Pacchetto Economia Circolare: decreti, definizioni e disposizioni

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n.116 è un provvedimento legislativo che raccoglie i decreti denominati Pacchetto Economia Circolare. Vediamo tutte le definizioni e le disposizioni del Pacchetto Economia Circolare

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Infografica DL 3 settembre 2020 n.116 Pacchetto Economia Circolare

Il 7 agosto 2020 il Consiglio dei Ministri ha varato quattro Decreti legislativi di recepimento delle Direttive europee del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare riguardanti la gestione di diverse tipologie di rifiuti.

Questi quattro decreti introducono diverse novità, che riguardano la responsabilità estesa del produttore nella gestione della fase post-consumo e il Programma nazionale di gestione dei rifiuti per guidare la realizzazione di nuovi impianti.

Inoltre vi sono nuovi obiettivi per il riciclo, misure per ridurre le discariche, promuovere il riutilizzo stimolando la simbiosi industriale e la promozione di incentivi economici per i produttori affinché immettano sul mercato beni eco-sostenibili.

Il 26 settembre 2020 entra, dunque, in vigore il D.lgs. 116/2020 che attua due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto Economia Circolare. Si tratta delle 851 e 852 sui rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggi.

Il Decreto Rifiuti

Con questo cosiddetto Decreto Rifiuti, viene incisivamente modificata la parte quarta del D.lgs. n.152/2006, il Testo Unico Ambientale. Alle nuove disposizioni saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Le novità riguardano alcuni punti fondamentali e specificatamente:

  • nuova definizione di rifiuti urbani con assimilazione di nuove tipologie di rifiuti speciali;
  • le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti speciali ma possono continuare a sceglierne uno privato;
  • nuove modalità di scelta delle aziende tra gestore pubblico e privato;
  • le aziende che scelgono l’operatore privato devono essere detassate per la quota di rifiuti avviati al recupero.

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I decreti percepiti dal Pacchetto Economia Circolare

Il DL n.116 – “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” è stato accompagnato da ulteriori 3 provvedimenti:

  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
  • decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 «Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso».

Vedremo di seguito le modifiche apportate al titolo I «Gestione dei rifiuti» – Capo I «Disposizioni generali», con riferimento, tra gli altri, alla responsabilità estesa del produttore, alla prevenzione della produzione, alla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, ai rifiuti organici, al catasto e al trasporto.

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Definizioni modificate dal Pacchetto Economia Circolare

Scopriamo assieme quali sono le novità in merito alle definizioni (art. 183) che sono state introdotte dal DL 3 settembre 2020, n.116 – Pacchetto Economia Circolare. Di rilievo sono la modifica della definizione di gestione dei rifiuti e l’introduzione della definizione di riempimento con riferimento all’utilizzo di rifiuti per le attività di ripristino ambientale di aree escavate e rimodellamenti morfologici.

  • Regime di responsabilità estesa del produttore – introduzione lettera g-bis“le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.”
  • Gestione dei rifiuti – modifica lettera n“la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.”
  • Recupero di materia – introduzione lettera t-bis“qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.”
    Riempimento – introduzione lettera u-bis – “qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.”
  • Deposito temporaneo prima della raccoltamodifica lettera bb – “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis.”
  • Compostaggio – introduzione lettera qq-ter“trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.”
  • Compost – modifica lettera ee“prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.”

Vediamo ora nel dettaglio tutti gli ambiti coinvolti nel Pacchetto Economia Circolare.

Definizione di Rifiuto per il Pacchetto EC

La prima sostanziale trasformazione apportata dal Decreto 116/2020 riguarda il cambio dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. In soldoni viene modificata la definizione di rifiuto urbano, includendo rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione a quelli domestici.

Questo punto è piuttosto importante al fine del conteggio generale del materiale riciclato perché il calcolo della percentuale di rifiuti, che secondo la Direttiva europea, l’Italia dovrà destinare al riciclo potrà essere calcolata conteggiando rifiuti prima non presi in considerazione e quindi aumentare.

