Il Formulario Rifiuti. Obblighi di Legge, sanzioni e gestione del documento
Con il RENTRI |
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Il sistema RENTRI è entrato in vigore il 15 giugno 2023 secondo gli aggiornamenti normativi sulla gestione rifiuti. Per quanto riguarda il FIR, dal 13 febbraio 2025 sarà necessario utilizzare il Nuovo Modello del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). e la vidimazione digitale diventerà obbligatoria anche per il modello cartaceo. Dal 13 febbraio 2026, gli operatori iscritti al RENTRI dovranno gestire il FIR esclusivamente in formato digitale, compilando il nuovo modello per permettere la trasmissione dei dati e la vidimazione tramite RENTRI. La nuova procedura eliminerà la necessità della quarta copia. |
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento che deve accompagnare il rifiuto durante le fasi di trasporto al fine di garantirne la tracciabilità. Con l’attivazione del RENTRI, il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, entrerà in vigore anche il Nuovo Modello del Formulario, ma solo a partire dal 13 febbraio 2025.
In questo articolo vedremo quali sono gli obblighi di Legge riguardanti la compilazione e la gestione del Formulario.
Obbligo di compilazione del Formulario Rifiuti
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti che dev’essere emesso per:
- Ogni tipologia di rifiuto trasportata.
- Ogni produttore/detentore del rifiuto trasportato.
- Ciascuna operazione di recupero o smaltimento cui i rifiuti sono destinati. Se un rifiuto è destinato a diverse operazioni di recupero, devono essere emessi tanti formulari quante sono le destinazioni del rifiuto. Non possono inoltre essere effettuati stoccaggi intermedi dei rifiuti trasportati, utilizzando lo stesso Formulario.
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti sostituisce in generale gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati. Il trasporto di rifiuti aventi le caratteristiche delle merci pericolose sottoposte alle normative ADR e RID, oltre che dal Formulario, deve essere accompagnato anche dalla documentazione prescritta da dette normative.
Esclusioni dall’obbligo del Formulario Rifiuti
Non è obbligatorio compilare il formulario nei casi seguenti:
- Trasporto di rifiuti urbani da parte dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato.
- Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs 152/2006).
- Trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei
rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non
eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs 152/2006). - Trasporto di rifiuti effettuate da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
- Movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006).
- Trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs 152/2006)
Il comma 5 dell’art. 193 definisce meglio cosa si debba intendere come trasporto “occasionale e saltuario”. I limiti indicati sono un massimo di 4 trasporti annui oppure un quantitativo massimo trasportato di 100 chilogrammi o 100 litri in tale lasso di tempo.
Modello di Formulario Rifiuti
Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal DM n. 145/1998, “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22″.
Come abbiamo anticipato, le scadenze legate al RENTRI regolano anche il cambiamento dei modelli di Formulario.
Stampa e Numerazione del Formulario Rifiuti
I Formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78. Devono essere numerati progressivamente con numeri di serie e progressivi prestampati, anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie.
Vidimazione e annotazioni del Formulario Rifiuti
I Formulari di identificazione devono essere vidimati dalle Camere di Commercio della Provincia territorialmente competente, ovvero in cui ha sede l’attività, oppure dall’Agenzia delle entrate. La vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
L’art. 4, comma 2, del DM 145/98 precisa che prima dell’utilizzo deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto dei formulari dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.
Formulario e Registro di Carico e Scarico
I Formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti e a tal fine:
- Gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza alla registrazione di scarico effettuata dal produttore/detentore.
- Il numero progressivo della registrazione di scarico effettuata su suddetto registro deve essere riportato sulla copia del formulario.
- Per i soggetti che non hanno obbligo di compilare il Registro di Carico e Scarico, l’esonero dovrà risultare sul formulario da specifica indicazione riportata nello spazio Annotazioni (Circolare Ministero ambiente del 4 agosto 1998, parte 1 lett. l).
Chi deve compilare il Formulario?
L’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questa disposizione si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente il formulario oltre che datarlo e firmarlo.
E’ lui che dovrà provvedere quindi alla corretta redazione di tutte le sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti. Su di lui ricade la responsabilità di assegnazione del codice CER e nei casi previsti dalla normativa di caratterizzazione analitica (analisi chimica).
Chi lavora sa bene però quanto sia consolidata la pratica secondo la quale è il trasportatore a provvedere alla compilazione del formulario. Ciò non toglie che la responsabilità della corretta redazione resti comunque a carico del produttore/detentore. Il suggerimento per le imprese produttrici che sottoscrivono il formulario, quando anche compilato dal trasportatore, è quello di verificare correttezza e completezza delle informazioni indicate ed accertarsi che quanto dichiarato corrisponda realmente alle caratteristiche del rifiuto e del mezzo di trasporto in questione.
