Definizione di rifiuto, come è cambiata col DL 3 settembre 2020, n.116
Le novità introdotte con il DL 3 settembre 2020, n. 116 (pacchetto economia circolare) modificano alcune definizioni contenute nel precedente art. 183. Di particolare rilevanza è la nuova definizione di rifiuti urbani a cui è collegata l’introduzione dei due nuovi allegati L-quater e L-quinquies e di conseguenza l’eliminazione definitiva dei rifiuti assimilabili agli urbani.
Definizione di rifiuto – Art. 183
Definizioni
Con le modifiche introdotte la definizione di rifiuto resta invariata “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (c.1 lettera a), così come quella di rifiuto pericoloso “rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto” (c.1 lettera b) e viene invece introdotta quella di rifiuto non pericoloso “rifiuto non contemplato dalla lettera b)” (c.1 lettera b-bis).
La definizione di rifiuto urbano è stata introdotta sempre al comma 1 alla lettera b-ter, rifiuti urbani:
- “i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.”
Cosa cambia quindi con il D.L. 3 settembre 2020, n. 116
Rispetto quindi alla precedente versione della normativa sono ora rifiuti urbani:
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni) che prima rientravano nelle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti di cui alla precedente versione dell’art. 185;
- quei rifiuti indicati nell’allegato L-quater (cioè carta, plastica, legno, vetro, metalli, imballaggi, tessili, raee, ingombranti, ..) prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (quasi tutte le attività artigianali, commerciali e di servizio).
Con la lettera b-sexies) il legislatore specifica inoltre che: “i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.”
La definizione di rifiuti organici (lettera d) è stata sostituita con il seguente testo: “rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”. Il legislatore ha inoltre voluto introdurre la definizione di rifiuti alimentari: “tutti gli alimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.”
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