Leggi anche Cosa sono i rifiuti speciali e come si differenziano da quelli urbani

Questa nuova classificazione dei rifiuti può portare ad un aumento di diversi milioni di tonnellate di rifiuti urbani da trattare. Ma questo aumento si inserisce nel panorama di deficit impiantistico del nostro paese. O meglio, di una parte di esso. Diverse aree del nostro Paese infatti non soffrono questa carenza, altre vivono una quasi totale assenza di impianti, in particolare dei rifiuti organici. In generale però il parco impianti italiano non è tuttora affatto sufficiente. Soprattutto per quanto riguarda il trattamento di fanghi di depurazione e rifiuti da attività agroindustriali o che producono compost e biometano.

In questo quadro, negli ultimi anni sono aumentati i deficit regionali e l’esportazione di rifiuti all’esterno e i costi di smaltimento. La capacità impiantistica dovrebbe aumentare, e non di poco, per trattare i nuovi milioni di tonnellate di rifiuti in più, provenienti sia dai rifiuti che dovranno essere sottratti alle discariche che dai nuovi assimilati.

Le novità introdotte con il DL 3 settembre 2020, n. 116 (Pacchetto Economia Circolare) modificano alcune definizioni contenute nel precedente art. 183. Di particolare rilevanza è la nuova definizione di rifiuti urbani a cui è collegata l’introduzione dei due nuovi allegati L-quater e L-quinquies e di conseguenza l’eliminazione definitiva dei rifiuti assimilabili agli urbani.

Definizione di rifiuto – Art. 183

Con le modifiche introdotte la definizione di rifiuto resta invariataqualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (c.1 lettera a), così come quella di rifiuto pericolosorifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto” (c.1 lettera b) e viene invece introdotta quella di rifiuto non pericolosorifiuto non contemplato dalla lettera b)” (c.1 lettera b-bis).

La definizione di rifiuto urbano è stata introdotta sempre al comma 1 alla lettera b-ter, rifiuti urbani:

  1. “i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.”

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Cosa cambia con il D.L. 3 settembre 2020, n. 116

Rispetto quindi alla precedente versione della normativa sono ora rifiuti urbani:

  • i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni) che prima rientravano nelle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti di cui alla precedente versione dell’art. 185;
  • quei rifiuti indicati nell’allegato L-quater (cioè carta, plastica, legno, vetro, metalli, imballaggi, tessili, raee, ingombranti, ..) prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (quasi tutte le attività artigianali, commerciali e di servizio).

Con la lettera b-sexies) il legislatore specifica inoltre che: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.”

Come vedremo meglio sotto, la definizione di rifiuti organici (lettera d) è stata sostituita con il seguente testo: “rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”. Il legislatore ha inoltre voluto introdurre la definizione di rifiuti alimentari: “tutti gli alimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

Pacchetto Economia Circolare e Responsabilità estesa del produttore

Una grande novità introdotta dal D.lgs. 116/2020 del Pacchetto Economia Circolare riguarda la riforma della Responsabilità estesa del produttore (EPR). Si tratta del principio secondo il quale il costo dell’inquinamento deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. La Responsabilità estesa del produttore nasce per prevenire la produzione di rifiuti incentivando i produttori ad allungare il ciclo vita di prodotti e materiali.

Per i rifiuti da imballaggio, i produttori dovranno sostenere almeno l’80% dei costi di gestione e i consorzi afferenti al Conai saranno obbligati a coprirne il 100% entro il 2024. Inoltre la responsabilità sarà estesa a nuove categorie oltre a quelle degli imballaggi. Si dovranno prevedere nuovi regimi di Responsabilità estesa dei produttori di beni di consumo nei quali saranno compresi qualsiasi persona che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.
Questo approccio ha la finalità di stimolare nuovi principi di progettazione dei beni e del loro uso incentivando i produttori a tenere conto della riciclabilità, della riutilizzabilità e della riparabilità. I produttori potranno finanziare ed eventualmente anche organizzare le filiere del recupero, per favorire la riduzione dei rifiuti ed il riciclo dei materiali.

