Come compilare il Registro Carico Scarico rifiuti
Con il RENTRI |
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Con l’introduzione dei Nuovi Modelli di Registro per il sistema RENTRI, le aziende devono assicurarsi di rispettare i requisiti aggiornati per una corretta tenuta e conservazione dei registri, soprattutto per quanto riguarda i Soggetti Obbligati all’iscrizione. Si aggiornano dunque anche le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di Registro Carico Scarico. |
Come compilare il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti. Breve guida per una corretta redazione come da Normativa vigente.
Il Registro di Carico e Scarico
Il Registro di Carico e Scarico è un documento che riporta le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Congiuntamente al Formulario, consente la tracciabilità dei rifiuti, dalla loro produzione al loro invio a recupero o smaltimento permettendo alle autorità preposte di ricostruire la storia di un rifiuto.
In ogni caso, il DM 148/1998 contiene i due modelli di registro e le relative istruzioni per la compilazione. Si tratta del modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti. Il modello B è destinato alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione.
Nel registro, i soggetti che hanno l’obbligo, devono effettuare due tipologie di operazioni:
- I movimenti di carico riferiti a quando un rifiuto viene prodotto.
- I movimenti di scarico riferiti a quando un rifiuto viene affidato ad un trasportatore (autorizzato) perché sia destinato a recupero o smaltimento.
Modalità di tenuta del Registro
I registri devono essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede dell’azienda e tenuti secondo le procedure e modalità del registro IVA.
Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso gestionali informatici o in formato digitale stampando successivamente su carta formato A4 conforme agli allegati A e B al DM 148/1998 e regolarmente numerata e vidimata.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione da carta ad altro supporto (scansione), sia di memorizzare direttamente il file secondo determinate condizioni.
Le registrazioni di carico e scarico devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi rispettivamente dalla produzione e dall’avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti in oggetto. Integrati con i formulari devono essere conservati presso ogni impianto di produzione per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita.
Ogni registro cartaceo si compone di 100 pagine ognuna delle quali suddivisa in 5 colonne. Si ricorda che ogni annotazione di carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e ad un singolo formulario.
Frontespizio del Registro Carico e Scarico Rifiuti
Prima della vidimazione è necessario compilare la pagina iniziale o frontespizio del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale o P.IVA. L’ubicazione dell’unità locale può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve comunque precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a).
I dati da inserire nella pagina iniziale sono:
- [1] DITTA: Indicare la sede legale della ditta Codice fiscale, il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA). Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti.
- [2] ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’apposita casella.
- [3] TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento.
- [4] REGISTRAZIONE: Inserire il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro. Ovviamente questi dati non verranno inseriti al momento della vidimazione. In particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita ad ultimazione dl registro.
- [5] CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencati i quattro possibili stati fisici dei rifiuti e le classi di pericolosità. Questo elenco non deve essere barrato poiché costituisce un supporto alla compilazione.
Abbiamo proposto un approfondimento su Come creare un Registro di Carico e Scarico rifiuti con Excel, se vuoi invece semplificare le procedure in modo centralizzato, puoi approfondire la funzionalità dedicata al Registro di Rifiutoo, il nostro software di gestione rifiuti aziendali.
Prima Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti
La prima colonna contiene i riferimenti all’operazione che si vuole registrare.
- Carico/Scarico: Barrare la casella cui l’operazione corrisponde. Carico se si tratta di produzione o presa in carico di un rifiuto, oppure scarico se la registrazione è relativa all’uscita del rifiuto dallo stabilimento.
- del: Data di produzione o di presa in carico oppure di uscita del rifiuto dalla propria sede. La registrazione dev’essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per Legge.
- N.: Attribuire un numero progressivo ai movimenti partendo da 1. Per motivi di ordine pratico è possibile annotarli su base annua ripartendo dal numero 1 all’inizio di ogni anno.
- Formulario N.: deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico. Il numero del formulario è un codice prestampato composto da lettere e numeri presente nella parte alta del documento.
- Del: Indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto.
- Rif. operazioni di carico: deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico. Indicare il numero progressivo relativo all’annotazione di carico. Con uno scarico è possibile scaricare anche più di un movimento di carico come è anche possibile scaricare solo parzialmente un carico.
Seconda Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti
La seconda colonna è dedicata alle caratteristiche del rifiuto
- a) Codice (*): riportare il codice a sei cifre dell’Elenco Europeo dei Rifiuti che identifica il rifiuto oggetto di registrazione.
- b) Descrizione: riportare la descrizione ufficiale del rifiuto corrispondente al codice CER. Se il CER termina con le cifre “99” e quindi la sua dicitura con “rifiuto non specificato altrimenti”, si consiglia di aggiungere ogni ulteriore elemento utile a rendere il rifiuto più precisamente identificabile.
- c) Stato fisico: riportare una delle quattro cifre presenti sul frontespizio del registro: 1 solido polverulento, 2 solido non polverulento, 3 fangoso palabile, 4 liquido.
