Le novità introdotte vertono particolarmente sul processo e sul risultato delle attività di riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici. Con l’introduzione dell’art. 182-ter viene inoltre regolamentato il conferimento degli imballaggi biodegradabili e compostabili assieme ai rifiuti organici. Vediamo assieme le modifiche introdotte dal DL 3 settembre 2020 n.116.
Rifiuti organici – Art. 182-ter
Definizioni
L’articolo 182-ter è stato completamente sostituito da una nuova formulazione incentrata sul processo e sul risultato delle attività di riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici.
A tal proposito, il comma 1 recita: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle … favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.”
I commi 2 e 3, col fine di incrementare il riciclaggio dei rifiuti organici, introducono concetti come il compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio o compostaggio di comunità – da regolmentarsi con apposito decreto), oppure la raccolta con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
Imballaggi biodegradabili e compostabili
Gli imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici possono essere raccolti e riciclati assieme a patto che vengano rispettate le condizioni di cui al comma 6:
“a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.”
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