L’internalizzazione dei costi del fine vita è chiaro che saranno inclusi nel prezzo del prodotto. Quindi ricadranno sul consumatore, ma ciò in un contesto concorrenziale dal quale potranno nascere nuovi modi di fruizione del bene.

Si tratta del principio secondo il quale il costo dell’inquinamento deve essere sostenuto dal soggetto che produce il bene inquinante. La Responsabilità estesa del produttore nasce per prevenire la produzione di rifiuti incentivando i produttori ad allungare il ciclo vita di prodotti e materiali. Andiamo a vedere nel dettaglio quali novità sono state introdotte dal DL 3 settembre 2020 n.116.

Art. 178-bis. Responsabilità estesa del produttore

c.1 Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell’ambiente … sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell’articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.

c.2 La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

c.3 I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell’articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.

c.4 I decreti di cui al comma 1:

  1. a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
  2.  b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;
  3. c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.

c.5 Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Art. 178-ter. Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

c.1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:

  1. a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;
  2. b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;
  3. c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;
  4. d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
  5. e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

Pacchetto Economia Circolare e Rifiuti organici

Le novità introdotte vertono particolarmente sul processo e sul risultato delle attività di riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici. Con l’introduzione dell’art. 182-ter viene inoltre regolamentato il conferimento degli imballaggi biodegradabili e compostabili assieme ai rifiuti organici. Vediamo assieme le modifiche introdotte dal DL 3 settembre 2020 n.116.

Rifiuti organici – Art. 182-ter

L’articolo 182-ter è stato completamente sostituito da una nuova formulazione incentrata sul processo e sul risultato delle attività di riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici.

A tal proposito, il comma 1 recita: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle … favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.”

I commi 2 e 3, col fine di incrementare il riciclaggio dei rifiuti organici, introducono concetti come il compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio o compostaggio di comunità – da regolmentarsi con apposito decreto), oppure la raccolta con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Imballaggi biodegradabili e compostabili

Gli imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici possono essere raccolti e riciclati assieme a patto che vengano rispettate le condizioni di cui al comma 6:

  • a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
  • b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
  • c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.

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Classificazione dei rifiuti nel Pacchetto EC

In ragione della variazione della definizione di rifiuti urbani vengono modificate anche le definizioni di rifiuti speciali (art. 184 c. 3) e l’attribuzione del codice EER (art.184 c.5). Il DL 3 settembre 2020, n.116 – Pacchetto Economia Circolare modifica anche l’art. 185 relativo alle esclusioni dal titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Scopriamo assieme cosa cambia nella prassi di classificazione dei rifiuti.

Classificazione – art. 184

Rifiuti urbani – modifica comma 2) – La nuova formulazione rimanda alla definizione di cui all’art. 183 c.1 lettera b-ter.

Rifiuti speciali – modifica comma 3) –  Con le modifiche di cui al D.L. 3 settembre la nuova definizione di rifiuto speciale deve include:

  • “a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile (definizione di imprenditore agricolo), e della pesca;
  • b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (definizione di sottoprodotto);”

Sono inoltre rifiuti speciali, se diversi da quelli urbani (comma 2 art. 183):

  • “c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali;
  • d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali;
  • e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali;
  • f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio;”

Infine sono classificati come rifiuti speciali:

  • “g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  • i) i veicoli fuori uso.”

Scopri la differenza tra codice CER e codice EER

Classificazione dei rifiuti | Attribuzione del codice EER – Art. 184 c.5

Il comma 5 dell’art. 184 rimane sostanzialmente invariato (nella forma) se non per la sostituzione dell’ultimo periodo (Con decreto del Ministero dell’ambiente… … agli allegati D e I.) con una nuova formulazione. Col fine di rendere più chiaro il comma 5 si è ritenuto opportuno riportare di seguito l’intera nuova formulazione.

