevere un contatto di un nostro consulente.

      Saluti dallo staff di Rifiutoo

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