Le quattro copie del Formulario
Ogni formulario è composto da quattro copie a ricalco in quanto ai sensi dell’art. 193 del D.lgs 152/2006 deve essere redatto in quattro esemplari. Devono essere tutti datati e firmati dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmati dal trasportatore.
Le quattro copie devono essere così distribuite:
- Produttore: la prima copia rimane presso il produttore/detentore e le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all’impianto di destinazione.
- Trasportatore: la seconda copia rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto all’impianto.
- Destinatario: la terza copia resta all’impianto di destinazione.
- Produttore: la quarta copia datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore, che la verifica e la conserva unitamente alla prima copia.
Quando il destinatario riceve il rifiuto, nel caso in cui il peso verificato a destino dovesse essere diverso da quello stimato in partenza, deve essere registrato nelle Annotazioni delle altre tre copie del formulario. Non farlo in quello riservato al destinatario, spazio in cui si dichiara che il carico è stato accettato per determinate quantità. Quest’ultima prassi può infatti generare confusione. L’annotazione di un peso differente da quello dichiarato in partenza, ricavato in modo diverso dalla ricezione della quarta copia del formulario è sanzionabile.
La Quarta Copia recando il peso verificato a destino del rifiuto e la firma per accettazione da parte del destinatario certifica l’avvenuto e corretto conferimento del rifiuto. Questa dovrà essere restituita al produttore e ciò può avvenire anche tramite il trasportatore. Ciò deve avvenire per Legge entro 90 giorni successivi alla data del conferimento, oppure 180 giorni in caso di spedizioni transfrontaliere.
In caso di mancata ricezione della Quarta Copia del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana, oppure alla Regione nel caso di trasporto transfrontaliero, al fine di vedere esclusa la propria responsabilità.
Invio della Quarta Copia via PEC
E’ possibile inviare la quarta copia del formulario al produttore tramite PEC – Posta Elettronica Certificata – con firma digitale, in sostituzione dell’originale cartaceo e conservarla digitalmente.
In dettaglio la procedura standardizzata di invio e conservazione della quarta copia accreditata dal Ministero risulta essere:
- L’originale cartaceo della quarta copia viene acquisito a mezzo scanner ottico in formato PDF.
- Firmato elettronicamente cosi come richiesto dall’art. 3 del D.M 23/01/2004 senza marca temporale.
- Inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC – al produttore del rifiuto.
- Archiviato elettronicamente con idoneo software certificato.
L’originale cartaceo della Quarta copia scansionata verrà archiviato in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.
Il Ministero ritiene ammissibile questa procedura di trasmissione, conservazione e archiviazione in quanto conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale, con la raccomandazione di porre particolare cura alla leggibilità del documento digitalizzato, spesso già critica sugli originali cartacei.
Ricezione della Quarta Copia e responsabilità del Produttore/Detentore
L’articolo 178, comma 3 del “Testo Unico Ambientale” (D.Lgs 152/06) contiene il principio comunitario del coinvolgimento per cui il solo fatto di conferire i propri rifiuti a terzi, anche quando autorizzati, non assolve il produttore dalla responsabilità in ordine alla sua gestione.
L’articolo 188 – Oneri dei produttori e dei detentori – recita “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.
Questo articolo specifica anche che la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
- a) in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario controfirmata e datata dal destinatario entro 90 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Oppure che alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del Formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 180 giorni e la comunicazione è da effettuare alla regione.
Conservazione del Formulario
L’art. 193, comma 2 del D.lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario, siano esse digitali o cartacee, debbano essere conservate per cinque anni.
Smarrimento del Formulario – Come procedere
In caso di smarrimento della prima o della quarta copia del Formulario da conservare è bene agire in questo modo:
- Farsi mandare una fotocopia della 3° copia del formulario con una certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 – Art. 47 che si tratta dell’originale in loro possesso;
- Fare denuncia presso un organo di Polizia Giudiziaria ed allegarla alla fotocopia;
- Conservare il tutto per 5 anni
Trasporto rifiuti senza Formulario – Sanzioni
All’articolo 193 del TUA sono indicate le sanzioni per le violazioni in materia di Formulario. Oltre all’obbligo di tenuta dei Registri di Carico e Scarico, i soggetti indicati all’articolo 189 comma 3 devono accompagnare il trasporto dei rifiuti con il FIR.
Per il trasporto dei rifiuti in assenza di formulario o contenente dati incompleti o inesatti è prevista la sanzione amministrativa da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la sanzione penale della reclusione fino a due e confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
Se le informazioni siano ricostruibili attraverso i dati riportati nella comunicazione al Catasto, nei Registri di Carico e Scarico e nelle altre scritture contabili tenute per Legge, la sanzione amministrativa prevista è diminuita e passa da 260,00 a 1.550,00 euro.
