Pacchetto Economia Circolare: le modifiche sulle sanzioni nel DL 116/2020

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale

In tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, la precedente formulazione dell’art. 258 relativo al regime sanzionatorio è stata integralmente aggiornata dal DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare. Le modifiche riguardano soprattutto l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie.


Comunicazioni al catasto rifiuti | MUD – comma 1

I soggetti obbligati (art. 189 c.3) che:

  • non effettuano la comunicazione al catasto rifiuti ovvero
  • la effettuano in modo incompleto o inesatto

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00.

Se la comunicazione dovesse pervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine si applica la sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00.

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico – comma 2

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00. La sanzione è ridotta da € 1.040,00 sd € 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 ad € 93.000,00, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da € 2.070,00 ad € 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti).

Trasporto di rifiuti senza formulario – comma 4

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 10.000,00.

Qualora il trasporto riguardi rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa, si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta dei documenti di tracciabilità – comma 5

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria € 260,00 a € 1.550,00.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193.

Registro Elettronico Nazionale – comma 10

La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità che saranno definite nel decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 ad € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le stesse sanzioni si applicano nei casi di mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità che saranno definite sempre nello stesso decreto ministeriale.

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