- d) Classi di pericolosità: in caso di rifiuti pericoli (Codici CER che terminano con l’asterisco) vanno indicate le eventuali classi di pericolosità. Per la definizione delle classi di pericolosità si deve far riferimento alle schede tecniche del materiale che ha originato il rifiuto oppure ad un’analisi chimica.
- e) Rifiuto destinato a: barrare la casella corrispondente ed inserire il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento o recupero.
Terza Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti
La terza colonna è dedicata alla quantità di rifiuto.
- Quantità: riportare il quantitativo preso in carico o conferito esprimendolo in chilogrammi, litri o metri cubi.
Quarta Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti
Compilare questa colonna non è sempre necessario. Lo è nel caso di soggetti corrispondenti a uno dei due casi sotto riportati.
- Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto: soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. A loro è riservata per Legge la possibilità di tenere il registro di carico/scarico nel luogo di produzione dei rifiuto come definito all’articolo 230 del Dlgs 152/2006, quindi anche presso unità centralizzate o di coordinamento.
- Intermediario/commerciante: qualora la presa in carico o l’uscita di un rifiuto dalla stabilimento sia gestita tramite un intermediario o un commerciante indicare le informazioni relative alla società commerciale o di intermediazione.
Quinta Colonna del Registro Carico Scarico Rifiuti
Spazio riservato ad eventuali note aggiuntive. Possono essere nel caso riportate correzioni in modo da evitare cancellature. L’articolo 190 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevede che il registro tenuto da stabilimenti e imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero rifiuti deve contenere informazioni riguardo:
- L’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti.
- La data della carico e dello scarico ed il mezzo di trasporto utilizzato.
- Il metodo di trattamento impiegato.
- Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti sia riportata con un valore approssimativo, ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, potrà essere indicato in questo spazio il peso effettivo.
- Nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al rientro del carico parziale o totale, il produttore/detentore dovrà indicare la quantità respinta e quindi rientrata in impianto e le relative motivazioni.
devo smaltire dei rifiuti pericolosi e ingombranti
Buongiorno Giuseppe, la ringraziamo per averci scritto.
In base al codice CER/EER che deve smaltire può trovare facilmente, anche online, ditte specializzate nella soluzione al suo problema.
Le consigliamo di verificare attentamente le autorizzazioni al ritiro del rifiuto del fornitore selezionato e a provvedere alla redazione del registro carico scarico dei rifiuti, di ottenere il formulario rifiuti con consegna della quarta copia e di verificare la redazione del MUD.
Per ulteriori dettagli le consigliamo di proseguire la lettura sul blog di Rifiutoo.
Buon lavoro!
Staff
i carichi devono avere lo stesso peso degli scarichi verificati a destino?
Buongiorno Annalisa,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
In particolare sulla sua domanda: i carichi devono avere lo stesso peso degli scarti solo se in azienda i rifiuti vengono pesanti con pesa certificata.
In alternativa è possibile utilizzare il metodo delle quantità presunte, esempio:
Carico: quantità 1.000 kg
Scarico: quantità 1.000 kg, peso verificato a destino: 1.536 kg
Saluti
ho una domanda sulla vidimazione. Premetto che ho sempre usato il registro cartaceo di Buffetti che veniva vidimato prima della compilazione. Utilizzando il foglio di excel (che è fantastico in quanto finalmente niente compilazione su carta) la vidimazione va fatta dopo la compilazione? Perchè se stampo prima di compilare come faccio poi ad inserire i dati da excel? Sono costretta a compilare quei fogli a mano e questo non ha senso… Grazie
Buongiorno Lorena,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Per quanto attiene alla sua richiesta le riportiamo una procedura da seguire:
– I Registri carico/scarico devono essere vidimati prima di inserire qualsiasi dato relativo a movimenti di rifiuti
– Procede con la Stampa del frontespizio
– Aggiunge “n” pagine bianche numerate e intestate: 1/50 2/50
– Procede con la Vidima
– Compila su Excel il Registro
– Stampa su carta vidimata
Saluti
Buongiorno
Avrei bisogno di un chiarimento sulla Quarta Colonna del Registro Carico e Scarico Rifiuti.
Presso il ns stabilimento i rifiuti vengono ritirati direttamente dal destinatario, nel campo intermediario/commerciante è corretto inserire la ragione sociale del destinatario?
o va inserita solo la ragione sociale di un eventuale intermediario?
Buongiorno Leonardo,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Rispetto alla sua domanda possiamo affermare che sia da inserire solo quella dell’intermediario oltre agli estremi autorizzativi dello stesso.
Saluti
Buongiorno,
secondo voi nel frontespizio di un registro per la gestione dei rifiuti in un Centro di raccolta che attività dovrei segnare?
trasporto?
o carico e scarico?
grazie
Buongiorno Pietro,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
Rispetto alla sua domanda possiamo evidenziare che, seguendo la sua richiesta e caso, l’indicazione da segnare sia “Recupero” o “Smaltimento” o entrambi a seconda dell’attività specifica svolta.
