Come cambia la classificazione dei rifiuti dopo il DL 3 settembre 2020, n.116

Mario Lazzaroni

Consulente Ambientale

In ragione della variazione della definizione di rifiuti urbani vengono modificate anche le definizioni di rifiuti speciali (art. 184 c. 3) e l’attribuzione del codice EER (art.184 c.5). Il DL 3 settembre 2020, n.116 – pacchetto economia circolare modifica anche l’art. 185 relativo alle esclusioni dal titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006. Scopriamo assieme cosa cambia nella prassi di classificazione dei rifiuti.


Definizioni – art. 184

Rifiuti urbani – modifica comma 2)

La nuova formulazione rimanda alla definizione di cui all’art. 183 c.1 lettera b-ter.

Rifiuti speciali – modifica comma 3)

Con le modifiche di cui al D.L. 3 settembre la nuova definizione di rifiuto speciale deve include:

“a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile (definizione di imprenditore agricolo), e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (definizione di sottoprodotto);”

Sono inoltre rifiuti speciali, se diversi da quelli urbani (comma 2 art. 183):

“c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio;”

Infine sono classificati come rifiuti speciali:

“g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.”

Classificazione dei rifiuti | Attribuzione del codice EER – Art. 184 c.5

Il comma 5 dell’art. 184 rimane sostanzialmente invariato (nella forma) se non per la sostituzione dell’ultimo periodo (Con decreto del Ministero dell’ambiente… … agli allegati D e I.) con una nuova formulazione. Col fine di rendere più chiaro il comma 5 si è ritenuto opportuno riportare di seguito l’intera nuova formulazione.

“L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.”

Le Linee guida citate nel decreto sono già state approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 (ma non con Decreto ministeriale) e sono consultabili a questo link: https://www.snpambiente.it/2020/03/12/linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti/

Si ritiene tuttavia opportuno segnalare che le suddette linee guida, pur costituendo un valido strumento tecnico, differiscono in parte dalle linee guida contenute nella Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01).

Pertanto, sino all’emanazione del Decreto ministeriale di approvazione delle Linee guida SNPA, la procedura da seguire per la corretta classificazione dei rifiuti è quella contenuta nella Comunicazione 2018/C 124/01.

Esclusioni dalla disciplina dei rifiuti – Art. 185

Con la nuova stesura del testo ambientale sono stati rimossi dalle esclusioni “per legge” gli “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni” che troviamo ricompresi nella nuova definizione di rifiuti urbani (art. 183 c.1 lettera b-ter).

Restano sempre escluse dalla parte IV del d.lgs. 152/2006 (t.u. ambientale) le materie indicate ai commi 1, 2, 3 e 4.

Entrano invece a pieno titolo nelle esclusioni di cui all’art. 185 le “sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite nè contengono sottoprodotti di origine animale.”

 

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