Come il DL 3 settembre 2020, n.116 modifica il deposito temporaneo
Con l’introduzione dell’art. 185-bis da parte del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 – pacchetto economia circolare, si sostituisce la definizione di deposito temporaneo prima espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 – definizioni. Non vi sono particolari novità se non per quanto riguarda la possibilità per alcune attività di organizzare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
Deposito temporaneo dei rifiuti – Art. 185-bis
La vecchia definizione di deposito temporaneo era espressa dalla lettera bb) dell’art. 183 che, con le modifiche introdotte con il D.L. 3 settembre 2020, n.116 ora rimanda all’articolo 185-bis che, come formulato non introduce nessuna novità se non per quanto riguarda la lettera c) del comma 1.
Individuazione del luogo
“c.1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.”
Condizioni di deposito
“c.2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.”
Deposito autorizzato
“c.3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.”
Conclusioni
Si ricorda infine che sono state abrogate le deroghe ai limiti quantitativi e temporali al deposito temporaneo dei rifiuti introdotte con il c.d. Decreto Rilancio. I limiti vigenti sono pertanto quelli prescritti al comma 2 lettera b) dell’art. 185-bis sopra riportate.
Ulteriori riferimenti normativi in merito alla gestione del deposito temporaneo possono essere individuati nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i. (capitolo 4 – Stoccaggio provvisorio) e nel D.lgs 3 Febbraio 1997 n.52 (imballaggi delle sostanze pericolose).
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