Il Produttore Rifiuti
Vediamo come l'attuale definizione normativa di Produttore Rifiuti includa i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto

Fino al 14 agosto 2015, la definizione di Produttore rifiuti era regolata dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/06, che identificava il Produttore di rifiuti includendo esplicitamente la figura del Produttore iniziale.
Nello specifico l’articolo recita:
“Produttore di rifiuti”: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Veniva, dunque, considerato come “Produttore iniziale” unicamente il soggetto la cui attività produce rifiuti, in piena aderenza anche con la direttiva 2018/851/UE, nota come Pacchetto Economia Circolare.
Successivamente, la normativa ha specificato ambiti di responsabilità giuridica che vanno oltre la produzione materiale dei rifiuti. Di seguito vediamo come.
La nuova definizione Produttore rifiuti
Il 15 agosto 2015, all’entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015, n. 125 – «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali […] nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», l’art.1 della suddetta Legge ha integrato la definizione di Produttore iniziale rifiuti di cui alla lett. f) dell’art.183 del D.Lgs 152/2006. La nuova definizione riporta:
“Produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Il nuovo testo di Legge oggi vigente definisce “Produttore iniziale” il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. L’aggiunta di questo ulteriore riferimento al “soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” è molto importante perché può cambiare il quadro delle responsabilità in ottica di gestione dei rifiuti aziendali.
Chi è il nuovo Produttore di rifiuti
Da questa nuova nozione può derivare un’interpretazione in base alla quale per Produttore iniziale deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti. Ora si può intendere anche un soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. In questo modo possono essere intesi come nuovi Produttori iniziali anche i committenti di lavori e tutti gli enti e le imprese che affidino a terzi le attività da cui derivano rifiuti.
A carico di essi si può quindi configurare, in via teorica, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti nei modi prescritti dal D.lgs 152/2006. Infatti le conseguenze per “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” potrebbero concretizzarsi nell’obbligo di tenere il Registro di carico e scarico e di compilare il Formulario.
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Gli obblighi del Produttore/detentore di rifiuti
L’azienda produttrice di rifiuti ha l’obbligo di attenersi a quanto prescritto dall’art. 188 del D.Lgs 152/2006 ovvero:
“il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.”
Compito del Produttore è individuare il corretto codice CER del rifiuto prodotto e nei casi previsti dalla normativa, soprattutto in caso di Produttori iniziali di rifiuti speciali, e di effettuare la caratterizzazione analitica (analisi chimica). Quindi stoccarlo temporaneamente secondo le prescrizioni normative, individuare l’impianto di recupero o smaltimento autorizzato, affidare il rifiuto ad un trasportatore o eventuale intermediario autorizzato.
Il Produttore o detentore del rifiuto è pienamente responsabile delle informazioni contenute, ad esempio, nel Formulario di identificazione del rifiuto e deve rispondere quindi di eventuali inesattezze.
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La responsabilità del Produttore di rifiuti negli appalti
Con l’ampliamento della definizione di Produttore iniziale di rifiuti, introdotto dalla Legge n. 125/2015, la responsabilità nella gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito di un appalto potrebbe coinvolgere non solo l’appaltatore, ma anche il committente in determinate circostanze.
In base alla nuova formulazione, il Produttore iniziale non è solo chi genera fisicamente il rifiuto, ma anche chi ne ha la responsabilità giuridica. Questo può riguardare i committenti di lavori e servizi, specialmente se esercitano un controllo diretto o un’ingerenza operativa sulle attività dell’appaltatore.
Tuttavia, in assenza di un intervento diretto del committente, la responsabilità dello smaltimento resta in capo all’appaltatore, come confermato anche dalla giurisprudenza. Questo principio è fondamentale per distinguere i diversi obblighi nella gestione dei rifiuti prodotti in un contratto di appalto e per evitare sanzioni legate a una cattiva interpretazione normativa.

L’autodemolitore è anche produttore di rifiuti?
Su rentri, se per l’autodemolizione spunto produzione recupero, smaltimento e trasporti, quando mi importo l’autorizzazione, mi trova la non congruità tra questa e ciò che ho spuntato. Togliendo produzione mi da ok.
Il mio quesito è volto a chiarire se dato che l’autidemitore pressa i suoi rifiuti quindi effettua un pretrattamento, va considerato produttore? Grazie