“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.”

Consulta l’elenco dei codici EER/CER

Raccolta rifiuti del Pacchetto Economia Circolare

Venendo al D.lgs. 121/2020, in vigore dal 29 settembre, del Pacchetto Economia Circolare, esso introduce una nuova disciplina per quanto riguarda i conferimenti in discarica. Innanzitutto prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035. Dal 2023 sarà obbligatoria la raccolta differenziata di quelli organici. Per i rifiuti da imballaggio il tasso di riciclo dovrà giungere entro il 2030 al 70% con obiettivi differenti a seconda dei singoli materiali.

È previsto il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclo o alla preparazione per il riutilizzo. Per di più saranno introdotti nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Novità del Pacchetto Economia Circolare sui RAEE

Il nuovo D.lgs. 118/2020 relativo a RAEE e ai rifiuti da pile e accumulatori è entrato in vigore il 27 settembre in attuazione della direttiva europea 2018/849. Con esso vengono apportate delle modifiche che riguardano il Ministero dell’Ambiente e non i produttori di rifiuti. Infatti è ridotto da tre a un anno il tempo con cui il Ministero deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente le informazioni sulla quantità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da loro derivanti (RAEE) raccolti separatamente ed esportati. A ciò si aggiungono le informazioni relative alla raccolta ed al riciclo dei rifiuti da pile e accumulatori.

Leggi la nostra scheda Codice CER 16 02 13*

Novità del Pacchetto Economia Circolare sui Veicoli fuori uso

Anche il nuovo D.lgs. 119/2020 in vigore dal 27 settembre 2020 reca l’attuazione della Direttiva europea 2018/849. Questo Decreto prevede però novità nella gestione dei veicoli fuori uso. Esso ha lo scopo di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da essi derivati e favorire reimpiego, riciclo e altre forme di recupero.

Con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore sopra citato, viene promosso e semplificato il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi. Vengono rafforzati i sistemi di tracciabilità e contabilità di questi veicoli e dei rifiuti da essi derivanti. Per ciò che concerne i centri di raccolta è previsto entro il 31 dicembre 2020 l’obbligo per questi di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura in ingresso.

Sono quindi individuate misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili. Sarà consentito lo smaltimento o il recupero energetico dei soli rifiuti non riciclabili. Infine, il veicolo fuori uso accettato dal concessionario, con i documenti necessari alla radiazione dal PRA, dev’essere gestito in modalità di deposito temporaneo quindi col limite fissato a 10 giorni.

Esclusioni dalla disciplina dei rifiuti – Art. 185

Con la nuova stesura del testo ambientale sono stati rimossi dalle esclusioni “per legge” gli “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni” che troviamo ricompresi nella nuova definizione di rifiuti urbani (art. 183 c.1 lettera b-ter).

Restano sempre escluse dalla parte IV del d.lgs. 152/2006 (t.u. ambientale) le materie indicate ai commi 1, 2, 3 e 4.

Entrano invece a pieno titolo nelle esclusioni di cui all’art. 185 le “sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite nè contengono sottoprodotti di origine animale.”

Deposito temporaneo e Pacchetto EC

Con l’introduzione dell’art. 185-bis da parte del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – Pacchetto Economia Circolare, si sostituisce la definizione di deposito temporaneo prima espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 – definizioni. Non vi sono particolari novità se non per quanto riguarda la possibilità per alcune attività di organizzare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Deposito temporaneo dei rifiuti – Art. 185-bis

La vecchia definizione di deposito temporaneo era espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 che, con le modifiche introdotte con il D.L. 3 settembre 2020, n.116 ora rimanda all’articolo 185-bis che, come formulato non introduce nessuna novità se non per quanto riguarda la lettera c) del comma 1.

  • Individuazione del luogo“c.1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
    • b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
    • c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.”
  • Condizioni di deposito“c.2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
    • a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
    • b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno
    • c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
    • d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.”
  • Deposito autorizzato“c.3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.”