Saluti
BUONASERA VORREI CHIEDERE SE LO STESSO REGISTRO UNA VOLTA TERMINATOUN CANTIERE, SE POTEVA ESSERE UTILIZZATO PER UN CANTIERE SUCCESSIVO , USANDO SEMPRE I NUMERI PROGRESSIVI E LE DATE IN SUCCESSIONE GRAZIE
SALUTI
Buonasera Carla,
grazie per il suo commento. Ci teniamo sempre a precisare di rivolgersi a un consulente ambientale per un’analisi completa e specifica del suo caso.
In linea di massima si può affermare che è possibile creare un registro carico/scarico per ogni cantiere oppure essere tenuto un registro per tutti i cantieri presso la sede della ditta (in questo caso nel campo annotazioni dei movimenti va specificato in quale cantiere è stato prodotto il rifiuto). Se il frontespizio riporta invece l’indirizzo del cantiere quel registro è valido per un solo cantiere.
Saluti
se il rifiuto viene ritirato il giorno 10 ad esempio e poi viene fatta una sosta e il camion riparte il giorno 11 sul registro che data devo inserire per la corretta registrazione? la prima cioè il 10 o quando ha ripreso il viaggio? perchè in base a questo mi sposta il formulario nell’ordine cronologico
Buongiorno, si risponde al merito all’attuale modello di Registro e Formulario: la data dello scarico coincide con la data di uscita del mezzo dal perimetro aziendale.
Salve,
dovreui vidimare un registro di carico e scarico di 100 pagine, occorre comunque pagare i diritti di segreteria?
Grazie in anticipo
Buon pomeriggio Benedetta,
confermiamo che la vidimazione va effettuata sul Registro indipendentemente dal numero di pagine.
Buon lavoro
Buongiorno,
vorrei chiedere chiarimenti in merito alla necessità di compilare la quarta colonna del registro carico/scarico, cioè il luogo di produzione da soggetti che effettuano manutenzione infrastrutture. cosa si intende nello specifico e dove è riportato questo obbligo in normativa?
grazie in anticipo!
Buongiorno Giuseppe,
Il legislatore con il DM del 1 aprile 1998 n. 145 e n. 148 – rispettivamente per il formulario di identificazione e per il registro di carico e scarico – ha stabilito un Modello standard da adottare per la compilazione degli stessi. Nello specifico, le indicazioni fornite dai suddetti decreti devono leggersi in combinato disposto con la Circolare Ministeriale esplicativa n. GAB/DEC/812/98.
Quanto al registro di carico e scarico, il Modello riporta l’indicazione nella colonna 4 (IV) del “Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto”.
Per come esplicitato nello stesso DM in tale colonna deve essere indicato il “luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’art. 12, comma 13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22)”.
Buon lavoro
Salve vorrei cortesemente un chiarimento riguardo alla numerazione delle pagine dei nuovi modelli di registro c/s cartaceo da tenere dal 13/02/2025, in pratica se sul vecchio rimangono delle pagine inutilizzate dovrò barrarle e annullarle, così sul nuovo registro che stamperò e vidimerò in CCIAA l’intervallo da indicare sarà da 1 a 100 escluso frontespizio? Diciamo bene? Oppure, si dovrà seguire il numero di pagina progressivo del vecchio registro? Grazie infinite per una risposta.
Buongiorno Giorgio,
il passaggio ai nuovi modelli di registro di carico e scarico previsto a partire dal 13 febbraio 2025 comporta alcune indicazioni specifiche:
1. Vecchio registro:
Le pagine inutilizzate del registro attualmente in uso devono essere barrate e annullate. È una prassi necessaria per garantire che il vecchio registro non sia più utilizzabile a partire dalla data di obbligatorietà del nuovo modello.
2. Nuovo registro:
Il nuovo registro cartaceo, una volta stampato e vidimato, seguirà la numerazione del precedente. Si veda per questo una delle risposte inserite su Supporto RENTRI che cita a tal proposito “Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di Carico e Scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro. Eventuali giacenze iscritte nel vecchio registro non devono essere iscritte anche in quello nuovo”.
Buon lavoro
Buongiorno, un formulario di scarico può avere due riferimenti di numero di registro nel caso siano presenti due registri? grazie.
Buongiorno Simonetta,
un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non può riportare contemporaneamente due numeri di riferimento di registro per lo stesso scarico. Ogni formulario deve essere collegato a un unico numero di registrazione nel registro di carico e scarico relativo all’operazione di gestione dei rifiuti.
Se un’azienda o un ente tiene più registri (ad esempio, per siti diversi o per diverse attività), è necessario che lo scarico venga riportato solo sul registro pertinente al rifiuto oggetto del trasporto. Sarà quindi quel registro a fornire il numero di riferimento da indicare sul formulario.
Per evitare errori, è utile definire chiaramente quale registro utilizzare per ciascuna tipologia di rifiuto o operazione. In caso di dubbi, consiglio di confrontarsi con il proprio consulente ambientale o con l’autorità competente.
Buon lavoro