Si ricorda che la falsa attestazione, circa la natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti è sanzionata secondo quanto disposto dall’articolo 483 del Codice Penale corrispondente alla falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Buonasera, stiamo studiando con un gruppo di colleghi innovatori di un’azienda pubblica un sistema di digitalizzazione del formulario (senza quindi la produzione delle copie cartacee, ma con la produzione di un bollino, simile al bollino farmaceutico che contenga tutti i dati relativi e necessari all’accompagnamento del rifiuto). Potremmo a tal proposito avere un suo contributo?
Domanda, dopo scarico rifiuti in ADR
carico accettato per intero ,li formulario, non è più necessario, ed il mezzo vuoto è da considerarsi ,? Non sta trasportando rifiuti per le norme a riguardo ( trasporto rifiuti in ADR ) GRAZIE
È corretto ricevere una sanzione di 516€. Per aver omesso di correggere la data avendo scaricato il materiale di demolizione il giorno dopo il carico trasportato fino al deposito per discarica chiusa ? Grazie
Buongiorno Roberto,
ci teniamo a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta.
Per quello che attiene a ciò che riporta, durante la compilazione delle quattro copie del formulario è necessaria molta precisione, in quanto i soggetti che dovranno ricevere una delle suddette copie saranno differenti e dovranno disporre delle medesime informazioni.
Omettere la correzione di una data, pertanto, rappresenta una difformità e, in caso di controllo, l’ente ha il diritto e potere di comminare un’ammenda.
Saluti
Buongiorno, dopo quanto tempo posso eliminare i formulari e i registri di carico e scarico? e quale procedura devo adottare? Devo avvisare gli organi di controllo?
Salve, se appalto il lavoro di rimozione e conferimento a discarica di materiale da una facciata a una ditta, è corretto considerare la ditta detentore dei rifiuti e di conseguenza non essere più io il produttore del rifiuto stesso? Questo quindi mi esonererebbe dall’esibire il FIR? Grazie
Buongiorno Laura,
ci teniamo a precisare che nel blog di Rifiutoo rimane difficile analizzare il caso specifico senza avere un’analisi completa dell’accaduto o della domanda posta, pertanto consigliamo sempre di rivolgersi a un consulente ambientale che potrà analizzare il suo caso.
In generale, la Corte di Cassazione riconosce l’appaltatore quale produttore di rifiuti, essendo il soggetto che autonomamente gestisce l’esecuzione dell’opera o del servizio ma precisa che anche il committente potrebbe assumere tale qualifica solo qualora vi sia, da parte sua, una “ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore”, e soprattutto nel caso in cui tale ampio coinvolgimento nella gestione dei rifiuti risulti adeguatamente provato.
Saluti
Buonasera
nel compilare il FIR, SEZIONE DESTINATARIO, devo indicare il numero dell’Autorizzazione (AUA) E LA DATA. Al riguardo sorge il dubbio: indico il numero e la data di rilascio dell’AUA da parte della Provincia? O il Protocollo e la data in cui lo sportello SUAP ha rilasciato l’autorizzazione?
“Si precisa, che il Provvedimento di AUA ha validità pari a quindici anni, decorrenti dal
momento del rilascio al gestore da parte di questo Sportello SUAP.”
Buongiorno Elisabetta,
in questo caso la data che deve essere apportata corrisponde a quella di inizio attività.
Saluti
Buongiorno,
nel registro carico/scarico è obbligatorio riportare anche le annotazioni scritte nel formulario? ad esempio il viaggio riprende in data xx causa guasto tecnico/chiusura impianto etc?
Buongiorno Antonella,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
A riguardo del suo caso: le annotazioni del registro servono a riportare eventuali annotazioni dei dati iscritti nel registro (esempio: correzioni).
Saluti
Buona sera
ho ricevuto una sanzione di 516,00 euro ai sensi dell’art. 193 co. 2 d.lgs. 150/2006 poichè non avevo inserito nel fir il numero di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali che non ricardavo ma che poi ho immediatamente comunicato all’autorità.
E’ corretta la sanzione? non mi pare ci sia un articolo che sanzione tale dimenticanza. avrei bisogno di un parere in merito alla possibilità di contestare la sanzione. Grazie attendo cortese riscontro
Buonasera Angelo,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Per il caso così esposto si evidenzia che la mancanza di un dato fondamentale corrisponda alla sanzione in oggetto. Alla data odierna non risultano sussistere procedure per comunicare i dati essenziali al trasporto dei rifiuti se non riportarli nel FIR.