Si ricorda infine che sono state abrogate le deroghe ai limiti quantitativi e temporali al deposito temporaneo dei rifiuti introdotte con il c.d. Decreto Rilancio. I limiti vigenti sono pertanto quelli prescritti al comma 2 lettera b) dell’art. 185-bis sopra riportate.

Ulteriori riferimenti normativi in merito alla gestione del deposito temporaneo possono essere individuati nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i. (capitolo 4 – Stoccaggio provvisorio) e nel D.lgs 3 Febbraio 1997 n.52 (imballaggi delle sostanze pericolose).

Responsabilità definite dal Pacchetto Economia Circolare

L’art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti è stato completamente riformulato e sostituito dal nuovo testo che introduce, tra le altre cose, un nuovo strumento denominato certificazione di avvenuto smaltimento.

Il certificato, necessario per escludere la responsabilità della gestione dei rifiuti del produttore, deve essere richiesto in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15).

In tema di responsabilità della gestione dei rifiuti, l’art. 188 è stato completamente riformulato e sostituito dal seguente testo che, almeno nei primi tre commi non introduce novità nella disciplina:

  • “c.1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.”
  • “c.2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.”
  • “c.3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.”

Esclusioni dalla responsabilità della gestione dei rifiuti

La nuova formulazione dell’art.188 dettaglia invece i casi in cui la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto è esclusa, infatti:

“c.4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.”

La responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è quindi esclusa nei casi indicati nel comma 4 e 5:

  • conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (c.4 lettera a);
  • conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alla gestione, a condizione che il detentore abbia ricevuto la IV copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (data inizio trasporto) o, scaduto il termine, abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti (vedi regione per regione) della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti il termine di tre mesi è elevato a sei e la comunicazione va effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma (c.4 lettera b);
  • conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), a condizione che il produttore/detentore (oltre alla IV copia del FIR) abbia ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione), sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata (comma 5).

Gestore pubblico e gestore privato nella gestione di rifiuti speciali

Durante l’elaborazione del Pacchetto Economia Circolare era trapelata la voce secondo la quale il nuovo criterio di assimilazione avrebbe portato all’obbligo di avvalersi della gestione rifiuti da parte di un operatore pubblico. Questo è quello che avviene tendenzialmente negli altri grandi Paesi europei. Grandi multi-utility si spartiscono il mercato garantendo numerosi impianti moderni ed efficienti e una semplificazione nel controllo della tracciabilità. Se è vero che in un Paese come il nostro, permeato da gestioni quantomeno nebulose, ciò porterebbe ad un miglior controllo, dall’altro potrebbe distruggere un intero settore.

Non è andata però così. Il decreto riporta infatti che le aziende non sono obbligate a scegliere il gestore pubblico per la gestione dei rifiuti da loro prodotti, ma potranno ancora avvalersi di aziende private.

La scelta tra un operatore o un altro non ha però le stesse condizioni. Le utenze non domestiche che infatti sceglieranno un operatore pubblico saranno vincolate a questo operatore per 5 anni senza possibilità di passare ad un operatore non pubblico. L’eventuale passaggio ad una gestione tramite operatore privato potrà avvenire solo dopo questo termine. Questo vincolo non è invece previsto per chi si avvale di un operatore privato. L’unica cosa è che dovranno comprovare di aver avviato i rifiuti al recupero tramite un’attestazione rilasciata dal gestore scelto.

La detassazione della tariffa rifiuti

Il Decreto 116/2020 introduce la novità di uno sconto sulla tariffa rifiuti anche per chi si avvale di gestori privati. Infatti le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani secondo il nuovo criterio e che conferiscono i rifiuti a privati dimostrando di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, possono avvalersi di una detassazione commisurata alla quantità di rifiuti avviati al recupero.

