Rifiutoo

Come il DL 3 settembre 2020, n.116 cambia il registro cronologico di carico e scarico

Pacchetto economia circolare Decreto Legislativo 3 settembre 2020 116

Pacchetto economia circolare Decreto Legislativo 3 settembre 2020 116

L’articolo 190, già contenente la disciplina relativa alla compilazione e tenuta del registro cronologico di carico e scarico, è stato completamente sostituito dalla nuova formulazione del DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare, a partire dall’individuazione dei soggetti obbligati ed esclusi ed alle modalità e tempistiche di tenuta del registro stesso.


Soggetti obbligati – comma 1

Soggetti esonerati – comma 5

Il comma 7 specifica inoltre che quei soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico tramite le associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede la sola copia del registro.

Modello di registro cronologico di carico e scarico – comma 2

“Il modello di registro cronologico di carico e scarico sarà disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.”

Annotazioni – comma 3

Lievi sono le modifiche introdotte in merito alle tempistiche delle annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, infatti queste devono essere effettuate:

Luogo e tempi di conservazione – commi 10 e 11

La nuova formulazione del testo differisce dalla precedente in merito al luogo e ai tempi di conservazione del registro cronologico di carico e scarico. Il registro infatti deve essere conservato (o reso accessibile) presso ogni impianto di produzione o di trattamento (stoccaggio/recupero/smaltimento) e presso la sede operativa di raccoglitori, trasportatori, commercianti ed intermediari. I registri degli impianti dismessi o non presidiati possono essere invece tenuti presso la sede legale del soggetto gestore dell’impianto stesso.

Per tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico i tempi di conservazione sono così stabiliti:

Per quanto riguarda invece il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti (art. 230).

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis.

Leggi anche Tutte le novità del pacchetto economia circolare

Se questo articolo ti è piaciuto e lo hai trovato utile, condividilo con colleghi, amici e persone che potrebbero essere interessate. Nel frattempo, se vuoi ricevere mensilmente la raccolta degli articoli pubblicati su Rifiutoo puoi iscriverti alla Newsletter oppure seguire Rifiutoo sui nostri social.

Exit mobile version