La responsabilità del produttore di rifiuti negli appalti
Con la nuova definizione di Produttore iniziale la responsabilità sui rifiuti nel caso degli appalti potrebbe essere cambiata. Vediamo come in questo articolo.
Indice
- Appalto, Appaltante e Appaltatore
- La nuova definizione di Produttore iniziale di rifiuti
- Il “nuovo” produttore iniziale di rifiuti
- Quali cambiamenti per i committenti dei lavori
Appalto, Appaltante e Appaltatore
Partiamo col definire cos’è l’appalto e le due figure che caratterizzano questo tipo di rapporto di lavoro.
L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con gestione a proprio rischio, l’obbligo di compimento di un’opera o di un servizio in favore di un’altra (committente o appaltante) dietro un corrispettivo in denaro.
Il Committente o Appaltante è la persona fisica o giuridica che attribuisce l’incarico attraverso il contratto di appalto per il compimento dell’opera o servizio. L’appaltatore è la persona fisica o giuridica che eseguirà l’opera o il servizio.
L’appaltatore è tenuto a organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell’opera dedotta in contratto secondo modalità pattuite. Se la convenzione non stabilisce nulla di diverso è l’appaltatore che deve fornire la materia necessaria a compiere l’opera. Il pieno adempimento dell’obbligo dell’appaltatore coincide solo con la completa realizzazione dell’opera.
La nuova definizione di Produttore iniziale di rifiuti
Il 15 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge n. 125/2015 che all’art. 1 ha modificato la nozione di “produttore iniziale” del rifiuto di cui alla lett. f) dell’art.183 del D.Lgs 152/2006. La nuova definizione recita:
“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Il nuovo testo di Legge oggi vigente definisce “produttore iniziale” non solo il soggetto la cui attività produce rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Il riferimento al “soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione” è ciò che può interessare i soggetti facenti parte un contratto di appalto.
Leggi anche Definizione di produttore iniziale di rifiuti
Il “nuovo” produttore iniziale di rifiuti
Da questa nuova nozione può derivare un’interpretazione secondo la quale per produttore iniziale deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti. Ora si può intendere anche un soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. In questo modo può essere considerato produttore di rifiuti anche il soggetto che affida a terzi il compimento di un’opera o le operazioni di manutenzione di proprie attività. Ciò in quanto esse generano rifiuti.
Preoccupazione diffusa tra gli addetti ai lavori era che tale novità normativa avrebbe comportato un caricamento di oneri di responsabilità su un elevatissimo numero di imprese pubbliche e private committenti.
Quali cambiamenti per i committenti dei lavori
Questa modifica normativa, nonostante produca una nozione estesa di “produttore iniziale” di rifiuti, ad oggi non sembra aver prodotto nella realtà quel cambiamento tanto temuto.
La recente Sentenza della Cassazione (Sez. III n. 223 del 9 gennaio 2018) ha a questo proposito riportato che:
“In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto”.
Sarà da definire caso per caso cosa può essere definito come “ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori”. Ciò al fine di capire quando esattamente il committente possa essere identificato come produttore iniziale di rifiuti.
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