Per ciò che disciplina la tracciabilità dei rifiuti, in attesa dell’operatività del nuovo registro elettronico, il decreto fissa nuovi meccanismi di tracciabilità e stabilisce le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico. Riporta in maniera più estesa l’elenco dei soggetti obbligati ed esonerati, conferma le tempistiche delle annotazioni e riduce la conservazione dei registri da cinque a tre anni. Stessa tempistica viene riportata per la conservazione dei formulari con la regolamentazione della trasmissione della quarta copia via PEC.

Pacchetto EC e Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Con l’introduzione dell’art. 188-bis viene istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel Registro elettronico nazionale (c.d. REN) istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Successivamente, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) prende forma dalle direttive europee sui rifiuti e sui D.Lgs. 3 apr. 2006 n. 152, D.Lgs. 3 set. 2020 n. 116, D.Lgs. n. 213/2022, D.M. 4 apr. 2023 n. 59 italiani. Rimandiamo alla nostra Guida sulla Normativa RENTRI per il quadro normativo attuale sulla Tracciabilità dei rifiuti.

Pacchetto Economia Circolare e Catasto dei rifiuti

Il nuovo testo dell’art. 189, modificato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – Pacchetto Economia Circolare, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali e delinea le modalità di integrazione dello stesso con il registro elettronico nazionale.

Viene completamente sostituito dalla nuova formulazione anche l’art. 189. Il nuovo testo, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali.

Il primo comma prevede inoltre che, sino all’emanazione di nuovo decreto recante l’aggiornamento della norme di organizzazione del Catasto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

Catasto dei rifiuti e REN

Seppur non recanti prescrizioni operative per i soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti (produttori o gestori che siano), col fine di fornire indizi sulla futura struttura digitale del REN, si ritiene opportuno citare commi 8 e 9, di seguito riportati:

  • “c.8 La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un’opportuna pubblicità alle informazioni.”
  • “c.9 Il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.”

Scopri perché è obsoleto parlare di REN

Pacchetto EC e Registro Rifiuti

Con il RENTRI
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, conosciuto anche come decreto RENTRI, ha introdotto i nuovi modelli di Registro Carico Scarico. L’entrata in vigore di RENTRI circoscrive l’area dei Soggetti Obbligati in ottica di iscrizione al Nuovo Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

L’articolo 190, già contenente la disciplina relativa alla compilazione e tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico, è stato completamente sostituito dalla nuova formulazione del DL 3 settembre 2020, n.116 – Pacchetto Economia Circolare, a sua volta aggiornata dalla normativa RENTRI.

È proprio dal Pacchetto Economia Circolare, però,  che era già partita l’individuazione dei soggetti obbligati ed esclusi ed delle modalità e tempistiche di tenuta del registro stesso.

Soggetti obbligati – comma 1

  • Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (pericolosi e non);
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti (pericolosi e non);
  • Gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti (pericolosi e non);
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi di cui all’art. 189 comma 3, lettere:
    • c) – rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • d) – rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
    • g) – rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, … , fosse settiche.

Soggetti esonerati – comma 5

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. e volume d’affari inferiore a 8.000 euro annuo;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8);
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

Il comma 7 specifica inoltre che quei soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico tramite le associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede la sola copia del registro.

Modello di Registro Cronologico di Carico e Scarico – comma 2

“Il modello di registro cronologico di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.”

Leggi la Guida RENTRI sul nuovo Modello di Registro di Carico e Scarico Rifiuti

Annotazioni – comma 3

Lievi sono le modifiche introdotte in merito alle tempistiche delle annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, infatti queste devono essere effettuate:

  • Entro dieci giorni lavorativi:
    • dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per il produttore iniziale;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per chi effettua raccolta e trasporto;
    • dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino per intermediari, commercianti e consorzi;
  • entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento.

