Come cambia il Catasto Rifiuti con l’approvazione del DL 116/2020
Il nuovo testo dell’art. 189, modificato dal D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali e delinea le modalità di integrazione dello stesso con il registro elettronico nazionale.
Catasto dei rifiuti
Viene completamente sostituito dalla nuova formulazione anche l’art. 189. Il nuovo testo, che non innova la disciplina nella sostanza, ribadisce l’istituzione del catasto dei rifiuti articolato nella sezione nazionale e in quelle regionali. Il primo comma prevede inoltre che, sino all’emanazione di nuovo decreto recante l’aggiornamento della norme di organizzazione del Catasto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
Soggetti obbligati
Il comma 3 individua invece i soggetti tenuti a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività, dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti, che sono:
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti non pericolosi i soggetti di cui all’art. 189 comma 3, ovvero:
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto;
- commercianti ed intermediari senza detenzione;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 comma 3, lettere:
- c) – rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
- d) – rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell’allegato L-quater e dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies;
- g) – rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, … , fosse settiche.
Soggetti esonerati
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. e volume d’affari inferiore a 8.000 euro annuo;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.
Nel caso in cui i produttori conferiscano i propri rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione di cui al comma 3 è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
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Catasto dei rifiuti e REN
Seppur non recanti prescrizioni operative per i soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti (produttori o gestori che siano), col fine di fornire indizi sulla futura struttura digitale del REN, si ritiene opportuno citare commi 8 e 9, di seguito riportati:
“c.8 La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un’opportuna pubblicità alle informazioni.”
“c.9 Il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.”
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