Saluti
Buongiorno,
mi sono accorta che mentre ho compilato i registri dei rifiuti quotidianamente. non è stato registrato un rifiuto in data 04/10/2023, nonostante abbia registrato gli altri rifiuti nei giorni precedenti. come posso fare per risolvere questo problema. Cordiali saluti
Salve Luisa,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Il suggerimento che è possibile dare in un caso delicato come questo è Registrare comunque il movimento successivamente indicando nelle annotazioni l’errore. Non è da escludere che comunque questa pratica possa essere soggetta a sanzione. Le consigliamo di leggere sul nostro blog l’articolo dedicato.
Saluti
Una domanda. Se si è iscritti all’albo gestori per la categoria “materiale vegetale, frasche ecc”, ma tale materiale si trasporta in luogo in cui è presente un cippatore privato, e il materiale cippato poi viene riutilizzato in proprio come materia prima (ammendante, pacciamante), è comunque necessario compilare il formulario? In quel caso produttore, trasportatore e destinatario coincidono… Inoltre quel materiale prodotto non viene “rifiutato”, cioè considerato qualcosa di cui liberarsi, ma qualcosa da utilizzare in ottica circolare. Dal punto di vista del controllore del mezzo, deve comunque esserci un formulario compilato?
Buongiorno Andrew,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Rispetto al caso riportato, se il residuo sin dall’origine non è un rifiuto secondo definizione D.lgs 152/06 – TUAmbientale, allora il trasporto si considera di tipo ordinario e accompagnato da Documento di Trasporto – DDT.
Saluti
Buonasera, ho da poco ricevuto l’incarico di compilazione del registro di carico e scarico. Mi sono accorto che chi l’ha compilato in precedenza non ha registrato ben 8 formulari, registrando altri formulari più recenti.
Il registro è aggiornato al 15 Febbraio e i formulari non registrati sono di gennaio.
Cosa mi consigliate di fare a questo punto?
Grazie mille in anticipo
Buongiorno, in base al caso presentato, in caso di verifica la sanzione può essere applicata. Raccomandiamo di annullare tutti i movimenti con data successiva a gennaio (riga diagonale sul movimento senza rendere illeggibile il contenuto dello stesso) e ricostruire il Registro a partire dallo stesso mese.
Confermiamo che è possibile che anche con questa modalità la sanzione possa essere applicabile in quanto non sono stati registrati gli scarichi corrispondenti ai FIR di gennaio entro i 10 giorni prescritti dalla norma.
Buongiorno. E’ corretto usare i timbri in tutte le 4 copie senza usare la forma auto ricalcante? Grazie. Davide S
Buongiorno, rimane importante che su tutte le 4 copie siano impresse le medesime informazioni.
buongiorno, se io azienda ho dei materiali presso un fornitore terzo (non codificati a magazzino),chi deve compilare il formulario:
il fornitore terzo che detiene il mio materiale
oppure:
io azienda proprietaria?
grazie mille
Paola
Buongiorno Paola, i rifiuti sono di proprietà di chi li produce, non del proprietario del luogo in cui sono stati prodotti.
lett. f) dell’art.183 del D.Lgs 152/2006:
“produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
se volesse approfondire il tema le lasciamo il link a un articolo già precedentemente trattato sul nostro blog che affronta il tema: https://www.rifiutoo.com/2020/09/08/normativa/responsabilita-produttore-rifiuti-appalti/
Buon giorno vorrei sapere se è corretto che sullo stesso cantiere edile ogni azienda che ci lavora e che produce scarti da edilizia deve fare le analisi dei materiali a propro nome ,o si possono utilizzare le analisi fatte dalla prima ditta che ha iniziato i lavori ,grazie
Buongiorno Vincenzo,
in generale, per ciascun produttore di rifiuti (in questo caso, ogni impresa che opera nel cantiere), la normativa ambientale impone la responsabilità diretta nella caratterizzazione del rifiuto. Questo significa che, tecnicamente, ogni azienda dovrebbe effettuare le analisi dei materiali di scarto che essa stessa produce, in quanto il produttore del rifiuto ha la responsabilità giuridica di assicurare che i propri scarti siano correttamente identificati e classificati.
Buongiorno, in caso di trasporto con motrice e rimorchio di 2 container di clienti diversi, la targa del rimorchio deve essere indicata su entrambi i formulari o solo su quello riferito al rifiuto caricato sul rimorchio?
Buongiorno Oscar,
nel caso di un trasporto di rifiuti con motrice e rimorchio che contiene due container di clienti diversi, è necessario indicare la targa del rimorchio su entrambi i formulari. Questo perché entrambi i formulari devono riportare tutte le informazioni relative al mezzo che effettua il trasporto, compreso il rimorchio, indipendentemente dalla posizione specifica dei rifiuti (motrice o rimorchio).
In questo modo, le autorità di controllo possono verificare l’associazione tra i rifiuti trasportati, i formulari e l’intero veicolo (motrice + rimorchio) che compie il trasporto.
Buongiorno io ho delle macerie e possiedo un camion per il trasporto in discarica,devo avere il formulario?