Scopri come compilare il nuovo modello di Registro C/S

Luogo e tempi di conservazione – commi 10 e 11

La nuova formulazione del testo differisce dalla precedente in merito al luogo e ai tempi di conservazione del registro cronologico di carico e scarico. Il registro infatti deve essere conservato (o reso accessibile) presso ogni impianto di produzione o di trattamento (stoccaggio/recupero/smaltimento) e presso la sede operativa di raccoglitori, trasportatori, commercianti ed intermediari. I registri degli impianti dismessi o non presidiati possono essere invece tenuti presso la sede legale del soggetto gestore dell’impianto stesso.

Per tutti i soggetti obbligati alla tenuta del Registro Cronologico di Carico e Scarico i tempi di conservazione sono così stabiliti:

  • 3 anni (invece di 5) calcolati a partire dalla data dell’ultima registrazione (unitamente ai formulari);
  • perennemente per le discariche sino a chiusura dell’impianto.

Per quanto riguarda invece il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti (art. 230).

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

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Trasporto di rifiuti

Come per altri articoli con l’entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 anche l’art. 193 relativo al trasporto dei rifiuti è stato integralmente sostituito con l’introduzione di alcune novità e precisazioni. Spiccano tra le modifiche nuove esenzioni per particolari attività come quelle sanitarie e quelle manutentive.

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Pacchetto Economia Circolare e Sanzioni rifiuti

In tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, la precedente formulazione dell’art. 258 relativo al regime sanzionatorio è stata integralmente aggiornata dal DL 3 settembre 2020, n.116 – Pacchetto Economia Circolare. Le modifiche riguardano soprattutto l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Comunicazioni al catasto rifiuti | MUD – comma 1

I soggetti obbligati (art. 189 c.3) che:

  • non effettuano la comunicazione al catasto rifiuti ovvero
  • la effettuano in modo incompleto o inesatto

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00.
Se la comunicazione dovesse pervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine si applica la sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00.

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Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico – comma 2

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00. La sanzione è ridotta da € 1.040,00 sd € 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500,00 ad € 93.000,00, nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta da € 2.070,00 ad € 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti).

Trasporto di rifiuti senza formulario – comma 4

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 ad € 10.000,00.

Qualora il trasporto riguardi rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa, si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

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Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta dei documenti di tracciabilità – comma 5

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria € 260,00 a € 1.550,00.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193.

Registro Elettronico Nazionale – comma 10

La mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità che saranno definite nel decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000,00 ad € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le stesse sanzioni si applicano nei casi di mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità che saranno definite sempre nello stesso decreto ministeriale.

Leggi la nostra guida su tutte le sanzioni che si rischiano con RENTRI

Abrogazioni del Pacchetto Economia Circolare

“Sono abrogati:

  • a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 188-ter, 230, comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) l’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
    c) i commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
    d) il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”

Il Programma nazionale rifiuti

Tornando al D.lgs. 116/2020, questo prevede l’adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Oltre a questo, entro 18 mesi il Decreto prevede la predisposizione e approvazione del “Programma nazionale rifiuti”. Il Ministero dell’Ambiente dovrà definire con il supporto tecnico dell’Ispra un programma, tra l’altro non previsto dalle direttive. Esso costituirà la strategia per definire la mappa di diffusione degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti urbani sul territorio nazionale.

L’obiettivo principale è risolvere non solo il problema della mancanza di impianti ma il disequilibrio tra Nord e Centro-Sud nella loro distribuzione. Con questo Programma si vuole quindi uniformare la diffusione degli impianti sull’intero territorio nazionale rendendo tra l’altro le Regioni autosufficienti nel trattamento dei propri rifiuti. Attualmente, infatti, 14 su 20 esportano i propri rifiuti al di fuori dei propri confini.

Questo programma fissa i criteri e le linee guida strategiche cui le Regioni si dovranno attenere per l’elaborazione dei propri Piani di gestione dei rifiuti. Inoltre determina “la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione” oltre a indicare i “criteri generali per l’individuazione di macro-aree, definite tramite accordi tra Regioni” che portino ad una distribuzione omogenea degli impianti su tutto il territorio nazionale.

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